Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29503 del 22/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6264-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5585/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6681/16, sez. 45, accoglieva il ricorso proposto da C.P. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria ***** per Irpef 2014 con cui aveva lamentato, in primo luogo, la nullità ovvero l’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese al predetto avviso.

Avverso detta decisione Equitalia proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 5584/14/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

All’udienza dell’11.11.20 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione posta dalla Quinta sezione civile con ordinanza 21714/20.

La causa è stata infine discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in data 16.6.21.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della notifica delle cartelle di pagamento per mancato invio della seconda raccomandata che l’avvisasse della avvenuta consegna al portiere.

Con il terzo motivo lamenta la nullità delle notifiche delle cartelle per non avere il messo postale indicato nella relata la preventiva ricerca, prima di consegnare l’atto al portiere, di altre persone abilitate alla ricezione dell’atto.

Con il quarto motivo lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice di seconde cure in ordine alla questione di cui al terzo motivo.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Agenzia lamenta l’omessa pronuncia sulla dedotta carenza di giurisdizione del giudice tributario in ordine alle cartelle portanti crediti previdenziali.

Va preliminarmente dichiarata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione in quanto investe questioni relative alla regolarità delle avvenute notifiche aventi carattere processuale e non già di valutazione probatoria.

Venendo all’esame del ricorso principale i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.

Gli stessi risultano manifestamente fondati.

La Commissione regionale ha dato per presupposto che la notifica delle cartelle fosse avvenuta al portiere tramite posta per cui non sarebbe stato necessario l’invio della seconda raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuta notifica.

La ricorrente non contesta che le notifiche siano avvenute a mezzo posta (vedi pg 24 del ricorso), tuttavia sostiene che, poiché il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 prescrive che, per quanto non previsto dall’articolo stesso, trova applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nel caso di specie troverebbe applicazione il comma 1, lett. b-bis) di tale articolo che stabilisce che,se il consegnatario non è il destinatario, il messo deve provvedere all’invio della comunicazione dell’avvenuta notifica a mezzo di raccomandata.

Come è noto su tale questione si sono avuti difformi decisioni da parte di questa Corte.

Il contrasto è stato tuttavia recentemente risolto dalle Sezioni Unite che hanno definitivamente stabilito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cass. sez. Un. 10012/21).

I due motivi vanno pertanto accolti.

Restano assorbiti i restanti due motivi.

Va accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia per nullità parziale della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale concernente il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti previdenziali ed agli importi non aventi natura tributaria. (vedi Cass. SS.UU 15354/2015; Cass. 10672/2009).

L’Agenzia ha riportato, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, il brano dell’atto di appello in cui sollevava l’eccezione in esame e su di essa non si rinviene pronuncia alcuna da parte della impugnata sentenza.

In conclusione vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, e va altresì accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione a quanto accolto con rinvio per nuovo giudizio, alla CTR Lazio, in diversa composizione che provvederà alla liquidazione delle spese della presente fase.

PQM

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, accoglie altresì il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione quanto accolto e rinvia alla CTR Lazio per nuovo giudizio anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472