Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29426 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33039-2019 proposto da:

LCB di S.M.R. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CROCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE – ATS – VAL PADANA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO, 108 PAL. C, presso lo studio dell’avvocato SONIA ALLOCCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO ALLOCCA, FAUSTA FACCIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

che LCB s.a.s. di S.M.R. & C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 9 aprile 2019, che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima società avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 649 del 2017, e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, poi confluita nell’Agenzia della Tutela della Salute (ATS) Val Padana;

che il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla società LCB avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 22 del 2016, che le intimava il pagamento della somma di Euro 2.053,20 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, per avere effettuato il trasporto di un animale, destinato al macello Melca s.r.l. in Monticelli Pavese (PV), che era risultato inidoneo al trasporto in sede di controllo della Polizia stradale di Cremona, al posto di blocco in territorio del Comune di Genvolta (CR);

che la Corte d’appello ha confermato la decisione;

che era sfronto di prova l’assunto della difesa dell’appellante, secondo cui la condizione dell’animale si era aggravata durante il trasporto, poiché non era stata prodotta certificazione veterinaria relativa alla condizione dell’animale al momento del carico;

che, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 2, gli agenti della Polstrada, in quanto rientranti nel novero degli organi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 13, sono competenti a svolgere l’accertamento delle violazioni previste dal medesimo decreto;

che non era fondata l’eccezione di incompetenza territoriale dell’autorità amministrativa del luogo di accertamento della violazione, trattandosi di illecito permanente sicché la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell’inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata dello stesso;

che la parte intimata ATS Val Padana resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso con riferimento all’eccezione di incompetenza per territorio dell’autorità che ha irrogato la sanzione;

che ATS Val Padana ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che il Collegio non condivide la proposta del relatore, e ritiene il ricorso infondato;

che con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1 e Allegato 1, e contesta la sussistenza dell’elemento oggetto della violazione, in quanto l’accertamento della inidoneità dell’animale al trasporto è stato effettuato dagli agenti della Polstrada, senza valutazione clinica da parte di un medico veterinario, sicché neppure era possibile stabilire se la condizione di inidoneità fosse esistente al momento del carico, o invece sopravvenuta;

che la ricorrente segnala, a riprova dell’erroneità della valutazione effettuata dagli agenti della Polstrada, l’assenza di osservazioni da parte del veterinario che era presente nel luogo di scarico dell’animale (il macello Melca);

che il motivo è privo di fondamento;

che la Corte d’appello ha chiarito che l’accertamento della violazione in oggetto non richiede la presenza di personale specializzato (in tal senso, da ultimo Cass. n. 5486 del 2021), e che il verbale fidefacente redatto dagli agenti della Polstrada dava atto di fatti – la presenza della “bovina (era) accasciata rantolante e non deambulante” – direttamente constatati dagli agenti, senza margine di apprezzamento;

che, per altro verso, correttamente la Corte di merito ha escluso di potere accedere alla tesi della inidoneità sopravvenuta nel corso del tragitto dal luogo di carico, in assenza di certificazione veterinaria delle condizione dell’animale al momento del carico;

che con il secondo motivo è denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17, comma 5, e art. 18, del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 1, e dell’art. 2, lett. w), reg. CE n. 1/2005, e si ripropone l’eccezione di incompetenza per territorio dell’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione;

che il motivo è infondato;

che la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, è il trasporto dell’animale – nozione nella quale sono comprese le operazioni di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino all’arrivo al completamento con l’arrivo dell’animale nel luogo di destinazione – sicché, come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoghe controversie (Cass. n. 21974 del 2020; Cass. 20162 del 2019), il controllo di “idoneità dell’animale al trasporto” implica la concorrente potestà di verifica in capo all’autorità sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di inizio del trasporto, di conclusione dello stesso e per tutto il tragitto, avuto riguardo sia all’idoneità dell’animale ad essere trasportato sia alle modalità con cui il trasporto viene eseguito;

che, pertanto, la violazione della norma deve ritenersi integrata nel luogo in cui avviene l’accertamento della inidoneità dell’animale ad essere trasportato, e dunque anche durante il trasporto, come avvenuto nella fattispecie in esame;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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