Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29286 del 21/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35707-2019 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO BERTI;

– ricorrente –

contro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MANLIO LO PRESTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MARCECA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 3350/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 178 del 1.2.2019, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da G.E., garante del marito F.M., titolare della ditta Vetreria Moderna di M.F. nei confronti della Cassa Rurale ed Artigiana di Biansco – Credito Cooperativo società cooperativa, ed avente ad oggetto il pagamento dell’importo di Euro 47.367,05 a titolo di scoperto di conto corrente e rate di mutuo non onorate, ha rigettato l’opposizione.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che, dovendo qualificarsi il contratto inter partes come contratto autonomo di garanzia” la clausola n. 11 del contratto di mutuo intercorrente tra debitore principale e Banca, nel quale veniva indicata come scadenza della fideiussione la data dell’8 maggio 2015 (senza che tale scadenza fosse stata riportata nel contratto di fideiussione) non aveva alcuna influenza nel rapporto tra Banca e garante, nell’ambito del quale la garanzia era stata prestata a tempo indeterminato;

che la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c..

che avverso la sentenza di primo grado (essendo questa, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, il provvedimento impugnabile in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello) – ha proposto ricorso per cassazione G.E. affidandolo a due motivi;

– che la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo società cooperativa si è costituita in giudizio con controricorso;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, in particolare, a prescindere dalla qualificazione giuridica del tipo di garanzia prestata dalla ricorrente (se autonoma o fideiussione), in ogni caso, da una semplice lettura del contratto di mutuo sottoscritto tra il F., debitore principale, e Banca, emerge che tale garanzia è scaduta prima della richiesta di pagamento formulata dall’istituto di credito;

2. che il motivo è inammissibile;

che, in particolare, la ricorrente non contestando la qualificazione giuridica, ritenuta dalla Corte d’Appello, della natura autonoma della garanzia dalla stessa prestata – valutazione che in quanto di spettanza del giudice di merito non sarebbe comunque sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale formulazione – ma ritenendola irrilevante, svolge le medesime censure dedotte in primo grado, reiterate in appello, finalizzate a valorizzare la clausola del contratto di mutuo stipulato dal debitore principale e Banca, non cogliendo (e non censurando) la ratio decidendi della sentenza impugnata, che proprio in virtù dell’autonomia del rapporto di garanzia rispetto a quello di mutuo, ha ritenuto non invocabile dal garante autonomo una clausola contenuta nel rapporto principale;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e in subordine la liberazione del garante ex art. 1956 c.c.;

– che, in particolare, evidenzia il ricorrente che i debiti per cui è causa sono sorti successivamente alla prestazione della garanzia e la semplice circostanza che la banca avesse voluto una garanzia cambiaria è di per sé sintomatica della consapevolezza delle gravi difficoltà di riscossione del dovuto e quindi della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1956 c.c.;

4. che il motivo è inammissibile;

che, in particolare, al cospetto della sentenza impugnata che ha evidenziato, in primis, la tardività dell’eccezione sopra illustrata, sollevata dalla sig.ra G. soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (impostazione giuridica accolta dalla Corte d’Appello nella ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.), l’odierna ricorrente non ha censurato tale ratio decidendi né nei motivi d’appello né in sede di legittimità;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472