LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34533-2019 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO CALVANI, ANDREA STRAMACCIA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. 1096/2019 del TRIBUNALE di MASSA, depositato il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
che:
– viene proposto da C.R., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso il decreto n. 399/2019 del 16.10.2019 con cui il Tribunale di Massa ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’odierno ricorrente, finalizzata ad ottenere l’ammissione di un credito dell’importo di Euro 4.047,75 per il periodo dal 10.7.2014 al 31.12.2016 derivante da un rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto come realmente instaurato con la società poi fallita *****, nonostante il ricorrente avesse prestato “formalmente” la propria attività a favore di altre società;
che il giudice di secondo grado ha ritenuto che, a fronte della deduzione del ricorrente di aver prestato attività lavorativa per soggetto diverso da quello apparente, la competenza funzionale apparteneva al giudice del lavoro, rimanendo circoscritte le attribuzioni del giudice fallimentare ad altre questioni “che non involgano la soluzione della controversia in ordine alla sua fonte con riferimento allo status di lavoratore dipendente del creditore”;
– che la curatela della ***** non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo è stata dedotta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. Fall., artt. 24, 52, 92,93,99 e 101, e degli artt. 409 e 413 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente non aveva chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro con la ***** per la tutela della sua posizione all’interno dell’impresa, ma solo in via strumentale per ottenere l’accertamento di un credito da insinuare allo stato passivo del fallimento;
2. che il motivo è manifestamente fondato;
che questa Corte ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui rientrano nella cognizione del giudice del fallimento le controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero des1:inate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. n. 7990 del 30/03/2018; Cass. n. 19271 del 2013, Cass. n. 19248 del 2007);
che, in particolare, ai fini della distinzione tra cognizione del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare, nel primo caso, viene in considerazione una domanda di mero accertamento o costitutiva in cui rileva l’interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all’interno dell’impresa (come nel caso in cui venga richiesta la reintegrazione nel posto di lavoro), nel secondo caso, anche se viene proposta una domanda di accertamento, questa ha soltanto una funzione strumentale all’accertamento del diritto di (credito per la) partecipazione al concorso con gli altri creditori;
che, nel caso di specie, emerge dal ricorso (che è stato redatto in ossequio al principio di autosufficienza e specificità) che il sig. C. aveva chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro con la società fallita al fine di essere ammesso al passivo del fallimento della predetta società, quindi per accertare il suo diritto di partecipazione al concorso (vedi pag. 7);
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione delle norme sulla competenza;
4. che il motivo è assorbito;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021