LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31991-2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE, 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SOTTILE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SPALLIERI, PASQUALE ESPOSITO;
– ricorrente –
contro
DE.RO.MA., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIO CAPRIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4305/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.
RITENUTO
che S.M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 26 settembre 2018, che ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo S. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 275 del 2011, e nei confronti di De.Ro.Ma., intervenuta nel giudizio dopo il decesso dell’originaria attrice in qualità di erede;
che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di D.V., aveva condannato lo S. ad abbattere ovvero arretrare fino alla distanza di metri 10 dal confine il porticato-terrazzo di sua proprietà;
che la Corte d’appello, dopo avere confermato il rigetto delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva riproposte dall’appellante S., ha accertato che la misura della distanza dal confine al cui rispetto è tenuto l’appellante è pari a metri 5 dal confine, riformando in parte qua la decisione di primo grado;
che il ricorso è articolato in quattro motivi, ai quali resiste la De.Ro. con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 115 c.p.c., per lamentare la carenza di legittimazione attiva della De.Ro.;
che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;
che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione facendo applicazione del principio consolidato secondo cui il chiamato all’eredità dimostra di avere accettato la qualità di erede nel momento in cui propone, ovvero prosegue le azioni giudiziarie intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., in quanto travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione (ex plurúnis, Cass. n. 16814 del 2018; Cass. n. 14499 del 2018; Cass. 10060 del 2018; Cass. n. 13738 del 2005);
che non è la mera prosecuzione del giudizio intrapreso dal de cuius a determinare l’effetto dell’accettazione dell’eredità, ma il contenuto dell’azione in cui il chiamato sceglie di subentrare, che nella specie è volto ad ottenere il rispetto delle distanze legali, con l’arretramento della costruzione realizzata dal proprietario confinante, il che comporta una modifica della situazione esistente all’apertura della successione;
che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., e si contesta il rigetto dell’eccezione di legittimazione passiva, che in assunto del ricorrente sarebbe fondata su un documento prodotto dalla De.Ro. tardivamente, come eccepito anche in appello;
che il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello non ha deciso sulla base del documento contestato dallo S., ma sul rilievo, fatto dal giudice di primo grado, secondo il quale l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto S. era incompatibile con il tenore delle difese dallo stesso articolate;
che con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., dell’art. 906 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., e si lamenta che la Corte territoriale – come già il Tribunale – avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta dall’attrice, la quale si sarebbe limitata a dedurre la violazione delle distanze tra la veduta realizzata dal convenuto e il fondo di sua proprietà, non anche la violazione delle distanze tra fabbricati;
che il motivo inammissibile poiché il ricorrente censura l’interpretazione della domanda resa dalla Corte d’appello senza confrontarsi con quanto affermato nella sentenza;
che la Corte d’appello ha chiarito (pag. 3-4 della sentenza) come, dopo l’integrazione ordinata ai sensi dell’art. 164 c.p.c., l’attrice avesse ribadito l’avvenuta illegittima costituzione di servitù di veduta per violazione delle distanze legali, lamentando altresì che il manufatto era stato eretto in violazione della distanza dal confine di 75 cm., e che tale ultima domanda fosse stata rinunciata, non delibata dal Tribunale né riproposta in appello, con la conseguenza che il thema decidendum dovesse ritenersi circoscritto alla domanda di condanna all’arretramento del manufatto realizzato in violazione della distanza dal confine;
che con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., e si censura la mancata applicazione del principio di prevenzione, assumendosi che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il manufatto oggetto di contestazione era coevo al fabbricato originario;
che il motivo è inammissibile in quanto attinge questioni fattuali, in cui accertamento spetta unicamente al giudice di merito, e non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione, nei limiti consentiti dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. per tutte, Cass. Sez. U n. 8053 del 2014);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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