Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.29381 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22732/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO VANGI, giusta delega in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 240/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 240/2016 con cui la Corte di appello di Lecce, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con la quale essa Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Lecce, aveva inflitto una sanzione pecuniaria alla sig.ra P.M.A. per la violazione, per quanto ancora rileva, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9.

La corte leccese ha ritenuto, in conformità al primo giudice, che la sig.ra P., nel conferire un incarico retribuito all’avv. Francesco Tuccari senza che questi fosse stato previamente autorizzato dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza (nella specie, l’Università del Salento), non avesse violato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9; ciò in quanto la necessaria autorizzazione era stata, sia pure successivamente, rilasciata all’avv. Tuccari. La corte di appello ha ritenuto legittimo il rilascio successivo dell’autorizzazione sia per l’assenza di un esplicito divieto di legge in tal senso, sia perché tale successiva autorizzazione non contrasterebbe con la ratio del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, la quale, ad avviso del Collegio salentino, andrebbe rinvenuta non nel principio generale secondo cui l’impiegato deve dedicare all’ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative (da cui discenderebbe che gli incarichi professionali conferiti da terzi ai dipendenti andrebbero autorizzati all’esito di una valutazione ex ante della loro incidenza sull’efficienza dell’ufficio), bensì in un principio di natura economica, essendo l’autorizzazione necessaria esclusivamente in relazione ad incarichi extra-lavorativi retribuiti.

Sotto altro aspetto la Corte di appello di Lecce, accogliendo il motivo di appello incidentale della sig.ra P., ha comunque affermato che nella specie ricorreva l’esimente dell’incolpevole errore sul fatto, ritenendo che la medesima sig.ra P. non fosse a conoscenza del rapporto di pubblico impiego tra l’avv. Tuccari e l’Università del Salento.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 7 e 9, in combinato disposto con gli artt. 97,98 Cost..

La ricorrente rimarca come del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, faccia riferimento non ad una autorizzazione tout court, ma ad una “previa autorizzazione”. Inoltre deduce che, sebbene la norma in commento faccia riferimento soltanto a “incarichi retribuiti”, l’orientamento tanto della giurisprudenza amministrativa quanto di quella ordinaria sia dell’avviso che in riferimento ai docenti universitari viga il principio, sancito dall’art. 98 Cost., dell’esclusività della prestazione lavorativa (Cons. Stato, sent. 3172/2015; TAR Lombardia, sent. 614/2013; Cass. Sez. Un., ord. 22688/2011; Cass. Sez. Un., sent. 25769/2015); con la conseguenza, quindi, che un’autorizzazione ex post risulterebbe incoerente con la norma costituzionale, perché spoglierebbe l’Amministrazione di appartenenza del potere di valutare la compatibilità dell’incarico con i doveri del dipendente e, quindi, con l’interesse al buon andamento della P.A..

Infine, l’interpretazione proposta garantirebbe, ad avviso della ricorrente, anche la tutela del principio di buon andamento della P.A. sancito dall’art. 97 Cost., comma 2, poiché la previa autorizzazione preverrebbe l’insorgenza del danno erariale conseguente al conferimento ai dipendenti pubblici di incarichi inconciliabili con le mansioni cui sono adibiti.

La sig.ra P. non ha presentato controricorso, ma si è costituita ai soli fini della partecipazione alla discussione orale.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2021, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe ed alla quale la resistente ha partecipato trasmettendo atto di trattazione scritta ai sensi del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte di appello di Lecce si basa su due autonome rationes decidendi: quella secondo cui l’autorizzazione postuma è legittima; quella secondo cui nel caso in specie ricorre l’esimente dell’errore di fatto, per il non avere la sig.ra P. saputo che l’avvocato al quale aveva conferito un incarico retribuito fosse legato da un rapporto di lavoro con la P.A..

L’unico motivo di ricorso attinge solo la prima di queste due rationes decidendi.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che, per essere ammissibile, il ricorso per cassazione debba attingere tutte le autonome ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, pena l’insussistenza dell’interesse ad impugnare della parte poiché l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle altre ragioni non impugnate (tra le tante, Csss. n. 4293/2016; per un caso perfettamente sovrapponibile a quello qui in esame, cfr. Cass. N. 20513/2020).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese.

Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, poiché l’impugnazione proviene dall’Agenzia delle entrate, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. 29/01/2016, n. 1778; per un’applicazione all’Agenzia delle entrate, tra le molte, Cass. n. 7909/20).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Amministrazione ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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