Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29347 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9093/2019 proposto da:

R.F., R.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO ROTONDO, ANDREA NENCHA, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA ZAURITO, per procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 22569/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA

1. R.F. e N. propongono ricorso articolato in quattro motivi, illustrato da memoria, nei confronti della Curatela del fallimento ***** s.n.c., per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22569 del 2018, resa a definizione del procedimento recante il numero R.G. 20574 del 2016, pubblicata il 25 settembre 2018, avente ad oggetto una opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..

2. Resiste la Curatela del Fallimento *****, con controricorso illustrato da memoria.

3. Questi i fatti del precedente giudizio, della cui ordinanza di decisione si chiede la revocazione:

– R.F. e N. proponevano, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizione all’atto di precetto loro notificato dalla Curatela del Fallimento ***** s.n.c. per il pagamento dell’importo di Euro 21.113,96, proponendo anche domanda riconvenzionale. Esponevano che fra le medesime parti era già pendente, dinanzi alla sezione fallimentare del medesimo Tribunale, un altro giudizio avente ad oggetto una pretesa risarcitoria nei confronti della Curatela per Euro 37.927,73; eccepivano la compensazione dei rispettivi crediti e debiti e chiedevano la riunione dei due giudizi innanzi al giudice fallimentare, in ragione della vis attractiva prevista dalla L. Fall., art. 52, ovvero la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo;

– la causa veniva trasmessa al Presidente del Tribunale di Bari per l’eventuale riunione. Questi restituiva il fascicolo con “invito a sospendere il procedimento”;

– il giudice cui era assegnata la causa non sospendeva il giudizio e rinviava la causa per la discussione orale, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., in esito alla quale rigettava l’opposizione a precetto e dichiarava improcedibile la domanda riconvenzionale, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali;

– i fratelli R. proponevano appello, ma la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado;

– detta sentenza era fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte dei R., per cinque motivi, e definita con ordinanza n. 22569 del 2018, con la quale questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso, con la motivazione di seguito riportata:

“Le censure si rivolgono contro la decisione di non sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello già intercorrente tra le medesime parti, ovvero di non disporne la riunione. Tale decisione si porrebbe in contrasto con l’accertamento incidentale contenuto nell’ordinanza di trasmissione degli atti ai presidente del Tribunale, così come con l’invito da quest’ultimo formulato a sospendere il giudizio. La Corte d’appello avrebbe, inoltre, errato nel ritenere improponibile la riunione dei procedimenti in ragione del carattere non definitivo dell’accertamento della sussistenza del danno dedotto innanzi al tribunale fallimentare, nonché dell’ammontare dello stesso. Infine, i ricorrenti censurano la sentenza anche nella parte in cui si afferma che la decisione di non sospendere il giudizio sarebbe giustificata dalla natura abusiva e non sanabile dell’immobile cui si riferiva la richiesta risarcitoria, che rendeva ancora più incerta la quantificazione del credito opposto in compensazione.

I motivi di ricorso sono infondati.

La prima parte della censura non contiene l’esposizione di alcuna violazione di legge. Tutto il motivo ruota intorno al contrasto fra l’ordinanza di trasmissione degli atti al presidente del tribunale e il provvedimento con cui gli atti sono stati restituiti, da un lato, e la decisione di merito, dall’altro.

E’ del tutto evidente che i primi provvedimenti, essendo meramente ordinatori, non hanno determinato alcun vincolo nascente da un giudicato interno circa la sussistenza delle condizioni per riunire le cause o sospendere l’una in attesa della definizione dell’altra.

E’ appena il caso di aggiungere che il presidente del Tribunale non ha impartito alcun “ordine di sospendere il giudizio”, come ritenuto dai ricorrenti (pag. 10). Infatti, la competenza del presidente del Tribunale si arresta alla sola designazione del magistrato, fra quelli assegnatari delle cause da riunire, che valuterà l’eventuale sussistenza dei presupposti per la riunione. Non ha alcuna competenza funzionale in tema di sospensione delle cause e non ha alcun potere gerarchico in forza del quale possa “ordinare” al giudice titolare del fascicolo che genere di provvedimento adottare.

Pertanto, oggetto della censura sarebbe dovuto essere un’eventuale violazione di legge contenuta nella decisione in sé, non in quanto posta a confronto con gli atti ordinatori adottati nel corso del processo.

La seconda parte delle censure è priva del requisito della specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, manca qualsiasi specifica indicazione del contenuto della causa, pendente innanzi all’ufficio fallimentare, alla quale la presente si sarebbe dovuta riunire. Inoltre, non è per nulla chiaro che rilievo avrebbe dovuto avere la questione della sanabilità di un non meglio precisato abusivismo edilizio e, men che meno, il rilievo di tale vicenda ai fini della decisione.

In ogni caso, il provvedimento di riunione di due o più cause, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 12989 del 27/05/2010, Rv. 613042). Infatti, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (Sez. 6 – 5, Ordinania n. 24496 del 18/11/2014, Rv. 633216).

Inoltre, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. La sospensione del processo presuppone, infatti, che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione. In difetto, manca la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, che deve essere quindi dichiarato inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007, Rv. 600279).

Con il terzo motivo, a prescindere dall’articolata intestazione, i ricorrenti si limitano a censurare la motivazione della sentenza impugnata in quanto apparente e contraddittoria.

Tale vizio non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

In concreto, la motivazione della sentenza impugnata supera ampiamente la soglia del “minimo costituzionale” e, di conseguenza, il ricorso è infondato.

Con il quarto e quinto motivo (quest’ultimo numerato come “4/a”) si deducono alcuni vizi procedurali asseritamente verificatisi nel corso del processo di primo grado. In particolare, le censure riguardano l’omesso rinvio della discussione orale richiesto all’udienza del 18 dicembre 2013 e la mancata concessione di un termine per la precisazione delle conclusioni. Inoltre, i ricorrenti si dolgono della circostanza che il giudice aveva predisposto una bozza di sentenza prima che fosse definito il giudizio. I motivi sono inammissibili sotto diversi aspetti.

Per un verso, deve rilevarsi la carenza di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, trattandosi di vizi del giudizio di primo grado convertitisi in motivi di impugnazione, sarebbe stato necessario dimostrare che tali doglianze fossero state tempestivamente proposte con l’atto d’appello. Inoltre, non si ravvisa un effettivo interesse dei ricorrenti a coltivare le censure. Infatti, si tratta di vizi che non determinerebbero rimessione della causa in primo grado, non rientrando in alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 354 c.c.. Pertanto, poiché in ogni caso la corte d’appello avrebbe dovuto trattenere la causa e deciderla nel merito, l’eventuale accertamento della fondatezza delle doglianze non porterebbe alcun risultato pratico.

In ogni caso, le censure sarebbero pure infondate nel merito. Infatti, nell’ipotesi di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., il rinvio per la discussione orale è dovuto al solo fine di evitare decisioni “a sorpresa”, adottate senza consentire alle parti il pieno 6 ed effettivo esercizio dell’attività difensiva. Tuttavia, la prassi dei tribunali è orientata nel senso di “prevenire” la richiesta delle parti, fissando un’apposita nuova udienza con la stessa ordinanza con la quale si dispone la discussione orale. Così è avvenuto anche nel caso in esame. In tale evenienza, giunti alla nuova udienza, alle parti non spetta un ulteriore rinvio, in quanto è stato loro già concesso ex officio quel differimento necessario per approntare la discussione orale previsto dalla norma in commento.

Anche la questione della mancata precisazione delle conclusioni t; manifestamente infondata, dato che la discussione orale è invece proprio il luogo in cui le parti possono precisare e illustrare le loro definitive conclusioni. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

4. La Curatela del Fallimento della ***** s.n.c. nei propri atti difensivi depositati in questa sede segnala l’estraneità dei vizi denunciati all’ambitò di applicazione dell’errore revocatorio.

5. Là causa è stata discussa in udienza pubblica l’11 giugno 2021, con trattazione scritta, secondo quanto previsto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, in vista della quale il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che si dichiari l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. I ricorrenti propongono ricorso per revocazione per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, evidenziando ben quattro distinti errori di fatto che indicano come presenti nella ordinanza impugnata, separatamente illustrati.

6.1. Il primo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte consisterebbe nell’errata affermazione secondo la quale l’originario ricorso dei R. non conterrebbe l’indicazione delle norme di legge violate, essendo invece esse esattamente riportate, nell’incipit dei primi due motivi del ricorso, con i quali si denunciava l’omessa adozione del provvedimento di riunione dei due giudizi e l’omessa sospensione del primo giudizio fino all’esito del secondo.

7. Evidenziano poi il secondo errore di fatto asseritamente commesso dalla ordinanza impugnata, nelle pagine 4 e 5, assumendo che la Corte non avrebbe preso in considerazione la produzione documentale effettuata nel corso del giudizio di primo grado, atta a dimostrare la pendenza dei due giudizi e ad indicarne il contenuto, in virtù del quale il credito che la Curatela intendeva riscuotere con il primo giudizio avrebbe dovuto essere compensato con il controcredito in corso di accertamento in sede fallimentare tramite l’insinuazione al passivo tardiva dei ricorrenti.

Segnalano che sulla base della documentazione prodotta risulterebbe il requisito della pendenza della causa pregiudiziale, confermato dalla stessa difesa della curatela nel controricorso e nelle note autorizzate.

8. Il terzo errore di fatto asseritamente commesso dalla Corte nella ordinanza impugnata sarebbe rinvenibile a pag. 6, laddove ha rilevato la carenza di specificità del ricorso per violazione dell’art. 366, n. 6, perché non indica, consentendo di verificarlo, se i vizi del giudizio di primo grado, convertitisi in motivi di impugnazione, siano stati effettivamente introdotti in causa come motivi di appello. I ricorrenti segnalano a questo proposito che era in atti l’atto di appello, che il relatore avrebbe potuto agevolmente controllare, e riproducendo nel testo del ricorso del presente giudizio di revocazione il testo dell’atto di appello.

9. Infine, il ricorso denuncia il quarto errore revocatorio nel quale sarebbe caduta l’ordinanza impugnata. Il “fatto”, che l’ordinanza impugnata indicherebbe come vero essendo incontrovertibilmente falso, o al contrario che indicherebbe come falso, essendo al contrario incontrovertibilmente vero, viene indicato nel petitum ò della domanda di primo grado e poi d’appello, e in tutti i documenti prodotti a sostegno della domanda, volti a comprovare l’esistenza della domanda di ammissione al passivo ed anche la fondatezza della predetta domanda.

10. Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti mostrano di fare un uso piuttosto disinvolto dello strumento di impugnazione straordinaria costituito dal ricorso per revocazione, che è previsto/non per ovviare a pretesi errori di diritto o di valutazione, ma per ovviare a manifeste mal comprensioni di fatti giuridicamente rilevanti ai fini della decisione.

Nel farlo, rendono palese anche di non aver compreso affatto qual è il reale portato della decisione impugnata, riproponendo argomenti mirati a sovvertirne la decisione di merito. Il ricorso è quindi totalmente inammissibile per l’uso strumentale dello strumento della revocazione.

Gli argomenti utilizzati sarebbero inidonei anche ad evidenziare un errore di valutazione – che, quand’anche esistente ma non fondato su errore di fatto nei limiti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, non potrebbe comunque essere preso in considerazione.

11. In riferimento al primo errore lamentato, l’ordinanza, dopo aver indicato, a pag. 3, le norme di legge che i ricorrenti assumono essere state violate, afferma poi che la prima parte della censura non contiene alcuna violazione di legge” ma tale affermazione, alla quale potrebbe anche predicarsi il significato letterale attribuitole dai ricorrenti nel senso che la prima parte della censura non contiene l’indicazione di alcuna violazione di norma di legge pertinente, è comunque priva di decisorietà nell’economia della decisione, in quanto il motivo di ricorso non è affatto stato rigettato per tale dato formalistico e insuscettibile di determinare l’inammissibilità di un ricorso, ma perché quello che si pretendeva di sindacare era un contrasto tra provvedimenti tutti interni al procedimento e di carattere meramente ordinatorio: il provvedimento di trasmissione degli atti al presidente del tribunale per una eventuale riunione, il provvedimento di restituzione di questi al giudice a quo per una altrettanto eventuale sospensione.

12. Come ricorda il Procuratore generale nelle sue conclusioni, il provvedimento di riunione di due o più cause, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., così come la mancata assunzione del medesimo, ha carattere ordinatorio e, come tale, è insuscettibile di gravame in sede di legittimità (Cass. n. 12989 del 2010; Cass. n. 23530 del 2017, a proposito della riunione delle impugnazioni). Infatti, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio finanche sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice dinanzi al quale i procedimenti pendono (Cass. n. 24496 del 2014).

13. La censura relativa al secondo errore di fatto è anch’essa inammissibile. Da un lato valgono anche per essa le considerazioni di cui al primo motivo: non è sindacabile in cassazione la decisione di riunire o meno due cause, né la decisione di non sospendere due cause.

14. In più, il secondo motivo evidenzia una carenza espositiva dell’originario ricorso già rilevata da questa Corte con l’ordinanza in questa sede impugnata per revocazione: non è il giudice del giudizio di cassazione che deve andare a ricercare gli atti fin nel fascicolo di primo grado, è la parte che deve ritrascrivere nel ricorso, o produrre nel giudizio di cassazione, riportare nell’indice e richiamare nel ricorso i passi salienti degli atti dei gradi precedenti di giudizio che ritiene rilevanti. Per questo motivo, l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile sul punto per difetto di autosufficienza, perché non indicava con sufficiente specificità la causa da riunirsi pendente dinanzi al tribunale fallimentare.

15. La censura relativa al terzo errore revocatorio è del pari inammissibile. Non è idonea a supportare una censura in termini di revocazione per errore di fatto del provvedimento di legittimità,laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per genericità in quanto non riportava le censure mosse in appello l’affermazione secondo la quale, se il giudice di legittimità avesse verificato il contenuto dell’atto di appello, vi avrebbe trovato formulati i motivi di censura indicati dai ricorrenti.

Ma, ancora una volta, non è questo un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, non avendo affermato il relatore, neppure nell’assunto degli attuali ricorrenti, la verità di un fatto contrastante con il dato testuale.

16. Non è comunque compito del relatore del giudizio di cassazione andare a ricercare negli atti di parte allo scopo di andare a verificare se un motivo di appello sia stato articolato o meno: è il ricorrente che lo deve riportare, o deve quanto meno deve produrre l’atto in sede di legittimità e richiamare chiaramente nel ricorso il punto in cui la censura è stata formulata. Come esattamente osserva il Procuratore generale nelle sue conclusioni, dalla stessa formulazione del motivo di ricorso per revocazione emerge che i motivi di appello non erano reperibili nell’originario ricorso per cassazione, ma solo nell’atto di appello stesso, con evidente violazione del principio di autosufficienza.

17. Infine, anche in riferimento al denunciato quarto errore revocatorio, il ricorso è inammissibile, a causa dell’uso distorto che si fa dello strumento residuale della revocazione: con esso si allega che in realtà il relatore della causa definita con ordinanza n. 22569 del 2018 non ha compreso, o non ha esaminato sufficientemente bene, né il petitum della causa e neppure tutti i documenti posti a fondamento della domanda: quindi si lamenta non un errore specifico ricadente su un fatto, ma un complessivo errore di valutazione, conseguente ad una lacunosa analisi della domanda e della documentazione prodotta. Una censura che si pone quindi al di fuori dello stretto perimetro della denuncia dell’errore revocatorio.

18. Si ricorda infatti che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. S.U. n. 31032 del 2019).

19. A ciò si aggiunga che le censure per revocazione, oltre ad essere totalmente inammissibili per i motivi indicati, traggono origine da una causa con la quale si pretendeva di contestare la legittimità di una decisione, corretta o errata che fosse, del giudice di merito di non riunire due cause e di non sospendere la prima fino all’esito della seconda, ovvero contro valutazioni entrambe endoprocedimentali, insuscettibili di sindacato esterno, neppure, quanto alla decisione di non sospendere, con regolamento di competenza, atteso che l’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla “ratio” di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale (Cass. n. 5645 del 2017).

21. Il ricorso è pertanto totalmente inammissibile.

22. L’inutile dispendio di attività processuale, con colpa grave, effettuato impegnando la Corte e la propria controparte con un ricorso per revocazione proposto al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge e avverso un provvedimento con il quale l’originario ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto provvedimenti non definitivi e come tali non impugnabili, giustifica l’emissione di un provvedimento di condanna dei ricorrenti, ex art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento della somma di Euro 3.000,00.

23. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

24. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al versamento di Euro 3.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Pone a carico dei ricorrenti le spese legali sostenute dalla parte controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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