Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29256 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13395/2019 proposto da:

C.L., ANDROMEDA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;

– ricorrenti –

contro

DEA CAPITAL SGR SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, (ST.

LEGALE PAVIA E ANSALDO), presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VASCIMINNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIORENZA RESTA, e GIOVANNI ARIETA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ANDROMEDA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.L., UBI BANCA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 656/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019, notificata il 19 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 19 aprile 2019 Andromeda s.r.l. e C.L. hanno proposto ricorso, illustrato da memoria, per ottenere la cassazione della sentenza numero 656/2019 della Corte d’appello di Roma depositata il 30 gennaio 2019, notificata il 19 febbraio 2019, emessa nei confronti di Dea Capital Real Estate e di UbiBanca s.p.a. relativamente a un giudizio sommario di cognizione deciso in appello, relativo all’inadempimento di obblighi precontrattuale, contrattuali ed extracontrattuali da parte di FIMIT (ora DEA), con il quale si denunciava che non fossero stati ammessi nuovi mezzi di prova in violazione dell’art. 702 quater c.p.c.; si assume altresì che la sentenza abbia violato l’art. 112 c.p.c. (minuspetizione) e, in subordine, che sia stata resa motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ovvero anche che sia stato omesso ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’esame di circostanze discusse e rilevanti, in ordine alla sussistenza della dedotta responsabilità contrattuale di IdEA FIMIT (oggi DEA CAPITAL SGR. S.p.A.) consistente nella violazione dell’impegno negoziale di cui all’art. 11.6 del contratto preliminare stipulato tra le parti il 29 maggio 2009, poi trasfuso nell’art. 10 del contratto definitivo di compravendita in data 11 febbraio 2010, che avrebbe imposto alle parti di concordare previamente azioni congiunte ai fini di destinare alla locazione al Ministero dell’Ambiente l’immobile promesso in vendita sito in ***** e già occupato dal Ministero prima della vendita da IdEA FIMIT ad Andromeda. Si censura infine la decisione per violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, per avere i giudici di appello, con il capo 5 del dispositivo di sentenza, duplicato la condanna alle spese per soccombenza nel giudizio R.G. 3803/2014, già disposta con il capo quattro del medesimo dispositivo di sentenza.

2. Nel giudizio de quo si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, notificato il 24 maggio 2019, Dea Capital Real Estate SGR, già Idea FIMIT, la quale deduce in via preliminare che: a) a seguito del rigetto del secondo motivo di appello, in tale sede si sia formato il giudicato sostanziale di rigetto sulla domanda finalizzata all’accertamento di un difetto di causa negoziale, ricollegabile a presupposizione, per mancata realizzazione degli asseriti obiettivi che le parti si erano concordemente prefissi, e alla declaratoria di nullità, illegittimità e sopraggiunta inefficacia dei contratti di vendita o locazione finanziaria; b) a seguito del rigetto del terzo e quarto motivo di impugnazione, in tale sede si sia formato il giudicato di rigetto sulla domanda di nullità dei contratti impugnati per difetto di causa, nonché per omessa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c.. Per effetto di tali giudicati risulterebbero intangibili gli accertamenti circa l’assenza di qualsiasi legame tra i contratti stipulati con la locazione al Ministero dell’Ambiente, l’assenza di qualsiasi vincolo contrattuale derivante dall’accordo-quadro, l’assenza di responsabilità pre o extra contrattuale in relazione all’accordo-quadro, la diligenza del comportamento di FIMIT, la responsabilità di Andromeda nell’aver creato una situazione di incertezza a seguito dell’instaurazione del primo giudizio, la qualificazione come contrattuale della responsabilità nel corso delle trattative e la correttezza e lealtà della FIMIT nelle trattative col Ministero dell’ambiente. Deduce infine l’inammissibilità dei motivi o comunque la loro infondatezza.

3. In via incidentale condizionata la controricorrente deduce error in procedendo per avere la Corte d’appello erroneamente riformato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’improcedibilità della seconda domanda per violazione dei principi di diritto vivente che vietano il frazionamento e l’abuso del processo. I ricorrenti hanno notificato controricorso al ricorso incidentale condizionato con atto notificato il 2 luglio 2019, con il quale resistono al ricorso incidentale deducendo che la corte di merito ha correttamente ritenuto che nel secondo giudizio instaurato con rito sommario si fosse prospettata una responsabilità contrattuale per violazioni delle obbligazioni contenute nell’art. 10 del contratto di compravendita, mentre nel primo ricorso promosso con rito sommario le domande, compresa quella di violazione di obblighi precontrattuali, presuppongono forme di invalidità dei contratti, e non la validità dei contratti, apparendo dunque diverse sia per causa petendi che relativamente al petitum sia mediato che immediato.

4. In seguito alla fissazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno prodotto memorie.

5. Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha deciso, rigettandole nel merito, le domande oggetto di due giudizi instaurati con rito sommario dai ricorrenti nei confronti delle medesime parti. In particolare:

– con il primo giudizio (rg. 41460/2012), avviato nel 2012, il tribunale aveva giudicato sul dedotto il difetto di causa: i) del contratto di leasing stipulato tra la banca e la società Andromeda in data 11.2.2010 con cui è stata erogata la somma di Euro 26.010.000,00; ii) di altro contratto di leasing per l’importo di Euro 11.500.000,00, acceso ma allo stato non erogato; iii) del rogito di compravendita stipulato in pari data tra Idea Fimit, Alpha Immobiliare e la banca o comunque sulla risoluzione per sopravvenuta eccessiva onerosità, l’inefficacia o la responsabilità precontrattuale o per dolo nel corso delle trattative da parte dei convenuti, chiedendo un risarcimento del danno pari a Euro 8.426.398,25, definito con rigetto di ogni pretesa. L’appello si è concluso con il rigetto delle domande che reiteravano le domande del primo grado;

– con il secondo giudizio, avviato con rito sommario il 17 ottobre 2014 (rg. 64528/2014), i ricorrenti chiedevano l’accertamento della violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c., nonché la violazione dell’art. 2043 c.c., da parte della società convenuta e la condanna della medesima a titolo di responsabilità pre o contrattuale e/o extra contrattuale al risarcimento di tutti danni subiti e subendi nel periodo, a decorrere dal maggio 2009, data di stipula del contratto preliminare di vendita, o al più tardi dal 10 febbraio 2010, data del rogito di compravendita e contestuale contratto di leasing, sino alla data di estinzione dell’obbligazione contrattualmente assunta da Andromeda inerente al mantenimento a disposizione dell’immobile acquistato ai fini del compimento di iniziative congiunte per la locazione del compendio immobiliare (sito in *****) al Ministero dell’ambiente: danni da quantificarsi nella misura di Euro 2.450.000 annui.

6. Il giudizio è stato definito con ordinanza del Tribunale di Roma, che ha dichiarato improponibile la domanda in quanto ripetitiva della prima e integrante un abuso del processo. La Corte d’appello, pronunciandosi sull’appello dei ricorrenti, riunito a quello relativo al primo giudizio di cui sopra, con la medesima sentenza qui impugnata (p. 23 della sentenza) ha ritenuto che le domande attenessero a distinti diritti di credito e a una diversa causa petendi, posto che il secondo procedimento, pur prendendo origine dalla medesima vicenda contrattuale, aveva per oggetto il denunciato comportamento della società convenuta che, secondo Andromeda, aveva avocato a sé la gestione delle trattative con il Ministero, escludendo ed esautorando Andromeda da ogni scelta e potere contrattuale, ed aveva, altresì, omesso di formalizzare il contratto di locazione con il Ministero, nonostante si fosse presentata l’occasione, esercitando una volontà meramente potestativa. Osservava la Corte di merito inoltre che i fatti di cui al secondo procedimento riguardano un periodo temporale intercorrente tra l’approvazione dello schema di contratto di locazione comunicato dal Ministero in data 18 febbraio 2013 e l’approvazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, del nuovo progetto di massima rimodulato da FIMIT rispetto a quello originario dell’aprile 2011 e integrato maggio 2012, tutti comportamenti qualificati come condotte poste dalla società qui resistente in violazione dei principi di buona fede correttezza nell’esecuzione del contratto con il quale Andromeda aveva acquistato l’immobile obbligandosi a mantenere lo stesso a disposizione per poter condurre con FIMIT in partnership l’iniziativa di riqualificazione e di locazione degli immobili di loro proprietà.

7. Assumeva che in questo nuovo giudizio si deduceva che i contratti di vendita e locazione finanziaria, presupposti come validi ed efficaci, avevano imposto alla stessa oneri, anche finanziari, che si protraevano a causa del comportamento non collaborativo, ed anzi ostativo, posto in essere da FIMIT nell’affare con il Ministero dell’ambiente, condotta che costituiva un abuso di potere in relazione all’esercizio di una volontà meramente potestativa di stipulare il contratto di locazione con detto Ministero; osservava che tale condotta, secondo la tesi della ricorrente Andromeda, era indicata aver determinato una situazione di stallo che giovava alla sola convenuta che, nelle more, continuava ad incassare l’indennità di occupazione da parte del Ministero sull’immobile venduto ad Andromeda, mentre tale situazione era gravemente pregiudizievole per Andromeda, che nessun indennizzo aveva ricevuto per mantenere a disposizione l’immobile di *****, sostenendo costi e obblighi di pagamento connessi al diritto di utilizzazione di tale immobile.

8. Ciò posto, la Corte d’appello ha ritenuto l’inammissibilità, per violazione del divieto di nova in appello, delle allegazioni e, quindi, delle domande circa il ritardo con il quale Fimit, anche in rappresentanza di Andromeda, aveva risposto all’offerta del Ministero del 28 aprile 2010, così da essere esclusa dalla procedura di evidenza pubblica (doc. 70/71). La Corte di merito ha rilevato che le istanze di accesso agli atti attraverso le quali sono stati acquisiti detti documenti sono state presentate solo nel 2015 e, quindi, “di molto lontano nel tempo rispetto ai fatti che sono chiaramente antecedenti al primo giudizio instaurato daAndromeda, senza che per quest’ultima risulti alcun impedimento all’accesso”. Ha ritenuto pertanto che “la tardività della conoscenza di tali fatti risulta imputabile alla stessa Andromeda, che dunque non può avvalersi neppure dei documenti numero 72 e 73, deducendo quindi l’irrilevanza delle allegazioni svolte nella memoria di replica a proposito del favoreggiamento del fondo ***** in tale operazione” (p. 24 della sentenza).

9. Tali rilievi hanno condotto la Corte d’appello a limitare la valutazione della domanda di Andromeda ai fatti successivi al maggio/giugno 2012, in relazione alla lamentata condotta tenuta dalla società convenuta in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sì da determinare una responsabilità precontrattuale o extra contrattuale, che tuttavia è stata esclusa in ragione del comportamento tenuto dalla convenuta che ha adeguato di volta in volta la propria condotta alle variabili introdotte nel tempo dal Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare ed assorbente il Collegio rileva che il ricorso principale è improcedibile.

2. In atti risulta prodotta solo la copia autentica della sentenza impugnata ma, ancorché nel ricorso se ne sia chiaramente ed univocamente dedotta l’avvenuta notificazione, non è stata prodotta la copia notificata con la relativa relata di notificazione, che si dice avvenuta a mezzo PEC il 19 febbraio 2019 e della cui estrazione dalla stessa avrebbe dovuto farsi rituale asseverazione.

3. La copia notificata non risulta nemmeno prodotta dalla resistente o in altri atti legittimamente esaminabili da questa Corte.

4. L’improcedibilità dev’essere affermata non tanto alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 8312 del 2019 (che suppongono il deposito della copia con la relata della PEC senza asseverazione), bensì alla stregua del principio di diritto (che riprende quanto statuito da Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017, sebbene a proposito di notifica secondo le regole tradizionali), di cui a Cass. (ord.) n. 19695 del 2019, in base alla quale “Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente”. Ne’ il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente. (v. anche Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 dicembre 2020; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 15019 del 21 luglio 2016).

5. Sul piano processuale, la prevista improcedibilità, anche se pronunciata d’ufficio, non realizza certamente la violazione dell’art. 101 c.p.c., perché anche la prospettazione preventiva alle parti non potrebbe involgere profili difensivi non trattati (Cass. Sez. 3, sentenza n. 15019 del 21 luglio 2016; Cass. 26 maggio 2016, n. 10895; Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25208; Cass., ord. 5 marzo 2014, n. 5226; Cass. 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935).

6. Sotto il profilo dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, inoltre, l’interpretazione di cui sopra non fa emergere alcun contrasto con il principio del giusto processo, per come interpretato dalla Corte Europea in modo vincolante per i giudici nazionali almeno fino ad aperto e testuale contrasto della norma interna con i principi della Convenzione, posto che quest’ultima, da un lato, ammette forme e termini di proposizione della domanda, siccome strumentali al buon funzionamento della giustizia ed alla certezza del diritto e, dall’altro, il principio va inteso nel senso che il contraddittorio non debba necessariamente essere previamente suscitato sul punto quando si tratti di questioni di rito che la parte dotata di una minima diligenza processuale avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 15019 del 21 luglio 2016, in motivazione; corte Eur. Duir. Uomo, IV sez., 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria, in ricorso n. 13577/05, soprattutto p.p. 25-26; idem, Diaz Ochoa c. Spagna, 22 giugno 2006).

7. Pertanto, una volta che il sistema prevede una condizione di procedibilità dell’impugnazione, spetta principalmente alle parti rispettarla con l’ordinaria diligenza, potendo il giudice rilevarne d’ufficio la mancata verificazione.

8. Il Collegio rileva, altresì, che il ricorso non potrebbe essere procedibile nemmeno alla stregua della c.d. prova di resistenza indicata da Cass. n. 17066 del 2013 e successive conformi.

9. Difatti, pur in difetto di produzione della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

10. Tuttavia, nel caso concreto detta ipotesi residuale non si è avverata, posto che la sentenza è stata pubblicata il 30 gennaio 2019, mentre il ricorso è stato notificato il 19 aprile 2019, ovvero oltre i 60 giorni previsti dalla data di pubblicazione della sentenza.

11. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile, mentre va dichiarato inefficace il ricorso incidentale (Cass. Sez. U. 14/04/2008, n. 9741 e successive conformi, tra le ultime delle quali Cass. sez. 6 ord. 09/07/2020, n. 14497) nella parte in cui non sia condizionato ed in quanto tale assorbito dalla definizione in rito del principale; per l’effetto, i ricorrenti principali – tra loro in solido per l’evidente comunanza di posizione processuale – vanno condannati alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente; infine, deve farsi luogo alla declaratoria di sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e, dichiarato inefficace il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti principali, in solido, alle spese della controricorrente e ricorrente incidentale, liquidate in Euro 20.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfetarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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