LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31295-2019 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA n. 5 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ZANONI;
– ricorrente-
contro
B.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati JOSEPH MASE’, MATTEO SARTORI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
A.E., A.M., A.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato FLAVIO MARIA BONAZZA;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che M.G. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento, pubblicata il 15 maro 2019, che ha accolto l’appello principale, proposto da B.F., e l’appello incidentale proposto da A.E., A.F. e A.M., avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 281 del 2018, e nei confronti di M.G.;
che il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda con la quale M.G. – proprietario della p.ed. 1980 in CC di Pinzolo, confinante con la p.ed. 2012 di proprietà A. -aveva agito per il regolamento dei confini e per l’arretramento dei manufatti realizzato dai convenuti A. alla distanza legale, ed aveva condannato il B., direttore dei lavori degli A. chiamato in manleva, a tenere indenni i convenuti dalle spese necessarie per eseguire gli arretramenti;
che la Corte d’appello, in riforma della decisione, ha rigettato la domanda del M., avendo accertato che durante i lavori di edificazione sulla proprietà A. il M. ed il B. avevano individuato la linea di confine in quella indicata da segni di vernice rossa, concordando anche una leggera rotazione, e che lo scavo della fondazione del muretto di confine, che insiste sulla proprietà A., era stato realizzato in corrispondenza della linea di confine individuata concordemente;
che, pertanto, mancava l’incertezza sul confine, presupposto dell’azione prevista dall’art. 950 c.c., risultando irrilevante l’esito della successiva verifica, effettuata da un tecnico incaricato dal M., secondo cui il confine catastale era diverso da quello indicato dai segni di vernice rossa, tanto più in considerazione della natura residuale della mappe catastali;
che il ricorso del M. è articolato in tre motivi;
che il B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo;
che anche i consorti A. resistono con controricorso, e propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo motivo ed assorbimento del terzo motivo nonché dei ricorsi incidentali;
che i ricorrenti incidentali A. hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, e si contesta il rilievo della Corte d’appello, secondo cui non vi era incertezza sul confine in quanto le parti avevano stabilito amichevolmente quale fosse la linea di demarcazione tra le rispettive proprietà;
che, secondo il ricorrente, l’erronea ricognizione dei punti relativi al confine catastale avrebbe viziato il reciproco riconoscimento del confine, e comunque la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo costituito dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da A.E. e A.M., di contenuto confessorio, dalle quali emergeva che i predetti non avevano partecipato all’atto ricognitivo del confine e che neppure sapevano dell’esistenza dei segni di vernice rossa rinvenuti durante gli scavi;
che il motivo è privo di fondamento;
che la Corte d’appello, previa valutazione delle prove, ha accertato che le parti confinanti – il M. e l’ing. B., in qualità di direttore dei lavori dei consorti A. – avevano individuato il confine, e che, sulla base di tale ricognizione, era stato poi eretto di muro di confine;
che non sussiste l’erronea applicazione dell’art. 950 c.c., poiché la ricognizione realizzata dalle parti configura un negozio di accertamento che è valso ad eliminare l’incertezza sul confine (tra le molte, Cass. n. 4853 del 2019; Cass. n. 1636 del 2019; Cass. n. 7640 del 2009);
che correttamente la Corte d’appello ha affermato la natura residuale delle risultanze delle mappe catastali, recessive a fronte di accertamento su base volontaria;
che, infine, non risulta decisivo il fatto asseritamente pretermesso dalla Corte d’appello, in quanto la ricognizione è stata effettuata dal M. con l’ing. B., direttore dei lavori e quindi tecnico di fiducia degli A., che ha agito per conto e nell’interesse di costoro;
che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposta dal M., ovvero dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza assoluta di motivazione su un capo della sentenza, e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe statuito sulla domanda di condanna all’arretramento della parte dell’edificio di proprietà A. costruita a distanza inferiore a quella legale dal confine;
che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello ha espressamente rigettato le domande di arretramento come conseguenza dell’accertamento che il confine tra le proprietà è quello “esistente sul luogo e delimitato dal muretto insistente sulla p. ed. 2012”;
che la decisione muove dal presupposto che la domanda di arretramento fosse logicamente subordinata all’accertamento di un confine diverso da quello esistente, e in tale prospettiva, che non è smentita dal ricorso, risulta immune dai vizi denunciati;
che, infatti, come lo stesso ricorrente dà atto nel ripercorrere la vicenda processuale (pag. 3 del ricorso), la domanda di arretramento aveva ad oggetto “il muro eretto nei pressi del confine sino alla linea catastale di confine”, donde la congruenza della decisione della Corte d’appello, che ha ritenuto espressamente infondata la domanda di arretramento in quanto il muro era stato eretto in corrispondenza della linea di confine come accertata;
che con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per contrasto tra motivazione e dispositivo, con riferimento al regolamento delle spese di lite, e specificamente delle spese di consulenza di parte;
che il motivo è fondato poiché sussiste il denunciato contrasto; che, effettivamente, nella motivazione della sentenza impugnata si legge che “de spese di consulenza di parte vengono compensate”, mentre nel dispositivo il M. è condannato alla rifusione delle suddette spese in favore delle altre parti;
che l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale assorbe i ricorsi incidentali, entrambi aventi ad oggetto la decisione sulle spese di lite, e comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i primi due motivi, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali nell’accoglimento del principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese di lite, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021