Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29427 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33218-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA INGUSCIO;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VALORI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ZOMPI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. RG 6497/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

che B.A. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata in data 1 agosto 2019 e notificata in data 25 settembre 2019, che, in accoglimento del reclamo proposto da B.L. ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza del Giudice del Tribunale di Lecce in data 5-10 giugno 2019, ha reintegrato la reclamante nel possesso della servitù di passaggio;

che resiste con controricorso B.L.;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto l’ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che è provvedimento non impugnabile in cassazione;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti i quali, seppure emessi in forma diversa dalla sentenza, hanno attitudine al giudicato e presentano il carattere della irretrattabilità ed immodificabilità (tra le molte, Cass. 02/07/2015, n. 13637; Cass. 21/07/2010, n. 17211);

che nella fattispecie in esame tali presupposti non si rinvengono, in quanto l’accertamento della situazione possessoria, eventualmente diffotiiie da quanto statuito dal Tribunale in sede di reclamo, deve essere chiesto al giudice del merito, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., comma 4, e comunque la stabilità del provvedimento assunto in fase cautelare non dà luogo al giudicato ma solo ad una preclusione processuale;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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