LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26748/2019 proposto da:
S.E., rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI PAU, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3935/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 24/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ILIA MASSARELLI, per il resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra S.E., cittadina nigeriana, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria affermando di essere espatriata dalla Nigeria per sfuggire alle minacce di alcuni uomini vestiti di nero che cercavano il padre di lei, il quale aveva visto a casa del suo datore di lavoro, un uomo politico, tre cadaveri.
Il tribunale di Brescia, Sezione immigrazione, ha giudicato inverosimile il racconto della richiedente, essendo gli episodi narrati scollegati tra loro e descritti in modo superficiale, e, confermando la decisione della Commissione Territoriale della stessa città, ha rigettato tutte le suddette richieste di protezione.
Per la cassazione del decreto del tribunale la sig.ra S. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, entrambi concernenti la statuizione con cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, ritenendo non sussistenti gli elementi di vulnerabilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.
La causa, chiamata nell’adunanza di Camera di consiglio del 14.7.2020, è stata in quella sede rimessa in pubblica udienza e, quindi, decisa all’udienza dell’8 gennaio 2021, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la sig.ra S. deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., per avere il tribunale di Brescia erroneamente omesso di valutare la condizione di estrema povertà in cui si troverebbe la richiedente in caso di mancato riconoscimento della protezione internazionale, elemento essenziale nel giudizio di vulnerabilità.
La ricorrente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 4455/2018, sottolinea la centralità, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dell’integrazione sociale raggiunta nel Paese di accoglienza. La vulnerabilità, si argomenta nel mezzo di gravame, andrebbe accertata effettuando un bilanciamento e un giudizio comparativo tra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del Paese di provenienza, correlata alla condizione personale del richiedente che ne ha determinato la partenza, al fine di verificare la condizione di privazione dei diritti umani che ne abbia giustificato l’allontanamento. Tra le altre ipotesi di vulnerabilità, inoltre, rientrerebbe la condizione di estrema povertà, ove risulti compromessa la possibilità di soddisfazione dei bisogni primari della propria vita personale. La valorizzazione dell’integrazione sociale come fattore utile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è ricavata dall’art. 8 CEDU, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, arricchendo il novero dei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost.. Per la ricorrente, dunque, il pericolo per la propria incolumità personale in caso di ritorno in patria e le condizioni di estrema povertà sono elementi rilevanti per la valutazione di vulnerabilità individuale, ai fini del rilascio del permesso richiesto.
Il motivo è inammissibile perché denuncia un vizio di violazione di legge ma, in effetti, attinge l’apprezzamento di fatto del tribunale in ordine alla insussistenza di elementi di vulnerabilità soggettiva; peraltro limitandosi ad una rassegna di affermazioni in diritto tanto corrette quanto astratte, ossia non rapportate alle motivazioni enunciate nel decreto impugnato.
Il principio di diritto invocato dalla ricorrente – che valorizza, quale presupposto della protezione umanitaria, l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia, valutata comparativamente con le condizioni che il medesimo richiedente ritroverebbe nel suo Paese di origine – non è stato violato nel decreto impugnato. Al contrario, il tribunale di Brescia ha correttamente applicato tale principio, operando la suddetta comparazione e giudicando, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatti decisivi – che la richiedente non aveva raggiunto alcun significativo livello di integrazione in Italia. L’assunto svolto nella penultima pagina del ricorso, secondo cui la ricorrente, con l’allontanamento dall’Italia, perderebbe “ogni prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni esistenziali” pone, evidentemente, questioni di fatto non scrutinabili nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la sig.ra S. deduce la violazione degli artt. 111 e 101 Cost., artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. La ricorrente, per l’ipotesi che non venga accolto il primo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione carente e insufficiente.
Il motivo è infondato. Il tribunale, infatti, ha motivato sufficientemente il proprio giudizio di fatto in ordine alla insussistenza di situazioni di vulnerabilità idonee a determinare l’insorgenza del diritto alla protezione umanitaria, argomentando che la ricorrente gode di buona salute, ha piena capacità lavorativa ed ha ancora in Nigeria “familiari o comunque conoscenti con i quali non è in conflitto”; che comunque, “l’asserita assenza di familiari nel Paese di origine, considerata l’età della richiedente e l’analoga condizione della medesima in Italia” non potrebbe essere considerata una condizione di vulnerabilità; che ella, in sede di audizione, aveva negato di nutrire, in caso di rimpatrio, altri timori oltre quello, ritenuto non fondato a causa della scarsa credibilità del suo racconto, di essere ricercata dagli uomini vestiti di nero; che la fattiva volontà di inserimento nel contesto sociale italiano, dimostrata dalla frequentazione di un corso di lingua italiana, non poteva di per sé sola ritenersi sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda; che, infine, nelle aree di provenienza della richiedente (Edo State) non erano in corso emergenze umanitarie.
La motivazione della sentenza soddisfa, quindi, il “minimo costituzionale” di cui a SSUU 8053/2014.
Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.800, oltre le spese prenotate a debito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021