LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28624/2018 R.G. proposto da:
B.M., con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, presso lo studio dell’Avv. Tullio Elefante che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1877/18, depositata il 1 marzo 2018, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 1877/18, depositata il 1 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania, – pronunciando sull’appello di B.B., B.M., B.A. e M.L. avverso la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti, – ha riformato detta pronuncia, – rilevando l’ammissibilità del ricorso in ragione della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la relativa notifica, – epperò ha rigettato la spiegata impugnazione di avvisi di accertamento catastale di rettifica della categoria, e della conseguente rendita, proposte con dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa relativamente ad unità immobiliare sita alla via ***** (in catasto al fol. *****, p.lla ***** sub *****);
1.1 – a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che:
– venendo in considerazione dichiarazione presentata con procedura Docfa, l’avviso di accertamento poteva ritenersi correttamente motivato in quanto i contribuenti erano “stati posti in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa impositiva poiché negli avvisi di accertamento sono stati utilizzati “dati oggettivi tecnici già a conoscenza dei contribuenti che attenevano al classamento ab origine del loro immobile nella categoria A/1" nella quale l’immobile era già classato prima delle denuncia DOCFA”;
– siccome, poi, erano stati eseguiti lavori edili finalizzati a realizzare “una diversa distribuzione degli spazi interni” di un’unità immobiliare già classata in categoria A/1, gravava sugli stessi contribuenti l’onere della prova delle modifiche apportate, e della loro incidenza sul pregresso classamento, a fronte di quello diverso proposto (in categoria A/2) nella dichiarazione di variazione catastale, e dietro specificazione delle “modifiche o trasformazioni edilizie… concretamente effettuate… (che)… sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche e strutturali già possedute, giustificavano il mutato classamento in peius dalla cat. A/1 alla cat. A/2”;
– a fronte, allora, del difetto di ogni evidenza probatoria “per giustificare il classamento in pejus”, l’amministrazione aveva offerto riscontro del procedimento di stima, per comparazione, posto a fondamento dell’avviso di accertamento, così risultando che “l’immobile de quo è ubicato in fabbricato in cui la stragrande maggioranza delle unità abitative è classata nella categoria A/1 così come altri immobili di fabbricati viciniori”;
– per di più il classamento (in pejus) nella categoria A/2 non poteva trovare fondamento nella “”Convenzione Territoriale” secondo cui la via ***** “e’ inserita tra le aree mercatali con problemi di affollamento, rumore, traffico ” ecc. ecc” né nella circostanza che “nella zona in cui è ubicato l’immobile non si registra alcun miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture”, venendo, così, in considerazione “cause esterne transitorie/congiunturali che… frutto di scelte politiche amministrative territoriali inefficienti/inefficaci… incidono in peius solo sul valore venale dell’immobile non sulle caratteristiche tipologiche e strutturali già codificate ab origine nella cat. A/1 in base a tabelle catastali”;
– del pari inconcludente doveva ritenersi il riferimento, operato dai contribuenti, a distinta pronuncia (n. 1228/50/15) resa dalla stessa Commissione tributaria regionale, pronuncia questa che aveva riguardo, difatti, alla diversa fattispecie (prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58), implicante l’iniziativa di ufficio, del classamento non più “aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche”;
2. – per la cassazione della sentenza ricorre B.M. sulla base di tre motivi;
– l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, e alla L. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che, – diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, – l’atto impugnato non esponeva affatto una compiuta motivazione della rettifica catastale, avuto riguardo, in particolare, al difetto di indicazione delle specifiche caratteristiche strutturali intrinseche ed estrinseche dell’unità immobiliare;
– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, e del D.Lgs. n. 514 del 1948, art. 2, sull’assunto che illegittimamente la gravata sentenza aveva posto a carico di essa esponente l’onere della prova con riferimento alle modifiche intervenute rispetto al preesistente stato dell’unità immobiliare, quale già classata in categoria A/1, secondo principi generali, e di settore, l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’operata rettifica dovendosi considerare a carico dell’amministrazione;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e controversi, e, – rinviando al contenuto delle difese, anche istruttorie, svolte nei gradi di merito, – deduce che la gravata sentenza aveva omesso di considerare il mutato assetto del contesto abitativo dell’unità immobiliare, la correttezza del classamento nella categoria A/2 secondo stima comparativa (con immobili di identiche caratteristiche della stessa zona e dello stesso stabile), l’assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche tipologiche dell’abitazione di lusso;
2. – occorre premettere che la stessa ricorrente assume di essere unica proprietaria dell’unità immobiliare in contestazione, a seguito del decesso del genitore ( M.L.) e per attribuzione esclusiva dell’immobile con atto di divisione, registrato il 2 dicembre 2016, intervenuto con i comproprietari B.B. e B.A.;
3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento;
3.1 – con riferimento all’atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (D.M. n. 701 del 1994), – procedura, questa, connotata da una “struttura fortemente partecipativa”, – la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l’obbligo di motivazione “deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio… e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319);
– si e’, altresì, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, – qualora incentrata sugli “elementi di fatto” di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua “da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni” (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237);
4. – il secondo motivo è anch’esso destituito di fondamento;
4.1 – è ben vero, come deduce la ricorrente, che la gravata sentenza ha identificato un onere probatorio correlato ad una sorta di comparazione da istituire, – con riferimento ai lavori edili che avevano giustificato la dichiarazione di variazione catastale, – tra lo stato preesistente dell’unità immobiliare (classata nella categoria A/1) e quello conseguente alla realizzazione di detti lavori, comparazione, dunque, deputata a dar conto dei fatti (in tesi) giustificativi del nuovo classamento proposto (in categoria A/2);
– epperò un siffatto onere probatorio, qual posto a carico del contribuente, non è rimasto avulso dalla (più complessiva) considerazione del procedimento di stima, – volto a fondare l’attribuzione della categoria catastale, e della classe di merito, – quale necessariamente implicato dalla rettifica operata dall’amministrazione che, del relativo onere probatorio, e’, per l’appunto, gravata (v. Cass., 20 giugno 2013, n. 15495);
4.2 – la considerazione di un onere probatorio del contribuente e’, a ben vedere, rimasta così confinata sul piano dei fatti modificativi di fattispecie (art. 2697 c.c., comma 2), posto che la gravata sentenza ha dato conto dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’amministrazione, – che, difatti, aveva offerto riscontro del procedimento di stima, per comparazione, posto a fondamento dell’avviso di accertamento, provando che “l’immobile de quo è ubicato in fabbricato in cui la stragrande maggioranza delle unità abitative è classata nella categoria A/1 così come altri immobili di fabbricati viciniori”, – e, in ragione di detto riscontro, ha definito il giudizio, non emergendo evidenza probatoria, in controprova, di modifiche strutturali e tipologiche tali da inficiare la comparazione, così, dall’amministrazione istituita;
5. – anche il terzo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – va disatteso;
5.1 – la ricorrente, difatti, – senza svolgere alcuna specifica censura in ordine al rilevato riscontro probatorio della stima comparativa, qual operata dall’amministrazione e posta a fondamento della rettifica catastale, – risolve le sue doglianze in una mera riproposizione di argomenti, e dati, probatori che risultano, per un verso, già esaminati dal giudice del gravame e, per il restante, sinanche inconferenti ai fini perseguiti;
– così è a dirsi, innanzitutto, a riguardo delle dedotte, – e, per vero, non meglio esplicitate, – connotazioni tipologiche dell’unità immobiliare che, in tesi, non esporrebbe “gli elementi propri delle abitazioni di lusso”, laddove l’oggetto del giudizio si identifica, – ai fini del riscontro della contestata rettifica catastale, – con la fattispecie tipologica dell’abitazione di tipo signorile (categoria A/1), la qualificazione di un’abitazione in termini “di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, rispondendo alla diversa finalità di precludere l’accesso a talune agevolazioni fiscali (v. Cass., 2 febbraio 2021, n. 2250; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23235; Cass., 28 marzo 2014, n. 7329);
5.2 – – così come, del resto, già specificamente esaminate, e disattese, dal giudice del gravame risultano quelle deduzioni che, ora semplicemente riproposte, sono relative al contesto dell’arredo urbano e ad un precedente giudiziario della stessa Commissione tributaria regionale della Campania (n. 1228/50/15), riproposizione, questa, che viene operata senz’alcuna considerazione delle conclusioni tratte al riguardo dal giudice del gravame;
6. – nulla va disposto in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, siccome l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di- un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021