LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8111/2019 proposto da:
K.M., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Praticò;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
nonché contro Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1411/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La Corte territoriale di Torino, con sentenza pubblicata il 27.9.2018, ha rigettato l’appello proposto da K.M., cittadino del ***** avverso la decisione di primo grado, resa il 10.7.2017, che aveva respinto il ricorso del medesimo avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con il quale erano state disattese le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.
La Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha ritenuto non giustificata la richiesta di audizione del richiedente anche alla luce delle ragioni che sono alla stessa sottese.
Osserva il Giudice del gravame che proprio sulla base delle deduzioni fatte valere dalla difesa la pretesa rivendicata dal richiedente traeva origine da un abuso giustificato dalla necessità di dover lavorare il che consentiva di spiegare il comportamento del capo villaggio e il sostegno dei relativi abitanti.
La dimensione privata del contenzioso (un contenzioso sui terreni coltivati dal richiedente per il proprio sostentamento) escludeva il riconoscimento della protezione richiesta non integrava in alcun modo il rischio di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.
Circa la richiesta di protezione sussidiaria, la Corte ha escluso che nel luogo di provenienza dell’appellante – “Regione di *****” – fosse riscontrabile una situazione di violenza indiscriminata tale da creare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile; pertanto, ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
Infine, i giudici di appello hanno negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non ravvisando situazioni di vulnerabilità non avendo il richiedente fornito documentazione aggiornata attestante la necessità di cure mediche e né dimostrato un integrazione nel tessuto economico del nostro Paese.
K.M., ricorre per la cassazione della sentenza, articolando 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza.
Con ordinanza interlocutoria del 19.11.2020 la Corte rimetteva la causa sul ruolo in attesa di definire in pubblica udienza la questione relativa alla mancata audizione in sede giudiziale del richiedente ritenuta dal giudice del gravame un incombente non imposto dall’attuale disciplina.
Con il primo motivo il ricorrente si lamenta della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.
Del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver ritenuto non credibile il racconto della ricorrente, sulla base della lettura del verbale di audizione avanti alla Commissione territoriale senza verificare se le lacune e le incongruenze potessero essere frutto di modalità non appropriate nella conduzione,traduzione e verbalizzazione dell’intervista nonché vizio motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione per palese illogicità ed omesso esame di fatti decisivi ritualmente prospettati dalla parte in ordine al conflitto fra il ricorrente ed il capo villaggio.
Si critica la decisione nella parte in cui esclude che la normativa non imponga l’onere di disporre una nuova audizione del richiedente asilo in sede giudiziale. Si censura, altresì la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte basata su mere opinioni e congetture sganciata dai dati istruttori e dalle allegazioni dell’appellante di cui avrebbe travisato alcune dichiarazioni ed omesso di esaminarne delle altre.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, lett. c), art. 6 e art. 14: il diritto al riconoscimento della protezione deriva anche dall’impossibilità di ottenere tutela effettiva da parte dello stato rispetto alla lesione dei diritti e timori di violenza ascrivibili a soggetti non statuali, anche da singoli privati, qualora i loro atti siano tollerati dalle autorità o qualora le autorità neghino o siano incapaci di fornire una adeguata protezione, omesso esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente.
Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, anche una vicenda privata può essere rilevante ai fini della protezione se sia ravvisabile una responsabilità omissiva dello Stato che non offre tutela effettiva ai propri cittadini.
Si osserva pertanto che la Corte avrebbe dovuto esaminare la fondatezza del timore addotto ed il grado di affidamento delle Autorità statali anzicché vagliare la natura delle minacce e violenze effettivamente subite dal richiedente al momento della partenza.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e grave difetto di motivazione in relazione al giudizio secondo cui la situazione di violenza generalizzata sarebbe limitata solo alle zone del Nord del ***** (*****) e non a quella di provenienza del richiedente.
Si lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il materiale informativo e probatorio indicato dal ricorrente limitandosi ad indicare solo alcune fonti da cui avrebbe tratto il suo convincimento con motivazione contraddittoria.
Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 10 e dell’art. 2 Cost., omesso esame di fatti decisivi, oggetto di allegazioni del ricorrente sulle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il proprio paese perché privato illegittimamente delle fonti di sostentamento.
Il primo motivo nella sua duplice articolazione è infondato.
In relazione alla questione dell’audizione del richiedente poiché “nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza” (Cass., Sez. VI-I, 07/02/2018, n. 3003; 14600/2019).
Si tratta, per vero, di una scelta discrezionale che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale.
Ciò posto, la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulta, in primis, infondata perché – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e qui confermata), non esiste un obbligo del giudice ad audire il richiedente – e, in secondo luogo, inammissibile perché le censure articolate dal ricorrente si presentano comunque formulate in modo del tutto generico e dunque irricevibile, non avendo il richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio tenuto conto che la Corte aveva ritenuto di rigettare l’istanza ritenendola superflua alla luce della natura illecita della pretesa avanzata sul terreno così come emergeva dalle deduzioni contenute nell’appello e comunque per il carattere privato del contenzioso.
La vicenda narrata è stata ritenuta sostanzialmente irrilevante nell’ottica della domanda di protezione internazionale, perché facente riferimento a liti tra privati per il quale il ricorrente neppure aveva sporto denuncia alla polizia.
A fronte di tale motivazione le circostanze dedotte in questa sede quantunque in modo non rituale appaiono non decisive e rilevanti ai fini delle misure invocate giacché dirette ad escludere l’affermato carattere illecito del possesso del terreno ma non anche la dimensione privata del contenzioso.
Come è stato infatti già affermato da questa Corte (Cass. n. 9043 del 2019): “Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)”.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La Corte di appello ha escluso il diritto alla protezione sussidiaria ritenendo che la problematica tra soggetti privati non consentiva il riconoscimento della protezione richiesta non potendo estendersi la nozione di trattamento inumano a minacce che si sviluppano all’interno o in conseguenza di rapporti interprivati. La decisione è coerente con gli indirizzi espressi da questa Corte che ha già chiarito, come le “vicende private” si pongano al di fuori del sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), I c.d. soggetti non statuali infatti possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma solo con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019).
Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito attengono a circostanze relative ad una vicenda, seppure delittuosa, risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria. Orbene, una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Rileva la Corte che, in effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).
Il Giudice del merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.
Ciò posto la sentenza impugnata, a seguito di un accertamento in fatto, che non è stato oggetto di una specifica censura per il mancato esame di uno o più fatti decisivi, ha ritenuto l’insussistenza di tale eventualità: la Corte, in particolare, avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine e d’informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha accertato che “la situazione generale del Paese, con particolare riferimento alla regione di provenienza, vale a dire *****, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata ed ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte (pag 6, 7 e 8).
Da ultimo il quarto motivo è inammissibile, in quanto non viene indicato il fatto storico principale o secondario, decisivo per una diversa soluzione della controversia, che la Corte avrebbe omesso di esaminare (cfr. al riguardo Cass. SU 8053/2014; Cass. 27415/2018).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021