Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29447 del 21/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13802/15 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., incorporante di Equitalia Polis s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Gennaro Di Maggio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emiddio Perreca, in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 27;

– ricorrente –

contro

P.L., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Antonio Viola, con domicilio eletto in Pozzuoli, via Terracciano, n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 469/33/15 depositata in data 20 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

RILEVATO

che:

1. P.L. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli il preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia Sud s.p.a., deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, emesse in relazione agli anni d’imposta dal 1992 al 1995, e il decorso del termine di prescrizione per la riscossione.

I giudici di primo grado, nella contumacia del concessionario per la riscossione, accolsero il ricorso, ritenendo prescritti i crediti.

2. Equitalia Sud s.p.a. impugnò la sentenza, eccependo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, producendo la relativa documentazione, ed il mancato decorso del termine di prescrizione.

La Commissione tributaria regionale, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del gravame proposta dal contribuente, rigettò l’appello affermando che correttamente i giudici di primo grado avevano dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alla parte del provvedimento concernente obbligazioni non tributarie (in particolare, contravvenzioni al codice della strada) e affermato l’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo. Rilevarono, inoltre, con riferimento al termine di prescrizione, che i crediti in contestazione risalivano al più tardi all’anno 1995 e che dall’esame delle retate di notifica prodotte si evinceva che le cartelle risultavano notificate in data 22 marzo 2001, 26 luglio 2001, 12 aprile 2001 e 12 maggio 2002; dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione per la riscossione era quinquennale e non decennale, sicché detto termine doveva ritenersi decorso.

3. Contro la decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., affidato a tre motivi.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 6 e 4, fatte valere dal contribuente in controricorso.

Sotto il primo profilo, occorre considerare che, in tema di contenzioso tributario, la parte ricorrente, pur non essendo tenuta a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., sez. 5, 18/11/2015, n. 23575). Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in questa sede i documenti richiamati nel corpo del ricorso, in tal modo assolvendo all’onere sulla stessa gravante.

In relazione, poi, al secondo profilo, i motivi così come articolati risultano specifici e non generici, in quanto contengono la puntuale esposizione delle ragioni per cui sono proposti, nonché l’esatta individuazione dei capi della pronunzia impugnata oggetto di censura e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al singolo motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., sez. L, 18/08/2020, n. 17224).

2. Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto la impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo.

Obietta che l’orientamento espresso dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 11087 del 7 maggio 2010 e n. 20931 del 12 ottobre 2011 deve essere letto in coordinamento con quanto affermato da questa Corte in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass., sez. U, 19667 del 2014) laddove si è avuto modo di precisare che il fermo amministrativo, esattamente come la iscrizione ipotecaria, rappresenta una procedura alternativa non preordinata alla attivazione della fase di espropriazione forzata; la natura precontenziosa ed endoprocedimentale del preavviso di fermo confermerebbe, a giudizio della ricorrente, la non autonoma impugnabilità dello stesso.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La Corte di legittimità a Sezioni Unite (Cass., sez. U, 11/05/2009, n. 10672), nell’evidenziare che il preavviso, istituito dall’Agenzia delle entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, “e’ sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo”, hanno chiarito che “il fatto che il preavviso di fermo amministrativo non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non costituisce un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato da questa Corte…, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico”.

Nel caso che ci occupa la C.T.R. ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato.

3. Con il secondo motivo, censurando la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, la ricorrente sostiene che, anche se dovesse essere confermata la autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere cassata per non avere rilevato che il preavviso di fermo poteva essere impugnato solo per vizi propri, ma non, come avvenuto nella specie, per vizi che attenevano agli atti pregressi.

3.1. La censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.

3.2. Trattasi, infatti, di censura inammissibile per novità della questione prospettata, dovendosi evidenziare che dalla sentenza impugnata non emerge la proposizione di tale specifica doglianza. Costituisce, infatti, onere della parte ricorrente, al fine di evitare la statuizione di inammissibilità per novità della doglianza, non solo allegare l’avvenuta deduzione di quella questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare, riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti, in quale specifico atto lo abbia fatto, al fine di consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione (Cass., sez. 5, 22/01/2013, n. 1435; Cass., sez. 5, 9/09/2016, n. 17831).

4. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, assumendo che dopo la notificazione della cartella il termine prescrizionale operante è quello quinquennale, anziché quello decennale.

4.1. La censura è fondata e merita accoglimento.

4.2. Giova premettere che una volta divenuto definitivo l’atto impositivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass., sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11555).

4.3. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 17/11/2016, n. 23397), per i tributi erariali, quali Irpef, Ires, Irap e I.V.A., accertati e divenuti definitivi per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948 c.c., poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, in quanto derivano da valutazioni effettuate per ciascun anno sulla base della sussistenza dei presupposti impositivi (Cass., sez. 5, 23/02/2010, n. 4283).

In mancanza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero (in tal senso, Cass., sez. 6-5, 11/12/2019, n. 32308; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18703; Cass., sez. 6-5, 26/06/2020, n. 12740). Al contrario, per i tributi locali (Imu, Ici, Tari), la prescrizione è quinquennale (Cass., sez. 6-5, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814).

4.4. La C.T.R. si è discostata dai superiori principi, perché, a fronte della riconosciuta definitività della pretesa impositiva derivante dalla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, come precisato dallo stesso contribuente a pag. 20 del controricorso, ha escluso l’applicabilità del termine decennale, statuendo che il termine di prescrizione è quello quinquennale.

5. In conclusione, rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo motivo, va accolto il terzo motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, in diversa composizione, che, uniformandosi ai principi su esposti, provvederà al riesame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo motivo; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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