LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3806-2020 proposto da:
E.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LUIGI DE LUCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2677/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso di E.E. avverso tre avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2011-2013 con i quali venivano contestati costi non deducibili e accertate maggiori somme ai fini IRPEF, IRAP e IVA indebitamente detratta: a supporto dell’accertamento l’Ufficio sosteneva che nell’ambito di una indagine penale a carico del Consorzio Store Managment Group s.r.l. in liquidazione, erano stati analizzati i rapporti economici tra il fornitore Consorzio prima e poi il fornitore Progetto Lavoro s.r.l. e la ditta individuale E.E. e scoperto l’esistenza di fatture emesse dalle predette società, annotate sui registri IVA acquisti e sul registro unico per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dall’esame delle indicate fatture escluse dalla detrazione dei costi erano stati rilevati la mancanza di documentazione idonea all’identificazione delle cooperative che avevano eseguito la prestazioni oggetto di fatturazione e la genericità della descrizione delle prestazioni;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’ E., richiamando le suddette conclusioni della Commissione Tributaria Provinciale quanto alla ripartizione dell’onere della prova e affermando che tale onere non risulta essere stato assolto dalla parte contribuente per la genericità della documentazione prodotta nonché per la mancata specificazione delle prestazioni ricevute; grava infatti sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità effettiva delle operazioni commerciali, attraverso prove precise che non possono limitarsi ad un mero richiamo della regolarità formale delle annotazioni contabili. In effetti, in tema di operazioni inesistenti, allorché l’Ufficio contesti che l’operazione commerciale documentata dalla fattura in realtà non sia mai stata posta in essere, adducendo a suo sostegno elementi anche semplicemente presuntivi, è onere del contribuente fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni, il che nel caso di specie non è avvenuto.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,artt. 115,116 c.p.c., nonché artt. 2727,2729,2697 c.c., per aver fatto mal governo dei principi in tema di ripartizione degli oneri probatori, addossandolo in capo alla parte contribuente senza rilevare il mancato assolvimento della prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale in capo all’Ufficio.
Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per apparenza della motivazione in violazione degli artt. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e art. 132 c.p.c., in quanto la sentenza non fornisce una autonoma valutazione in merito agli elementi addotti dal contribuente a sostegno dell’effettività delle prestazioni ricevute e della inconsistenza sia sotto il profilo fattuale che probatorio delle pretese dell’Ufficio.
Si ritiene di dover affrontare in via prioritaria il secondo motivo di impugnazione, in quanto, lamentando la nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, della sentenza, appare logicamente e giuridicamente precedente rispetto al primo.
Il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha fornito una motivazione che appare sufficientemente comprensibile e ragionevole, così da porsi al di sopra del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). La sentenza impugnata infatti – affermando che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità effettiva delle operazioni commerciali, attraverso prove precise che non possono limitarsi ad un mero richiamo della regolarità formale delle annotazioni contabili allorché l’Ufficio contesti che l’operazione commerciale documentata dalla fattura in realtà non sia mai stata posta in essere – ha dato conto che trattasi di operazioni oggettivamente inesistenti descrivendo in maniera sufficientemente chiara l’aspetto fattuale della vicenda e ha spiegato che, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio circa l’effettiva esistenza di una operazione, spetta al contribuente la prova di tale effettività, che nella specie non è stata adeguatamente fornita.
Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che – ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012, siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi (nella specie, è stato escluso che la società avesse fornito la prova della fittizietà dei componenti positivi di reddito derivanti da operazioni accertate come mai compiute, avendo anzi sempre dedotto di avere dimostrato l’effettiva realizzazione delle attività sottese alle fatture accertate come fittizie: Cass. n. 33915 del 2019);
in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 17619 del 2018; Cass. n. 27554 del 2018).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove – richiamando le conclusioni della Commissione Tributaria Provinciale secondo cui, nell’ambito di una indagine penale a carico del Consorzio Store Managment Group s.r.l. in liquidazione, erano stati analizzati i rapporti economici tra il fornitore Consorzio prima e poi il fornitore Progetto Lavoro s.r.l. e la ditta individuale E.E. e scoperto l’esistenza di fatture emesse dalle predette società, annotate sui registri IVA acquisti e sul registro unico per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dall’esame delle indicate fatture escluse dalla detrazione dei costi erano stati rilevati la mancanza di documentazione idonea all’identificazione delle cooperative che avevano eseguito la prestazioni oggetto di fatturazione (così evidenziando la possibile fittizietà del soggetto che ha emanato le fatture) e la genericità della descrizione delle prestazioni e affermando che grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità effettiva delle operazioni commerciali, attraverso prove precise che non possono limitarsi ad un mero richiamo della regolarità formale delle annotazioni contabili allorché l’Ufficio contesti che l’operazione commerciale documentata dalla fattura in realtà non sia mai stata posta in essere – ha fatto un corretto uso dei principi in tema di distribuzione degli oneri probatori, perché, una volta assolto, sia pure attraverso presunzioni, da parte dell’Ufficio l’onere probatorio circa la fittizietà dell’operazione e la genericità delle fatture, ha correttamente ritenuto che a quel punto spettava alla parte contribuente fornire una solida prova circa la sua effettività senza che tale onere potesse ritenersi assolto con l’esibizione delle fatture ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Pertanto, ritenuti infondati entrambi i mezzi di impugnazione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021