LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8960/2016 proposto da:
LML Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell’avvocato Di Lorenzo Giampiero, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. M.N.S. di *****;
– ricorrente –
contro
Piaggio & C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Due Macelli n. 47, presso lo studio dell’avvocato Todaro Paolo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Conti Lorenzo E., Raffaelli Enrico Adriano, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5420/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5420/2015 pubblicata il 2-10-2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da LML Iimited, società di diritto *****, avverso il decreto del Presidente della Corte d’Appello di Roma depositato in data 9 settembre 2013, notificato il 22 gennaio 2014, con il quale era stata dichiarata, su istanza della Piaggio & C. spa, l’efficacia in Italia dei lodi arbitrali emessi, in data 27 giugno 2011 e 27 dicembre 2012, dal Collegio Arbitrale istituito dal Singapore Arbitration Center e del successivo certificato del Cancelliere della SIAC emesso in data 23 gennaio 2013. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha affermato che: i) la semplice pendenza d’impugnazione giudiziale nei confronti della taxation delle spese di lite a carico della parte ritenuta soccombente dal tribunale arbitrale da parte del suo registrar non poteva giustificare il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del lodo straniero, essendo necessario che il lodo fosse stato annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, era stato reso; ii) la richiesta sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio dinanzi all’adito tribunale *****, non era accoglibile, stante il disposto dell’art. 840 c.p.c., comma 4, essendo peraltro insussistente la pregiudizialità di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3, che d’altronde prevede, come il citato art. 840, una sospensione non obbligatoria, e nella specie non sussistevano ragioni di opportunità tali da giustificare l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 840, riguardando le contestazioni formulate da LML solo parte degli importi tassati dal registrar del tribunale arbitrale per un ammontare certamente non elevato, perché inferiore a Euro 90.000; iii) il secondo motivo di impugnazione del lodo, con il quale la LML deduceva che il tribunale SIAC aveva pronunciato al di fuori della clausola compromissoria e del compromesso, era ritenuto inammissibile per genericità e, comunque, infondato, atteso che la LML si era limitata ad affermare che gli avvocati Rucellai e Raffaelli, per le cui prestazioni di assistenza e difesa nell’arbitrato il lodo aveva liquidato in favore di Piaggio Euro50.653,16, avevano assistito la società predetta anche in altre procedure (mediazione e consulenza stragiudiziale), senza tuttavia indicare quale somma liquidata dal cancelliere fosse non riferibile alle prestazioni professionali svolte dallo studio R. nel procedimento arbitrale, nonché considerato che lo award sulle spese indicava espressamente che la somma in questione era liquidata per gli esborsi in favore degli avvocati italiani rappresentanti della convenuta – Fees charged by M/s R. Ra. (Italian attorneys representing the Respondent), senza alcuna menzione di altre procedure, e che il cancelliere SIAC aveva anche notevolmente ridotto le somme richieste a tale titolo dalla parte vittoriosa, decurtando di circa tre quarti l’importo di oltre Euro 200.000 esposto in nota spese dalla Piaggio; iv) quanto alla dedotta contrarietà all’ordine pubblico dei lodi per essere la LML sottoposta al ***** Act, che all’art. 22 vieta azioni giudiziali esecutive nei confronti delle imprese sottoposte alla predetta legge, l’asserito assoggettamento in ***** della LML, quale dichiarata sick company, a procedura amministrata dal BIFR (agenzia governativa *****), era circostanza di fatto estranea alle statuizioni dei lodi, con cui erano state solo quantificate le somme dovute dal soccombente per spese in favore della parte vittoriosa, ed eventuali ostacoli previsti dalla legge ***** alla riscossione coattiva del credito, secondo la section 22 del Sick Industrial Companies Act in assenza di autorizzazione del BIFR, avrebbero potuto essere fatti valere in sede di opposizione all’esecuzione dopo la notifica del precetto.
2. Avverso questa sentenza LML Limited propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della Piaggio & C. s.p.a., che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che erroneamente la Corte d’appello non ha sospeso il giudizio sull’exequatur, nonostante la pendenza di processo, davanti all’Autorità giudiziaria *****, sulla validità del lodi arbitrali. Pur dando atto la ricorrente che sia la L. n. 218 del 1995, art. 7 sia l’art. 840 c.p.c., comma 4, disciplinano ipotesi di c.d. “sospensione facoltativa”, rileva che la Corte d’appello, facendo applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3 avrebbe dovuto motivare il diniego della sospensione esclusivamente in relazione alla pregiudizialità, o meno, del processo *****, invece essendo ampiamente discrezionale la facoltà di sospensione prevista dall’art. 840 citato, comma 4. Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito, ritenendo applicabile l’art. 840, ha reso una motivazione apparente, riferendosi alle “capacità di rimborso della Piaggio” e all'”esiguità dell’importo contestato dalla LML”, senza esprimersi sulla pregiudizialità. In particolare era stata così omessa la valutazione con riferimento all’influenza concreta ed effettiva che la sentenza ***** avrebbe sul procedimento italiano e la Corte di merito, negando la sospensione, nulla ha esplicitato circa le ragioni in base alle quali il provvedimento emesso innanzi al Tribunale di Kanpur Nagar non potesse produrre effetti per l’ordinamento italiano, omettendo di considerare la rilevanza processuale del provvedimento *****, mentre questi dati da soli – erano sufficienti per consigliare la sospensione del procedimento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 840 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Nel denunciare error in procedendo, deduce che la Corte di merito ha omesso di esaminare e di valutare, in riferimento all’art. 840 c.p.c., comma 2, n. 3, l’eccezione dalla stessa tempestivamente sollevata in riferimento alla sua condanna al pagamento anche delle spese affrontate dinanzi al Singapore Mediation Center (istituto di mediazione), ammontanti alla cifra di Euro 200.000, non qualificabili come spese arbitrali e, pertanto, da ritenersi estranee al compromesso. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha illegittimamente attribuito al tribunale arbitrale (organismo privato) il potere di decidere anche in merito alle spese sostenute dalle parti dinanzi ad altro organismo privato (organismo di mediazione), mentre tale facoltà non era prevista dalla clausola arbitrale o dal compromesso, sicché doveva revocarsi il decreto con il quale era stata concessa l’esecutorietà al Lodo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 840 c.p.c., comma 2, n. 3. Inoltre gli importi liquidati dal Registrar, in favore dello studio R., non erano compensi necessariamente liquidati per prestazioni professionali di assistenza giudiziale rese nell’ambito dei procedimento arbitrale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, atteso che i difensori della Piaggio nel procedimento arbitrale erano gli avvocati dello studio ***** AZB & Partners. Assume che anche dai documenti allegati dalla Piaggio, nel procedimento di primo grado, fosse dato evincere che l’intervento dello studio legale italiano si era limitato a prestazioni di ordine stragiudiziale (consulenza) e non concernenti il procedimento arbitrale.
3. Con il terzo motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell’art. 840 c.p.c., comma 5, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Deduce che la Corte territoriale erroneamente non ha affermato la contrarietà all’ordine pubblico italiano del riconoscimento di un lodo di condanna pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale (LML Sick Company a procedura amministrata dal BIRF agenzia governativa *****). Rileva di non aver nulla eccepito in ordine alla legittimità del mero accertamento del credito, ma di avere contestato la concessione dell’esecutorietà al lodo straniero senza autorizzazione del BIFR e in quanto preordinata alla successiva esecuzione a carico della debitrice in concordato. Ad avviso della ricorrente, la motivazione fornita sul punto dalla Corte di merito è meramente apparente ovvero contraddittoria ed illogica, nella parte in cui è affermato che eventuali ostacoli previsti dalla legge ***** avrebbero potuto farsi valere in sede di opposizione all’esecuzione dopo la notifica del precetto, in evidente violazione anche dei principi di economia processuale.
4. Il primo motivo è infondato, pur dovendosi parzialmente correggere ed integrare la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nei termini che si vanno ad illustrare.
4.1. La Corte d’appello ha affermato che, con il primo motivo di opposizione, LML aveva chiesto “il rifiuto del riconoscimento dei lodi, previa sospensione dell’esecuzione degli stessi in pendenza della menzionata impugnazione proposta dinanzi all’autorità giudiziaria ***** con richiesta di annullamento del certificato di tassazione del registrar (cancelliere SIAC), costituente parte integrante del lodo del 27 dicembre 2011”. La Corte di merito ha escluso che siffatta pendenza della mera impugnazione di una taxation potesse giustificare il rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del lodo straniero, atteso che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, che regola la pregiudizialità internazionale – “peraltro non ravvisabile in concreto” hanno aggiunto i giudici di merito -, presuppone che il lodo sia stato annullato o sospeso da parte del giudice straniero nel quale il lodo è stato reso. Ne’ sarebbe possibile, secondo la Corte territoriale, una sospensione – sulla quale si incentrava e si incentra il mezzo di gravame – ai sensi del citato art. 7, poiché deve trovare applicazione, nella specie, l’art. 840 c.p.c., comma 4, e non la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, comma 3.
4.2. Ciò posto, occorre, per chiarezza e completezza espositiva, illustrare sinteticamente quale sia la distinzione tra sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e le altre tipologie di sospensione rispettivamente disciplinate dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, comma 3, e dall’art. 840 c.p.c., comma 4, in tema di interferenza e potenziale conflitto tra giudizi.
4.2.1. Il primo rimedio opera nell’ambito della pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche della pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso. Ed è il caso di cui si è occupata Cass. 27932/2011, che ha riconosciuto tale rapporto fra il giudizio di opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale, ex art. 840 c.p.c., pendente dinanzi alla Corte d’appello di Trieste – lodo che aveva escluso la responsabilità dell’armatore per i danni non coperti da assicurazione – ed il giudizio vertente sull’azione di responsabilità dell’armatore, esercitata in surroga dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c. innanzi al giudice ordinario, ossia al Tribunale di Siracusa, che aveva sospeso il giudizio dinanzi ad esso pendente ex art. 295 c.p.c.. In quella fattispecie si trattava, dunque, del rapporto tra due giudizi di cognizione pendenti in Italia e dei quali era stata dedotta l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica.
4.2.2. Il secondo rimedio è costituito dalla sospensione L. n. 218 del 1995, ex art. 7 che è un’ipotesi eccezionale di sospensione facoltativa del processo pendente innanzi al giudice italiano, quale espressione di discrezionalità tecnica, e perciò postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, non del carattere di pregiudizialità giuridica come nel caso dell’art. 295 c.p.c., bensì dell’idoneità alla produzione di effetti, nell’ordinamento interno, da parte del provvedimento straniero pregiudiziale. Dunque, è netta la differenziazione della fattispecie legale di cui al citato art. 7 da quella generale di cui all’art. 295 c.p.c., poiché la norma speciale di diritto internazionale privato lascia ampi margini alla discrezionalità del giudice circa l’opportunità di sospendere il giudizio in presenza di causa pregiudiziale, rispetto alla norma generale del codice di procedura civile (così Cass. 13567/2014).
Tanto precisato, il riferimento alla “causa”, contenuto nell’art. 7, commi 2 e 3, avvalora il rilievo – evidenziato anche dalla Procura Generale – che si debba trattare di due cause ordinarie e non di un’impugnazione di un arbitrato straniero, effettuata all’estero. In tal senso si è espressa questa Corte (Cass. 20688/2009), precisando che la disciplina della litispendenza internazionale prevista dalla L. n. 218 del 1995, art. 7 non è applicabile all’arbitrato estero, posto che detta norma prevede l’obbligo (comma 1) o la facoltà (comma 3) di sospendere il procedimento soltanto nel caso di pendenza della lite davanti ad un giudice straniero, e non anche nel caso di arbitrato estero (cfr. anche di recente Cass. n. 2654/2021, in tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, circa l’applicabilità della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, ove si tratti di regolare il potenziale conflitto tra due cause ordinarie di cognizione – nella fattispecie scrutinata tra un giudizio di divorzio introdotto dinanzi all’autorità giudiziaria del Principato di Monaco e un procedimento per separazione personale dinanzi a quella italiana). Tale opzione ermenutica, oltre a porsi in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della sospensione, alla luce dell’art. 111 Cost., non contrasta con il principio di parità tra la giurisdizione italiana e la giurisdizione o l’arbitrato estero, fissato dall’art. 4, comma 2 citata legge, tenuto conto del diverso rapporto di interferenza con il procedimento interno della lite pendente all’estero e del giudizio arbitrale, nonché della mancanza di efficacia diretta del lodo straniero nell’ordinamento italiano.
4.2.3. Il terzo rimedio è quello disciplinato dal combinato disposto dell’art. 840 c.p.c., comma 3, n. 5 e 4 e riguarda l’ipotesi in cui l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano stati richiesti al giudice straniero dello Stato nel quale il lodo è stato reso. La suddetta fattispecie legale, dunque, non concerne l’interferenza ed il potenziale conflitto con un giudizio ordinario pendente all’estero, che possa determinare una pregiudizialità, sia pure solo tecnica ex art. 7 citato, ma il potenziale conflitto con il giudizio di impugnazione del lodo. In tale ipotesi speciale, in base al combinato disposto dell’art. 840 c.p.c., comma 3, n. 5 e 4 il giudice deve effettuare una valutazione di mera opportunità, non legata al riscontro di una pregiudizialità, ne giuridica, né tecnica.
4.3. Così chiarito il quadro normativo di riferimento, nel caso che si sta scrutinando deve trovare applicazione l’art. 840 c.p.c., comma 4, in conformità a quanto ritenuto dalla Procura Generale, vertendosi in ipotesi di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui è chiesto il riconoscimento in Italia.
Pertanto non si pone questione di pregiudizialità, neppure tecnica ex art. 7 citato, dovendosi di conseguenza in parte correggere ed integrare la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., comma 2, (cfr. da ultimo, Cass. 4863/2020), in quanto è prevista dall’art. 840 c.p.c., comma 4 solo una valutazione di opportunità, che la Corte d’appello ha effettuato (cfr. pag. n. 3 della sentenza), mediante esercizio di una discrezionalità non sindacabile in sede di legittimità, risultando giuridicamente corretta la decisione finale resa dai giudici di merito.
5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. La ricorrente non ha riprodotto nel ricorso per cassazione il tenore del compromesso, così da non consentire a questa Corte di delibare se il lodo abbia riconosciuto, o meno, somme non rientranti nel compromesso stesso, lamentando la ricorrente che la pronuncia arbitrale fosse esorbitante dai limiti della clausola compromissoria (art. 840 c.p.c., comma 2, n. 3). Sotto tale profilo, quindi, la censura difetta di autosufficienza.
Il mezzo non coglie neppure la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, atteso che manca in ricorso una specifica critica alla parte della motivazione (pag. n. 4) con cui la Corte di merito ha ritenuto il motivo di impugnazione in questione inammissibile per la sua genericità, per non avere la LML neppure indicato le somme liquidate dal cancelliere, che assume non riferibili a prestazioni svolte dal legale della Piaggio nel procedimento arbitrale.
Un ulteriore profilo di inammissibilità va ravvisato nella parte della censura con cui la ricorrente si duole dell’eccessività o erroneità nella regolamentazione e nella liquidazione delle spese processuali, che è questione strettamente attinente al merito della causa ed alla violazione delle norme della legge straniera regolanti l’arbitrato e, come tale, estranea alla previsione di cui all’art. 840 c.p.c., comma 2, n. 3.
6. Il terzo motivo è infondato.
6.1. Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all’orientamento di questa Corte (Cass.n. 6947/2004), richiamato anche dalla Procura Generale, secondo il quale al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la L. 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, né all’esecuzione.
6.2. Nella specie la ricorrente denuncia la contrarietà all’ordine pubblico italiano del riconoscimento dell’esecutorietà di un lodo di condanna pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale (LML Sick Company a procedura amministrata dal BIRF agenzia governativa *****), facendo così dipendere la contrarietà all’ordine pubblico non dalla statuizione di condanna contenuta nel lodo, così come prevede l’art. 840 c.p.c., comma 5, n. 2, ma dalla sua esecutorietà.
La denuncia di un vizio così prospettato non è sussumibile nel disposto della norma citata, che prevede che debba essere il lodo a contenere disposizioni contrarie all’ordine pubblico, e peraltro il sindacato del giudice, come già si è detto, può riguardare solo la parte dispositiva del lodo stesso, non la motivazione (cfr. Cass. 6947/2004 citata).
D’altro canto, Il principio della par condicio creditorum, così come espresso dalle norme interne di diritto concorsuale, non costituisce espressione di ordine pubblico, che: a) impedisca, in sé, il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammesse ad una procedura concorsuale, in ragione del particolare procedimento di verifica del passivo; b) impedisca comunque il riconoscimento della medesima decisione, nella parte in cui, con riferimento al credito chirografario accertato, computi anche gli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale, che l’ordinamento interno esclude (cfr. Cass. n. 10540/2019).
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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