LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15211/2019 R.G. proposto da:
Elettrocasa S.r.l. società unipersonale, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Laudicina, con domicilio eletto in Roma, Via della Bufalotta, n. 174, presso lo studio dell’Avv. Patrizia Barlettelli;
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Galfano, con domicilio eletto in Roma, via Pinerolo, n. 22, presso lo studio dell’Avv. Domenico Claudio Cirigliano;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 247/2019 pubblicata il 19 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, formulate ai sensi e con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Elettrocasa S.r.l. società unipersonale ricorre con due mezzi nei confronti di C.G. che resiste, depositando controricorso – per la cassazione della sentenza in epigrafe che, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato risolto, per grave inadempimento della società medesima, conduttrice, il contratto di locazione intercorso tra le parti.
2. In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza o del procedimento per difetto di legittimazione attiva” in capo all’appellante: difetto, in tesi, derivante dal fatto che al momento della notifica dell’atto di impugnazione il C. non era più titolare del contratto di locazione, avendo venduto a terzi, con separati atti, prima una metà indivisa e poi l’altra dell’immobile che ne costituiva oggetto.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto grave, agli effetti delle citate norme, quello che, nella specie, aveva costituito solo un ritardato adempimento.
Richiamando il precedente di Cass. n. 3966 del 2019 sostiene che nulla impedisce che il mancato pagamento del canone, pur in contrasto con l’obbligazione principale del conduttore, possa per il concorso di determinate circostanze essere valutato ex art. 1455 c.c., come un inadempimento di scarsa importanza e non idoneo a provocare la risoluzione.
Rileva che, nel caso in specie, non vi è stato mai alcun inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ma vi è stato semplicemente un ritardo nel pagamento di due trimestri, mentre il ritardato pagamento di 1/3 dell’altro trimestre non si è protratto oltre il trimestre successivo.
Soggiunge che, nel corso di tutto il rapporto contrattuale (per una durata di circa dodici anni), il pagamento dei canoni è avvenuto sempre in maniera puntuale e non vi sono mai state contestazioni in tal senso.
Afferma che già subito dopo la notifica dell’intimazione di sfratto essa aveva provveduto a pagare il canone relativo al trimestre ancora dovuto.
Lamenta che erroneamente, al fine di valutare la gravità dell’inadempimento, la corte di merito ha attribuito rilevanza anche all’inserimento nel contratto di locazione di clausola risolutiva espressa; obietta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16993 del 2007), è a tal fine necessario che la parte nel cui interesse la clausola è prevista formuli espressa e pacifica domanda giudiziale in tal senso, non potendo tale pronuncia intervenire d’ufficio.
4. Il ricorso si espone a un primo rilievo di inammissibilità, risultando carente l’esposizione sommaria del fatto, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.
Manca del tutto, invero, l’indicazione: a) delle ragioni poste a base della sentenza di primo grado; b) dei motivi di appello; c) delle difese svolte dall’appellato; d) della motivazione della sentenza d’appello.
Quanto a quest’ultima, in particolare, il ricorso la postula per implicito, ma non ne fa espressa menzione (se non, in parte, nella illustrazione del secondo motivo di ricorso), così in sostanza inammissibilmente demandando a questa Corte di individuare quella cui ogni motivo si riferisce.
5. Ulteriori rilievi di inammissibilità possono comunque, ad abundantiam, agevolmente svolgersi con riferimento ad entrambi i motivi.
5.1. Quanto al primo per la evidente aspecificità delle ragioni che ne sono poste a fondamento, avendo la ricorrente omesso di indicare, con palese inosservanza dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, se e da quale documento, ritualmente prodotto nel giudizio di appello, la dedotta alienazione del bene locato sia stata prospettata nel corso di esso o potesse essere d’ufficio rilevata.
5.2. A confutare comunque, nel merito, la tesi censoria, è sufficiente rammentare il disposto di cui dell’art. 111 c.p.c., comma 1, a mente del quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Discende da tale norma che il precedente titolare del rapporto locativo resta legittimato anche all’esercizio del diritto d’impugnazione (Cass. 22/07/1980, n. 4779; 22/03/2007, n. 6945), fermo restando che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particobare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti ed è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole (Cass. 31/10/2005, n. 21107).
6. Il secondo motivo, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate, si risolve nella mera contestazione di una valutazione – qual è quella relativa alla gravità dell’inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c. -rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass. 22/06/2020, n. 12182; 30/03/2015, n. 6401; 28/06/2006, n. 14974; 25/11/2002, n. 16579).
Inconferente si rivela, in tale prospettiva, il riferimento, in ricorso, al precedente di Cass. n. 3966 del 2019, per un verso, e a quelli di Cass. n. 16993 del 2007 e Cass. n. 23868 del 2015, dall’altro, atteso che:
– la corte siciliana motiva il proprio convincimento in ordine alla gravità dell’inadempimento non limitandosi ad osservare che esso ricade su un’obbligazione primaria derivante dal contratto, qual è quella di pagamento del canone, ma svolgendo anche considerazioni aggiuntive relative all’importanza ed al ripetersi della mora;
– i giudici d’appello non pronunciano la risoluzione quale effetto della clausola risolutiva espressa, ma ben diversamente, e legittimamente, considerano quella previsione quale ulteriore indizio dell’importanza annessa dalle parti alla puntuale osservanza dell’obbligo.
7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali di controparte, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, che ne ha fatto richiesta nel controricorso.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e distratte in favore dell’Avv. Giovanni Galfano.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021