LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1364/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
C.A., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco D’Ayala Valva e Ornella Carraro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, viale Parioli, 43;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 32/24/13, depositata il 17 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 maggio 2013, che, accogliendo gli appelli di C.A. e respingendo quelli dalla medesima proposti, ha annullato gli avvisi di accertamento con cui, relativamente agi anni dal 2003 al 2006, era stata contestata alla società ucraina Kozhtek, sull’assunto della sua stabile organizzazione in Italia, l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, erano stati determinati induttivamente i relativi redditi ed erano state irrogate le relative sanzioni;
– la sentenza di appello, dopo aver reso noto che con tali atti impositivi era stata imputata al sig. C.A. la qualifica di amministratore di fatto della società, ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto i ricorsi da quest’ultimo proposti limitatamente alle sanzioni irrogate, confermando, per il resto, i provvedimenti impugnato;
– ha, quindi, accolto i – riuniti – appelli del contribuente, evidenziando, che non vi erano sufficienti elementi di prova a sostegno della riconducibilità dell’attività svolta dal sig. Colpo per conto della società a quella di un amministratore di fatto e della prova dei redditi accertati, in quanto la documentazione prodotta in giudizio offriva idonea giustificazione dei versamenti bancari effettuati sul conto intestato a quest’ultimo, posti a fondamento del rilievo;
– ha, infine, ritenuto inapplicabili le sanzioni irrogate;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso C.A.;
– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;
– il controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,100 e 182 c.p.c., per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare l’inammissibilità degli appelli proposti (in proprio) da C.A. per difetto di legittimazione attiva;
– il motivo è fondato;
– come noto, l’interesse ad agire – quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355);
– nel caso in esame, gli atti impositivi sono stati emanati nei confronti della società per l’adempimento di obbligazioni tributaria a lei relative e sono stati notificati all’odierno ricorrente solo nella supposta qualità di amministratore di fatto della stessa;
– pertanto, il ricorrente non ha alcun interesse ad un accertamento in ordine alla legittimità degli atti impositivi, in quanto aventi ad oggetto situazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo;
– un tale interesse non può individuarsi dall’esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata;
– come noto, infatti, la responsabilità dell’amministratore (anche di fatto) di una estinta società di capitali per le imposte sui redditi non versate dall’ente – disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972, n. 603, art. 36, – configura una obbligazione ex lege nei confronti dell’amministrazione finanziaria, avente natura civilistica (riconducibile alle previsioni comuni degli artt. 1176 e 1218 c.c.) e titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale (cfr. Cass., Sez. Un., 4 maggio 1989, n. 2079; recentemente, Cass., ord., 31 marzo 2021, n. 8886; Cass., ord., 20 luglio 2020, n. 15377; Cass., ord., 25 giugno 2019, n. 17020);
– si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità per fatto proprio che trova la sua fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita e che va accertata dall’Ufficio, in presenza dei presupposti ivi previsti, con specifico atto avverso il quale l’amministratore potrà svolgere le sue difese, ivi inclusa quella relativa all’insussistenza della supposta qualità, avuto riguardo alla inconfigurabilità di un’efficacia riflessa dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto impositivo emesso nei confronti della società per la diversità dei rapporti giuridici interessati dai due giudizi (cfr., con riferimento alle condizioni in presenza delle quali solamente il giudicato può spiegare un’efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale, Cass. 23 aprile 2020, n. 8101);
– sotto altro profilo, la questione, sollevata dalla parte, relativa all’insussistenza della ritenuta qualità di amministratore di fatto può, in ipotesi, assumere rilevanza solo ai fini della verifica della regolarità della notifica degli atti impositivi nei confronti della società, tema, quest’ultimo, che è estraneo al presente giudizio;
– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, proposti solo in via subordinata;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando inammissibile l’originario ricorso;
– appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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