LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36415-2019 proposto da:
B.R., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CANCELLIERE;
– ricorrenti –
contro
D.T.P., F.L.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE VALTER CAVAGNA;
– controricorrenti –
contro
M.S., FE.MA., MO.RE., M.M., MA.MA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1364/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
il giudizio trae origine dalla domanda proposta da D.P., F.L. e MO.Re., innanzi al Tribunale di Rimini, nei confronti di C.S. e B.R., con la quale, premesso di essere proprietari di due porzioni immobiliari situate all’interno del Condominio in *****, lamentarono l’uso esclusivo, da parte dei convenuti, di una porzione dell’area cortilizia condominiale;
gli attori dedussero che su detta area comune i convenuti avevano realizzato una pedana e da una tettoia, di cui chiesero la rimozione;
i convenuti si costituirono per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiesero accertarsi l’usucapione di detta area;
il Tribunale accolse la domanda principale e, per l’effetto ordinò ai convenuti di rimuovere i manufatti che occupavano l’area cortilizia;
la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 23.4.2019, confermò la sentenza di primo grado;
per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso C.S. e B.R. sulla base di due motivi;
D.T.P., F.L. e MO.Re. hanno resistito con controricorso;
il relatore ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO
che:
con il primo motivo di ricorso, si deduce l’erronea qualificazione della domanda come azione negatoria servitutis mentre invece si tratterebbe di azione di rivendicazione in quanto gli attori avrebbero dedotto la mancanza di possesso dell’area cortilizia, presupposto dell’azione di rivendicazione;
con il secondo motivo di ricorso, si deduce, senza l’indicazione delle norme che si assumono violate, la violazione tra chiesto e pronunciato per avere la corte di merito errato nell’interpretazione della domanda quale negatoria servitutis, con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché per avere la corte di merito pronunciato in relazione ad un bene diverso da quello indicato nell’atto introduttivo, la cui identificazione sarebbe avvenuta attraverso una CTU esplorativa;
i motivi, che, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili;
secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603) l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, n. 5832);
l’azione “negatoria servitutis” e quella di rivendica si differenziano in quanto l’attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi mentre con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione.
Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 11/01/2017, n. 472);
– nel caso di specie, la domanda aveva ad oggetto non l’accertamento della proprietà o della comproprietà del bene ma l’accertamento della libertà dell’insussistenza di diritti reali dei convenuti sull’area cortilizia e la cessazione dell’attività turbativa, consistente nella realizzazione del marciapiede e di una pedana sopra la quale i convenuti avevano installato una tettoia;
– l’accertamento della proprietà poteva quindi avvenire, trattandosi di requisito di legittimazione attiva della domanda di negatoria servitutis, anche sulla base di indici presuntivi;
nel caso di specie, la corte di merito si è avvalsa della consulenza tecnica, corredata da planimetrie e documentazione fotografica, da cui risultava che detta area era di proprietà comune dei condomini, convincimento confortato anche dal titolo del 18.7.2001;
– ulteriore elemento probatorio era costituito dal regolamento di condominio del 2001, laddove, nell’indicare i diritti di uso esclusivo a favore di alcuni condomini non annovera la porzione di corte oggetto di lite;
non sussiste pertanto il vizio di extrapetizione in quanto la domanda originaria era volta ad accertare che i convenuti non avessero un diritto esclusivo e non potessero utilizzare in via esclusiva l’area cortilizia; su tale domanda si è pronunciata la corte di merito accertando che la corte, sulla quale era stato realizzato il marciapiede e la pedana e sopra la quale era presente la tettoia, costituiva parte di proprietà comune dei condomini (pag.6 della sentenza);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021