Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29495 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17387-2019 proposto da:

ICCREA BANCAIMPRESA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N 135, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO LEGALITAX, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO MORETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CRESCENTINO (VC), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1904/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Vercelli, con sentenza n. 29/17, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto dalla Iccrea Banca Impresa spa avverso gli avvisi di accertamento n. ***** per IMU 2014, n. *****, per Imu 2013 n. ***** e per Imu 2012 n. *****. Avverso detta decisione il Comune di Crescentino proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1904/2018, accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un motivo.

Il Comune ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, la ICCREA censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’obbligo di corrispondere l’IMU gravasse sul proprietario dell’immobile concesso in locazione finanziaria fin dal momento della intervenuta risoluzione del contratto di leasing anziché dal momento della avvenuta riconsegna del bene come ritenuto dal giudice di appello.

Il motivo è manifestamente infondato.

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IIVIU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. (Cass. 29973/19; Cass. 25249/19; Cass. 13793/19).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2300,00 oltre accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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