Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29288 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 822-2020 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2403/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto da N.M., affidandolo ad un unico motivo, ricorso avverso la sentenza n. 2403/2019, depositata il 20/11/2019, con cui è stato dichiarato estinto il giudizio di reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 19/2019 che aveva dichiarato il suo fallimento;

che il giudice di secondo grado ha dato atto che nel corso del giudizio di reclamo il sig. N. non aveva provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del creditore istante MCF s.r.l. nei termini assegnati con l’ordinanza del 9-25/7/2019;

– che il curatore del fallimento N.M. e del Fallimento ***** s.a.s. (in estensione del quale è stato dichiarato il fallimento di ***** s.r.l.) non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che è stato dedotto nell’unico motivo l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza relativa all’assenza per causa di forza maggiore del procuratore del reclamante all’udienza del 12/11/2019 per ricovero d’urgenza in ospedale;

che viene dedotto, altresì, che la prova della regolare intervenuta estensione del contraddittorio nei confronti della MCF s.r.l. era ricavabile dalle carte processuali, e, in particolare, dalla documentazione depositata, all’atto della costituzione in giudizio, dalla Martini Alimentare s.r.l., altro creditore istante nei cui confronti era stato esteso il contraddittorio, da cui risultava la relata di notifica nei confronti degli avv. B., procuratori costituiti e domiciliatari della MCF s.r.l.;

che, infine, il ricorrente contesta la legittimità dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti del creditore istante del primo fallimento, sul rilievo che si tratterrebbe di causa scindibile;

2. che il ricorso è inammissibile nonché manifestamente infondato;

– che, in primo luogo, il ricorrente, pur invocando, quanto all’impedimento del proprio difensore a partecipare all’udienza 12.11.2019 a causa di un ricovero urgente in ospedale, l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non ha neppure allegato di aver presentato alla Corte d’Appello di Bari (che ha sciolto la riserva assunta alla predetta udienza solo all’esito della Camera di consiglio del 19.11.2019) una istanza di rimessione in termini per malattia del proprio difensore;

che, pertanto, il ricorrente non ha in alcun modo provato che la circostanza dedotta come impedimento (che anche secondo la recente Cass. n. 21304/2019 può fondare, se documentata, la richiesta di rimessione in termini) avesse mai formato oggetto di discussione tra le parti;

che la deduzione del ricorrente, secondo cui risultava dagli processuali l’intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della MCF s.r.l., è meramente assertiva;

che, infine, manifestamente infondato è l’assunto secondo cui che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto la MCF s.r.l. come litisconsorte necessario;

che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez. 1, Sentenza n. 10731 del 08/05/2013; vedi anche Cass. n. 7152/2010), i creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nella L. Fall., art. 147;

6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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