LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13052/2016 proposto da:
D.M., rappresentato e difeso da sé stesso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO RICCIARDI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’avvocato D.M. chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata la liquidazione delle proprie competenze professionali in relazione all’attività difensiva prestata, in favore del Condominio ***** (Condominio), in un procedimento cautelare svoltosi davanti all’ufficio giudiziario adito e nel conseguente giudizio di merito.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice monocratico, rilevato che la domanda proposta dal ricorrente era soggetta al rito speciale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, rimetteva la causa dinanzi al collegio per la decisione.
Il collegio rilevava, in linea di principio, che la competenza collegiale sulla richiesta del difensore, di liquidazione degli onorari nei confronti del proprio cliente, era già prevista in base al sistema previgente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011; e che la nuova disciplina nel prevedere, per tali procedimenti, l’applicazione del rito sommario, ha escluso la possibilità di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario. Secondo il Tribunale, dalla impossibilità di disporre la conversione discendeva che, come avveniva nel sistema precedente, il ricorso del professionista doveva essere dichiarato inammissibile quando il cliente abbia sollevato contestazioni relative all’an debeatur. Ciò era avvenuto nel caso di specie, perché il Condominio, costituendosi, aveva eccepito la prescrizione.
Il Tribunale rilevava che, nonostante la competenza collegiale fosse stata già chiarita dal giudice monocratico, il professionista aveva insistito nella pretesa, rimanendo per ciò giustificata l’imposizione a suo carico delle spese di lite.
Per la cassazione dell’ordinanza, l’avv. D. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14 e degli artt. 91,702-bis e 702-ter c.p.c.. La decisione è oggetto di censura per avere il Tribunale riconosciuto, ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza del professionista, che invece non sussisteva, per una molteplicità di ragioni: a) perché il procedimento del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, è applicabile anche nell’ipotesi in cui il cliente sollevi contestazioni attinenti all’an della pretesa; b) perché il difensore, come emergeva dalla domanda introduttiva, aveva inteso adire il tribunale in composizione monocratica; c) perché la suddivisione fra competenza collegiale e monocratica non attiene alla competenza in senso proprio, ma riguarda la distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario: pertanto, seppure una simile questione fosse configurabile nella specie, la soluzione, in un senso o nell’altro, non poteva dar luogo a soccombenza; d) perché il soccombente “non poteva che essere individuato nel resistente condominio per avere insistito più volte per la dichiarazione di inammissibilità nonostante la stessa fosse espressamente esclusa da inequivoche disposizioni legislative”.
In via preliminare il ricorrente precisa di avere già riproposto la domanda dinanzi al medesimo Tribunale per l’accertamento del saldo delle proprie competenze. Nondimeno egli sottolinea essere suo interesse proporre ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento in relazione alla condanna alle spese.
Il Condominio ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec il 17 maggio 2016, dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 12 novembre 2015: il fatto che la comunicazione del provvedimento sia avvenuta il 19 novembre 2015 non sposta in avanti il dies a quo della decorrenza, che rimane fissata in base alla data di pubblicazione. Si sostiene ancora, da parte del controricorrente, che il ricorso è comunque inammissibile, perché proposto dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria. Si evidenzia infine una ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, derivante dalla avvenuta proposizione ex novo della domanda, che il controricorrente considera quale comportamento di tacita acquiescenza incompatibile con la volontà della parte di avvalersi della impugnazione.
La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione camerale all’udienza del 7 maggio 2020, è stata poi chiamata all’udienza camerale del 24 novembre 2020.
In prossimità dell’udienza originaria entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorrente ha depositato memoria integrativa in prossimità della nuova udienza del 24 novembre 2020, alla quale la causa è stata rimessa alla pubblica udienza e ulteriore memoria in vista della pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il dibattito sulla tempestività del ricorso è proseguito nelle rispettive memorie.
Dal canto suo il ricorrente ha evidenziato che, seppure il provvedimento recasse quale data del deposito il 12 novembre 2015, la registrazione nel fascicolo telematico era avvenuta il successivo giorno 19 novembre 2015, in concomitanza con la comunicazione al difensore a mezzo Pec. In data anteriore, il provvedimento, privo di numero cronologico, non era conoscibile, non potendo quindi decorrere il termine lungo da una data precedente al 19 maggio 2015.
Il Condominio sottolinea che, nella specie, non si è in presenza di un provvedimento in formato digitale, ma di provvedimento cartaceo, inserito nel fascicolo telematico in un secondo tempo. In questi casi la data di pubblicazione continua a coincidere con quella del deposito in cancelleria, secondo l’attestazione del cancelliere.
Il ricorso è inammissibile.
Salve specifiche previsioni di norme derogatorie e speciali, la decorrenza del termine breve va riconnessa a un atto di impulso di parte (Cass. n. 10540/2019). Pertanto, in assenza di disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce all’esito di un procedimento sommario di cognizione (Cass. n. 14821/2020), il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell’udienza (Cass. n. 16893/2018).
Il ricorrente, con il fine di far coincidere il dies a quo della decorrenza del termine lungo, non con il deposito ma con il successivo momento in cui il provvedimento divenne visibile nel fascicolo telematico (nella specie coincidente con la sua comunicazione a mezzo pec), richiama il principio secondo cui “in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n. 24891/2018; n. 2362/2019).
Tale richiamo, però, trascura che il provvedimento impugnato non è stata redatto in formato elettronico, ma in formato cartaceo e risulta depositato in cancelleria in data 12 novembre 2015, come da attestazione del funzionario apposta in calce al medesimo. In quanto al fatto che il provvedimento sia privo di numero cronologico, non risulta neppure prospettato da parte ricorrente che nel caso in esame l’inserimento di esso nell’elenco cronologico si fosse perfezionato in data successiva a quella del deposito, sicché non è applicabile il principio sancito da Sezioni Unite n. 18569 del 2016 secondo cui, in caso di apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale ovvero ricorrendo a presunzioni semplici, o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c. – il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.
Nel caso di specie, unica data è quella dell’attestazione dell’avvenuto deposito e non ci sono indicazioni che contrastino con essa. Solo questa, pertanto, rileva ai fini della decorrenza del termine lungo, essendo irrilevante la diversa data (19 novembre 2016) in cui il provvedimento è stato recepito dal sistema informatico. Tale diversa regola riguarda infatti i provvedimenti redatti in formato digitale, che è ipotesi pacificamente non ricorrente nel caso in esame (Cass. n. 9029/2019). Consegue da quanto sopra che il ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec il 17 maggio 2016, è stato proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione, ex art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021