Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29349 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14821/2013 R.G. proposto da.

LAVAGNA COMMERCIO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Lovisolo Antonio e dall’Avv. D’Ayala Valva Francesco, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 64/13/2012 depositata il 6 giugno 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 maggio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 313/12/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso della società Lavagna Commercio S.r.l., esercente attività di commercio al dettaglio nei supermercati, avverso l’avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap 2002 emesso nel quadro di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

2. La contribuente contestava il recupero ad imposta dei maggiori ricavi provenienti dal reparto abbigliamento, affidato mediante contratto di associazione in partecipazione alla società Carit S.a.s., il recupero a tassazione del costo afferente i servizi prestati da Carit S.r.l. e l’errato recupero di compensi non spettante “i banchi dei freschi”, nonché l’errato metodo di calcolo del ricarico.

3. Il giudice di prime cure riduceva l’imponibile Irpeg ad Euro 3.885,00 con conseguente diminuzione di Irap, Iva, sanzioni e interessi, mentre il giudice d’appello, in riforma della decisione di primo grado, confermava interamente le riprese oggetto dell’avviso impugnato.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la contribuente per tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società ha depositato nota datata 22 dicembre 2020 formulando istanza di trattazione della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 13, e, da ultimo, deposita memoria.

CONSIDERATO

Che:

5. Preliminarmente, come argomentato dalla contribuente nella memoria illustrativa, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso dal momento che questo in effetti non si risolve in una mera richiesta di rinnovare il giudizio di fatto compiuto dal giudice d’appello.

6. Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,artt. 2727,2729 e 2697 c.c. con deduzione di vizio logico-giuridico del decisum di secondo grado, nel capo in cui – in relazione alla ricostruzione di maggiori ricavi (per complessivi Euro 58.281,00) afferenti il “reparto di abbigliamento”- perviene ad avallare la ricostruzione indiretta degli stessi, ritenendo “ponderata” e “corretta”, la percentuale di ricarico medio calcolata dai verbalizzanti ed applicata al costo del venduto, in luogo di quella dichiarata, calcolata sulla base del raffronto tra prezzi di vendita e prezzi di acquisto degli articoli assunti a campione, prescindendo dalle quantità esitate nell’anno per ogni articolo.

7. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – viene prospettata l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, il cui esame da parte della CTR avrebbe condotto ad una pronuncia diversa da quella adottata, ossia in primo luogo la significatività e rappresentatività del campione di merci considerato, ai fini della determinazione della percentuale di ricarico medio applicata al costo del venduto e, in secondo luogo, la ponderazione dei ricarichi semplici sui rispettivi prezzi di acquisto con riferimento a cinque rami merceologici.

8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e relativi alla medesima ripresa sotto i due angoli della violazione di legge e del vizio motivazionale, e sono infondati.

Va rammentato che, per giurisprudenza consolidata della Corte “In tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall’impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, sulla base di dati o notizie conosciute dall’Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell’inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8698 del 29/03/2021, Rv. 661025 – 01).

9. Orbene, nel caso di specie, in cui l’accertamento è di tipo analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e che per il reparto di abbigliamento la contribuente per l’anno di imposta oggetto delle riprese ha stipulato un atto di partecipazione in associazione con la Carit s.a.s., la CTR non si è limitata a confermare l’accertamento, ma ha dato conto della valutazione sia del profilo quantitativo, confermando l’operato dell’Agenzia dal momento che si è basato sulla considerazione delle merci più rappresentative e di maggior smercio, sia della ponderazione dei prezzi di acquisto con riferimento ad un ventaglio di cinque rami merceologici. Il giudice d’appello ha motivato anche sul quantum, confermando l’atto impositivo per aver individuato il ricarico sulla base del rapporto tra i prezzi di vendita e il costo di acquisto di merci, sia nel rispetto del canone di riparto dell’onere della prova secondo l’insegnamento giurisprudenziale richiamato, sia argomentando adeguatamente senza vizi logici la sua adesione alla ricostruzione analitico induttiva di cui all’atto impositivo.

10. Con il terzo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la società prospetta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, art. 53 Cost., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 52,95 e 127 (vigenti ratione temporis) in cui sarebbe incorsa la sentenza di appello nel capo in cui conferma il recupero di costi per complessivi Euro 54.000,00, corrispondenti agli utili corrisposti da Lavagna Commercio s.r.l. a Carit s.a.s. a fronte della gestione del reparto di abbigliamento ad essa affidato, avallando la condizione di antieconomicità prospettata dall’Agenzia e la natura elusiva del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le due società.

11. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato, con riferimento al contratto di associazione in partecipazione sulla base del quale la contribuente ha affidato alla Carit s.a.s. il settore abbigliamento, che quest’ultima società è controllata per il 95% da Rita Chiavarina, a sua volta socia della contribuente per il 4,67% e ha ritenuto che i costi sostenuti fossero sproporzionati rispetto alla quota spettante alla società associante, ossia il rapporto non è idoneo a remunerare il rischio di impresa. E’ una ratio decidendi dotata di adeguata logicità poggiante su un preciso accertamento in fatto, che conferma il contenuto dell’avviso di accertamento riportato a pag. 44 del ricorso secondo cui l’entità della deduzione non è legata all’utile realizzato nell’anno né giustificato dall’apporto di capitale fornito. Inoltre, la Corte osserva che l’argomentazione del giudice d’appello non è censurata come vizio motivazionale sotto il profilo dell’insufficienza con individuazione di ulteriori fatti o elementi di prova ritualmente introdotti nel processo, da valutare in quanto potenzialmente decisivi e non valutati dal giudice del merito.

12. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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