LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20754/2019 proposto da:
S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– intimato –
e contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2623/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ROBERTO GIUVA, per il resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. S. – venuto in Italia dal Bangladesh, dopo che un’inondazione aveva completamente distrutto la sua abitazione – ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Brescia che, confermando la decisione della competente Commissione Territoriale, ha escluso la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente solleva preliminarmente la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui esso dispone la non reclamabilità del decreto con cui viene definito il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente sostiene che gli evocati parametri i costituzionali risulterebbero lesi dalla mancanza di un doppio grado di giudizio di merito, particolarmente pregiudizievole, in un procedimento in materia di diritti fondamentali, in ragione della forma camerale, a contraddittorio solo eventuale, del procedimento.
Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in cui il Tribunale trascurando la rilevanza dell’integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia, dove svolge l’attività di fiorista, in comparazione con l’impossibilità di condurre una vita dignitosa in Bangladesh.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.
La causa, chiamata nell’adunanza di Camera di consiglio del 14.7.2020, è stata in quella sede rimessa in pubblica udienza e, quindi, decisa all’udienza dell’8 gennaio 2021, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è del tutto sovrapponibile ad altre già esaminate e dichiarate manifestamente infondate da questa Corte, la quale già ha chiarito che il doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale (Cass., n. 27700/2018; Cass., n. 31481/2018). Il principio del doppio grado può, infatti, essere derogato dal legislatore per soddisfare specifiche esigenze, quale quella di celerità sottesa alla disciplina dei procedimenti in materia di protezione internazionale. “L’inerenza di tale materia a diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, non consente di ritenere che la soppressione dell’appello si traduca automaticamente in una violazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle particolari caratteristiche dei procedimenti in questione, preceduti da una fase amministrativa nell’ambito della quale il richiedente è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni, attraverso il colloquio dinanzi alla commissione territoriale” (Cass., n. 16308/2020, che rinvia ulteriormente alle sentenze sopra indicate e a Cass. n. 17717/2018).
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dai citati precedenti; la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.
L’unico motivo di ricorso va giudicato inammissibile, perché, sebbene denunci un vizio di violazione di legge, in effetti attinge l’apprezzamento di fatto operato dal tribunale – e non censurato con il mezzo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – in ordine alla (in)sussistenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente; apprezzamento adeguatamente motivato:
quanto alle condizioni oggettive e soggettive del medesimo richiedente nel suo Pese di origine, sulla base del rilievo che l’alluvione che colpì il Bangladesh precedette di un anno l’espatrio del sig. S. e che la famiglia di quest’ultimo aveva ottenuto una certa forma di tutela nel suo Paese, essendo stata ospitata dai compaesani; quanto al livello di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia, sulla base del rilievo che egli non dispone qui di “alcuna struttura di supporto”.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.800, oltre le spese prenotate a debito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021