Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29492 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36139-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 43, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ORECCHIA;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ELENA PREZIOSO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

B.G., C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2685/2019 della CORTE D’APPELLO di RONZA, depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che G.S. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 19 aprile 2019, che ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16082 del 2015, e nei confronti di B.G. ed C.E., nonché della Regione Lazio;

che il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda proposta dai sigg. B. e C., e per l’effetto aveva dichiarato che la sig.ra G. non era titolare del diritto d’uso sul vano scala, sulla scala, sul seminterrato e sul bagno ubicato al lato destro dell’unità immobiliare di proprietà degli attori (immobile sito in Via *****, censito in catasto al foglio *****, part. *****, sub *****), e aveva rigettato la domanda riconvenzionale della G.;

che la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo non configurabile la servitù per destinazione del padre di famiglia, invocata dall’appellante G., in assenza di inerenza (uso del locale bagno) e, comunque, del requisito dell’apparenza;

che il ricorso è articolato in due motivi, ai quali resiste la Regione Lazio, mentre non hanno svolto difese gli intimato B. e C.;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Considerato che con il primo motivo è denunciato “difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova”, sull’assunto che le prove dedotte avrebbero consentito di dimostrare l’esistenza della servitù, e quindi della destinazione stabile dei locali in oggetto al servizio della proprietà G.;

che con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un documento decisivo, costituito dallo scritto nel quale la BNL – incaricata della vendita degli immobili in oggetto – aveva confermato l’esistenza del diritto di servitù della G. sul locale seminterrato e sul bagno;

che entrambi i motivi risultano inammissibili;

che, infatti, il difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova non è deducibile in sede di legittimità (sul vizio di motivazione, v. per tutte Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), mentre la mancata ammissione dei mezzi di prova risulta argomentata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto irrilevanti le circostanze dedotte nei capitoli di prova, in quanto inidonee a dimostrare l’esistenza della servitù favore dell’immobile della G.;

che, peraltro, il giudizio di irrilevanza risulta immune da censure alla luce del contenuto dei capitoli di prova come riprodotti nel ricorso;

che, infatti, le circostanze indicate nel capitolato sono in parte finalizzati a dimostrare il perdurante uso dei locali da parte della sig.ra G., e in parte richiamano valutazioni che sarebbero state fatte in sede di trattative di vendita, in entrambi i casi trattandosi di circostanze inidonee a dimostrare l’esistenza della servitù sotto il profilo dell’apparenza di opere stabili destinate a porre un fondo al servizio dell’altro;

che deve ritenersi inammissibile anche la denuncia di vizio di motivazione contenuta nel secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame di un documento asseritamente decisivo;

che dallo stralcio del documento, come riportato in ricorso (pag. 15), non emerge la decisività dello stesso nel senso voluto dalla ricorrente, giacché il documento riporta una valutazione fatta in sede di trattative, in epoca e contesto non precisato, dalla società incaricata della vendita, e quindi non costituisce prova dell’esistenza della servitù, donde la sua inidoneità ad incrinare la decisione impugnata;

che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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