LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7186/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
Contro
B.F., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Paris e dell’avv. Alessandro Graziani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Zebio, 37, per procura speciale a margine del ricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia 160/64/13 depositata il 2.9.2013.
Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 13.5.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
OSSERVA L’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini bancarie effettuate su due conti correnti accesi presso la Banca Intesa e la Banca Valsabbina, emetteva un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione presentata da B.F., per l’anno di imposta 2007, e riprendeva a tassazione imponibili non dichiarati.
Il contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Brescia lo accoglieva sul presupposto della mancata osservanza dei termini di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza e la CTR della Lombardia con sentenza n. 160/64/13 depositata il 2.9.2013 respingeva l’appello.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
B.F. si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c.; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, art. 38, art. 39, comma 1, lett. d); del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 5; del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 3,8,25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo motivo deduce omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che la CTR non aveva fatto corretta applicazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari e aveva omesso l’esame del fatto decisivo rappresentato dall’esistenza di ricavi imputati al contribuente dall’ufficio sulla base dell’esame della documentazione bancaria.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, trattandosi di presunzione legale relativa (in tal senso anche Corte Cost., 6 luglio 2000, n. 260; Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 225), determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass., 29 luglio 2016, n. 15857).
Laddove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi (Cass., 28 novembre 2018, n. 30786; Cass., sez. 6-5, 3 maggio 2018, n. 10480).
Va anche precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, al lavoratore autonomo può essere applicata solo la presunzione di reddito imponibile dei “versamenti”, ma non quella dei “prelevamenti”.
Per questa Corte, dunque, la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, sicché non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori (Cass., sez. 5, 11 novembre 2015, n. 23041).
Inoltre, costituisce principio consolidato quello per cui l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (Cass., sez. 5, 28 febbraio 2017, 5135; Cass., sez. 5, 23 aprile 2007, n. 9573; Cass., sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21132; Cass., sez. 5, 19 febbraio 2001, n. 2435).
La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile, dunque, ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2.
Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione delle regole sopra richiamate, ha esaminato la documentazione e ha motivato sufficientemente, al di sopra del “minimo costituzionale” affermando che il contribuente aveva fornito la prova richiesta: “I movimenti bancari sono stati documentati e giustificati, indicando per ciascuno di essi la natura e il beneficiario (o l’esecutore) delle operazioni e dunque ottemperando al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, cit. art. 32. Si è trattato in particolare di un finanziamento infruttifero in favore di Eurocasa s.a.s., delle restituzioni al socio di un finanziamento infruttifero, di un prelievo soci presso SIFA s.a.s., operazioni la esistenza è era stata documentata dalla parte” La CTR ha inoltre osservato che la giustificazione della ragione economica era un requisito non richiesto dalla norma. “Al più l’irragionevolezza economica dell’operazione potrebbe essere motivo per eseguire ulteriori attività di accertamento nei confronti della società, ma una siffatta verifica non risulta compiuta e comunque i suoi risultati esulerebbero dai confini dell’accertamento di cui all’art. 32 applicato alla fattispecie”.
4. La trattazione del motivo di ricorso incidentale con il quale contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. deve ritenersi assorbito.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi e al rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021
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