Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29269 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7086-2019 proposto da:

D.F., e O.R. rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Mazzoni, Danilo Pezzi, Alessandro Di Giovanni ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Nicolò Tartaglia, 5;

– ricorrenti –

contro

M.S. elettivamente domiciliato in Trento, via Manzoni, 16 presso lo studio dell’avv. Alfredo Ferrari che lo rappresenta e lo difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 197/2018 pubblicata il 26.07.2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente contenzioso trae origine dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale i sig.ri D. e O., a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di costituzione di servitù di passaggio coattiva a favore di particella edilizia facente capo a M.S. assunta in precedente giudizio, lo convenivano in causa dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo la determinazione dell’indennità ad essi spettante per la costituzione della medesima servitù coattiva ex art. 1053 c.c. e, per l’effetto, la condanna del convenuto al pagamento della stessa;

– il tribunale accoglieva le richieste degli attori e condannava il convenuto contumace al rimborso a favore degli attori delle spese processuali;

– proponeva appello il sig. M.S. che contestava l’importo dell’indennità liquidata ai sig.ri D. e O. ex art. 1053 c.c. e chiedeva di compensare le spese del primo grado di giudizio;

– la Corte d’appello di Trento in parziale riforma della decisione di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di primo grado in luogo della precedente statuizione di condanna dell’appellante M.S., convenuto rimasto contumace nel giudizio nonché la compensazione delle spese del grado in ragione della reciproca soccombenza;

– a sostegno della decisione di compensare le spese di lite la corte territoriale ha osservato che il tribunale aveva dovuto condannare il M. al pagamento dell’indennità con separato giudizio a causa di una negligenza degli appellati D. e Do. che avevano omesso di formulare una specifica domanda in tal senso;

– la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso il sig. M.S..

CONSIDERATO

che:

– con il primo e unico motivo parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d’appello disposto la compensazione delle spese, tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, nonostante la completa soccombenza di M.S., condannato al pagamento dell’indennità così come richiesta ed il pieno diritto di D. e O. di azionare la pretesa all’indennità ex art. 1053 c.c. in giudizio separato ed autonomo rispetto a quello nel quale la servitù era stata costituita;

-il motivo è fondato;

– in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (cfr. Cass. 516/2020; id.3438/2016);

– nel caso di specie non è ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza parziale atteso il pieno accoglimento della domanda relativa all’indennità ex art. 1053 c.c. proposta dagli originari D. e O.;

– né la pronuncia impugnata ha ravvisato “gravi ed eccezionali ragioni”, non potendo annoverarsi ad essi l’iniziativa di chi agisce separatamente ed autonomamente per la determinazione dell’indennità di servitù coattiva, dopo l’accertamento e costituzione della servitù di passaggio, trattandosi di facoltà pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 9543/2018; id.14922/2010);

– la fondatezza del motivo comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione che riesaminerà il gravame alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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