LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29303-2020 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UTG DI UDINE;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 242/2020 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 09/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che K.S., cittadino pachistano, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Udine ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione in data 10/06/2019;
– che l’intimato non hanno svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis, dell’art. 24 Cost., e dall’art. 138 all’art. 142 c.p.c.;
che, in particolare, il ricorrente deduce che il provvedimento di espulsione, motivato dalla Prefettura sul rilievo che non aveva proposto opposizione al provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, era illegittimo sul rilievo che, pur essendo stato notificato al ricorrente nel domicilio eletto presso lo studio del difensore in *****, tuttavia, la stessa Prefettura, nella busta del plico raccomandato e nell’avviso di ricevimento, non aveva indicato che si trattava di domicilio eletto, tanto è vero che il postino, non avendo reperito il destinatario (il quale non ha residenza o domicilio in *****), aveva reso una dichiarazione di irreperibilità e non aveva consegnato il plico raccomandato;
2. che il motivo difetta di autosufficienza;
che, infatti, a fronte dell’affermazione del Giudice di Pace secondo cui il ricorrente aveva eletto domicilio in ***** e che la notifica del provvedimento della Commissione territoriale era stata eseguita correttamente presso tale indirizzo, il ricorrente, pur avendo allegato di aver contestato tale circostanza nel ricorso proposto innanzi al giudice di merito, non ha specificato le modalità con cui ha sollevato tale censura né il punto del ricorso in cui la stessa è contenuta, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonché degli artt. 3 e 24 Cost, per omessa traduzione del provvedimento di espulsione;
4. che il motivo è fondato;
– che, in proposito, va, preliminarmente, osservato che è giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass. ord. n. 13323 del 2018; 3931 del 2018; 18268 del 2016; 22607 del 2015) secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta;
– che nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si è limitata a dare atto che il provvedimento è stato tradotto in una lingua veicolare, non essendo al momento della notifica disponibile un interprete in lingua urdu, ma senza che né l’Amministrazione né il giudice abbiano fatto le necessarie annotazioni richieste dal sopra illustrato orientamento di questa Corte;
– che, pertanto, il decreto di espulsione deve ritenersi nullo (Cass. n. 3676/2012) e tale nullità non può dirsi sanata per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (Cass. n. 18878 del 2017; n. Cass. 22607 del 2015)
– che il decreto impugnato va quindi cassato senza rinvio, potendosi decidere nel merito la causa a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2;
5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente in data 10/06/2019 dal Prefetto di Udine.
Condanna l’intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito da liquidarsi in Euro 1.100 per compensi, di cui Euro 100 per spese e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in Euro 2.100 per compensi, di cui Euro 100 per spese oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021