LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 17502/2014 proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.
– Ricorrente principale –
contro
B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pizzigoni e dal’avv. prof. Giorgio Stella Richter, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Orti della Farnesina, n. 126.
– controricorrente ricorrente incidentale –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1276/2014 depositata il 11/03/14.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 25/02/2021.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria reginale della Lombardia n. 1276/2014 depositata l’11 marzo 2014.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento al contribuente B.G., in esito a verifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, per gli anni d’imposta 2006 e 2007.
Il B. opponeva gli atti con esito favorevole in entrambi i gradi di merito. L’Agenzia impugna la sentenza d’appello in base ad un unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale e memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
L’ufficio ha dedotto come motivo del ricorso principale la violazione del D.Lgs., art. 36, comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver motivato la decisione in termini tali da renderla sostanzialmente apparente.
Il motivo è fondato.
Infatti, la decisione afferma di dover confermare la pronuncia impugnata avendo il contribuente fornito “prove idonee” a sostenere il proprio assunto “sia per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti sia in merito alla superficie dell’abitazione principale risultante di mq. 261 e non di mq. 561”.
Questa Corte ha più volte affermato che “ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (Sez. 6 – 5, 23/05/2019, n. 13977) Ora, la motivazione in esame e’, all’evidenza, di carattere tautologico in quanto priva di ogni capacità esplicativa dell’iter logico giuridico seguito. In altri termini, le espressioni utilizzate sono assertive senza dar conto delle prove addotte dalla parte e fatte proprie dal giudicante. Enuncia, cioè, un convincimento senza spiegarne la ragione, non desumibile neanche implicitamente. Ne’, per non trascurare l’ipotesi di una eventuale motivazione per relationem, è di ausilio la lettura combinata con la sentenza di primo grado. Infatti, la stessa decisione qui impugnata, nella parte narrativa, ha ricordato che la prima aveva ritenuto illegittimo gli avvisi di accertamento perché non preceduti da contraddittorio necessario. Aspetto che, invece, la CTR ha considerato irrilevante in quanto, all’epoca, non obbligatorio, orientandosi verso una diversa, sia pure solo apparente, motivazione. Le due pronunce sono, quindi, basate su profili diversi non integrabili. Il giudice regionale, infatti, si è riferito, per rigettare l’appello dell’Ufficio, a finanziamenti di cui la parte avrebbe avuto la disponibilità, ma tacendone provenienza, natura, data e durata della disponibilità in capo al contribuente e mancando di indicare i documenti esaminati per trarne prova.
Nel controricorso (pagg. 8, 9 e 10), la parte, consapevole della carenza motivazionale, si è diffusa nella ricostruzione delle disponibilità finanziarie giustificative degli incrementi patrimoniali rilevati dagli operatori, fornendo dati numerici la cui analisi è del tutto assente nella sentenza d’appello. Tal che le deduzioni della parte si pongono come un tentativo, non di chiarire la motivazione del giudice d’appello, ma, in sostanza, di sopperirne la mancanza, proponendo una sorta di inammissibile appendice ad integrazione.
Quanto al ricorso incidentale, esso è da ritenere infondato.
La parte, con unico motivo, censura la deduzione del giudice regionale laddove ha respinto la tesi della necessità di far precedere l’accertamento dal contraddittorio obbligatorio endoprocedimentale, già prima del D.L. n. 78 del 2010, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata del diritto di difesa del contribuente. La tesi non è condivisibile ed urta con quanto questa Corte ha affermato, e che il Collegio qui ribadisce, nel senso che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. (Sez. 6 – 5, 31/05/2016, n. 11283).
Il ricorso principale va, dunque, accolto ed invece rigettato quello incidentale. Va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi richiamati in motivazione e per la definizione sulle spese.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese.
Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021