Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29284 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32238-2019 proposto da:

FALLIMENTO ***** SAS N. *****, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ORSINI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5178/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

che:

– viene proposto dal Fallimento ***** s.a.s. *****, affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 5178/2019, depositata il 29.07.2019, con cui la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 3087/2011, depositata il 28.11.2011, ha respinto la domanda proposta dalla procedura, finalizzata ad ottenere la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, del pagamento della somma di Euro 10.329,14;

che il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che erano stati dichiarati il fallimento sia della società ***** s.a.s. *****, sia della sig.ra A. in proprio quale imprenditore individuale, ha evidenziato che, essendo il pagamento di cui era stata chiesta la revoca riconducibile alla persona fisica della sig.ra A., e non alla società personale, l’azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta dalla curatela deh fallimento della sig.ra A., ritenendo così implicitamente il difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società;

che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che la procedura ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. è stata dedotta dalla curatela la violazione della L. Fall., artt. 147 e 148, sul rilievo che il curatore del fallimento della società personale è legittimato a chiedere la revoca degli atti compiuti dal socio quale persona fisica, atteso che l’effetto recuperatorio derivante dall’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare va a vantaggio dell’intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali;

2. che il motivo è manifestamente fondato;

– che, in particolare, questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui il curatore del fallimento della società di persone ha la legittimazione ad agire per la revocatoria degli atti di disposizione del socio, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e quello del socio siano distinte, l’accrescimento del patrimonio di quest’ultimo, in conseguenza dell’accoglimento dell’azione, produce risultati positivi ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari, ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del primo;

– che ne consegue che è del tutto indifferente che il curatore promuova l’azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell’altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse (vedi Cass. n. 1103 del 2016; vedi anche Cass. n. 22279 del 2017; Cass. 28/07/2010, n. 17675; Cass. 20/10/2006, n. 22629; Cass. 25/05/2001, n. 7105);

– che non è neppure condivisibile la deduzione della banca secondo cui vi sarebbe un autonomo capo della sentenza impugnata passato in giudicato, in quanto non impugnato dalla curatela, contenente la statuizione di irrevocabilità del pagamento, in quanto compiuto da un terzo e non dal socio in proprio;

– che, infatti, il giudice d’appello non ha affatto accolto l’appello, sul rilievo che il pagamento sarebbe stato compiuto da un terzo, e quindi, come tale, irrevocabile, ma in relazione al difetto di legittimazione attiva del curatore del fallimento della società;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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