Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29402 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14998/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MDF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Sabrina Varricchio e dall’avv. Domenico Parrella giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1993/01/15, depositata il 23 febbraio 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1993/01/15 del 23/02/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto l’appello di MDF s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 561/02/13, la quale aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, gli avvisi di accertamento erano stati emessi per l’indebita deduzione di costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti e per ricavi non fatturati;

1.2. la CTR accoglieva l’appello della società contribuente evidenziando che: a) le dichiarazioni di terzi nel processo tributario avevano valore solo se sostenute da ulteriori elementi probatori e, nel caso di specie, riguardavano quattro dipendenti di cui solo uno ricompreso nella fattura contestata; b) gli elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle entrate non erano decisivi; c) le operazioni infragruppo tra MDF s.p.a. e FDM s.p.a. dovevano ritenersi neutre sotto il profilo fiscale;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. MDF s.p.a. resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da MDF s.p.a. ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, avendo l’Agenzia delle entrate offerto una sufficiente esposizione dei fatti di causa, del tutto idonea alla comprensione della fattispecie;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR avrebbe accolto le eccezioni formulate da MDF s.p.a. solo in appello e, dunque, inammissibili;

2.1. il motivo è infondato;

2.2. MDF s.p.a. ha dedotto, fin dal ricorso introduttivo, che le fatture contestate non riguardano operazioni oggettivamente inesistenti, così come sostenuto dall’Agenzia delle entrate;

2.3. le ulteriori questioni attengono esclusivamente alla contestazione degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio a sostegno del proprio assunto e non costituiscono domande nuove, ma semplici deduzioni difensive volte a confutare l’impianto presuntivo di cui agli avvisi di accertamento;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR: a) omesso la motivazione con riferimento ad uno degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio e concernente la mancanza di un contratto sottostante alla fattura emessa da FDM s.p.a.; b) reso, nel resto, una motivazione del tutto apparente;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR avrebbe compiuto una valutazione parcellizzata dei singoli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, anziché considerarli nel loro complesso, senza che la società contribuente abbia fornito alcuna prova della esistenza delle operazioni contestate;

5. i due motivi possono essere unitariamente considerati per ragioni di connessione;

5.1. è noto che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

5.2. nel caso di specie, la CTR ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali i singoli elementi indicati dall’Ufficio non siano idonei, singolarmente considerati, a supportare la tesi della sussistenza delle denunciate operazioni inesistenti, sicché la motivazione non può dirsi apparente (con conseguente rigetto del secondo motivo);

5.3. tuttavia, secondo l’orientamento di questa Corte, “in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. n. 9059 del 12/04/2018; conf. Cass. n. 27410 del 25/10/2019; Cass. n. 12002 del 16/05/2017; Cass. n. 5374 del 02/03/2017);

5.4. applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, non è dubbio che la CTR ha compiuto un non corretto e parcellizzato apprezzamento degli elementi presi in considerazione dall’Ufficio, senza verificare se gli stessi, benché privi – singolarmente considerati – di valenza indiziaria, possano assurgere al rango di prova presuntiva se valutati nel loro complesso, anche in ragione del fatto che la società contribuente – almeno secondo la prospettazione della sentenza impugnata – non ha dedotto nessun elemento probatorio per contrastare quanto affermato dall’Ufficio;

5.5. il terzo motivo si rivela, pertanto, fondato e comporta la cassazione della sentenza impugnata in parte qua;

6. in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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