Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29512 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34799/2019 R.G. proposto da:

HOTEL PINETA s.a.s. di C.G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, G.C., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Rocco MARINO, presso il cui studio legale sito in Barano di Ischia, alla via Duca degli Abruzzi, n. 34, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4004/01/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di IMU relativamente all’anno d’imposta 2012 con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla s.a.s. Hotel Pineta di C.G. & C., avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, limitatamente alle sanzioni, confermando la legittimità dell’atto impositivo sostenendo, quanto al profilo di illegittimità di tale atto dedotto dalla società contribuente con riferimento alla violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, che la notifica degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il medesimo tributo per anni d’imposta precedenti (2009, 2010 e 2011) aveva messo la contribuente “nella condizione di conoscere la rendita catastale per come modificata, non essendo necessaria apposita notifica dell’atto presupposto” e che il giudicato rinvenibile nella sentenza della medesima CTR n. 4835/15/2017, che aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2009, non spiegava effetti nel presente giudizio per diversità dei relativi presupposti, in particolare perché proprio dalla notifica di tale ultimo avviso di accertamento (per l’anno 2009) la società contribuente aveva avuto conoscenza della modifica della rendita catastale.

2. Avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, e art. 21, lamentando che la CTR aveva erroneamente ritenuto applicabile la rendita catastale come modificata dall’Agenzia del territorio e ad essa società contribuente mai notificata, per periodi di imposta anteriori alla notificazione dell’atto di variazione.

2. Il motivo è fondato a va accolto alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 3160 del 2011, a cui non si è attenuto la CTR, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (conf. Cass. n. 14402 del 2017; Cass. n. 5621 del 2014, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ed ai sensi del L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, la necessità della notificazione costituisce condizione di efficacia degli atti “attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” adottati a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per quelli adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione”; conf. Cass. n. 16031 del 2009 e n. 10953 del 2011; Cass. n. 18056 del 2016 e n. 4587 del 2020).

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonché 2909 c.c., sostenendo che nella specie la CTR aveva violato il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della stessa Commissione tributaria regionale n. 4835/15/2017, passata in giudicato, che si era espressa per l’inefficacia della rendita catastale variata, attribuita allo stesso immobile, perché non notificata, annullando di conseguenza l’accertamento ai fini ICI emesso dal medesimo ente municipale.

5. Il motivo, che è comunque infondato, in quanto il presupposto su cui era fondata la sentenza costituente giudicato (mancata notifica del provvedimento di variazione della rendita catastale con riferimento all’anno d’imposta 2009) non ha carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, attenendo ad un elemento variabile, destinato a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. n. 5766 del 2021; Cass. n. 22516 del 2019, Cass. n. 7417 del 2019, Cass. n. 5766 del 2021) e, quindi, poteva essersi verificato con riferimento all’anno d’imposta per cui è causa, che è successivo (anno 2012), deve ritenersi assorbito dalla statuizione sul primo motivo di ricorso.

6. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate tra le parti le spese dei gradi merito stante i profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Condanna il Comune di Ischia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, compensando tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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