Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29514 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8301-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GOLDBET SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6321/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 6321/18/2019, depositata il 2 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della Goldbet s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso una cartella di pagamento emessa da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. e due ruoli provenienti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto il pagamento delle spese di giustizia relative a precedenti gradi di giudizi tributari.

La contribuente ed Agenzia delle entrate riscossione sono rimaste intimate.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Eventuali memorie.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.M. n. 321 del 1999, art. 6.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che la cartella di pagamento non fosse adeguatamente motivata, in quanto essa è conforme al contenuto minimo prescritto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e dal D.M. n. 321 del 1999, art. 6, che richiede la necessaria indicazione degli elementi che, ai sensi dello stesso decreto, art. 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, fatta salva la data di consegna di quest’ultimo all’Agente della riscossione.

Aggiunge poi la ricorrente che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, l’Ufficio non ha l’obbligo, a pena di nullità, di allegare all’atto impositivo quegli ulteriori atti ai quali si riferisce per relationem, salvo che essi non siano conosciuti o ricevuti dal contribuente.

Inoltre, secondo la ricorrente, la stessa impugnazione della cartella da parte della contribuente dimostrerebbe che essa era a conoscenza del contenuto della stessa, per cui il conseguimento dello scopo di far conoscere al destinatario dell’atto i termini della pretesa erariale avrebbe sanato il “difetto di notifica”.

1.1. Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni, ciascuna di per sé sola sufficiente a determinare la relativa declaratoria in rito.

Innanzitutto, nel ricorso non viene indicato se, ed in che fase e grado del giudizio di merito, la cartella di pagamento ed i relativi estratti di ruolo siano state prodotti e siano quindi collocati.

Tanto meno, nel corpo del ricorso, sono riprodotti i medesimi documenti; né, in calce al ricorso, viene data puntuale menzione della loro allegazione allo stesso atto.

Non risulta quindi adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Infatti, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire “detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo” purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452). In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione).

Rammentato poi che il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015), deve rilevarsi che non ovvia quindi alle predette carenze del motivo la riproduzione, parziale, nella sentenza impugnata, di uno stralcio dell'”atto impositivo”.

E comunque tale stralcio – proprio perché parziale e comunque privo di indicazioni sulla collocazione processuale del documento – non è funzionale all’acquisizione della piena conoscenza dell’atto tributario, la cui completezza è rivendicata dalla ricorrente.

1.2. Tanto premesso, deve inoltre rilevarsi come la parte del documento riprodotta nella sentenza non sia neppure strumentale a contrastare la ratio decidendi espressa dalla CTR e non attinta dal motivo di ricorso, con conseguente ulteriore inammissibilità di quest’ultimo.

Ed invero la motivazione della CTR individua specificamente la carenza di contenuto dell'”atto impositivo” nella circostanza che esso ometteva ogni riferimento alla causa petendi della pretesa erariale nei confronti della contribuente Goldbet s.r.l., atteso che il soggetto passivo dell’obbligazione di pagare le spese di giustizia era la terza Golbet Sportwetten Gmbh, parte dei relativi giudizi tributari e debitrice principale, della quale era omessa l’indicazione nella cartella. Così come era sottaciuta, nello stesso atto, la pretesa qualità di coobbligata della Goldbet s.r.l., quale cessionaria dell’azienda trasferitale dalla predetta terza. Tanto meno erano menzionati, secondo la CTR, i presupposti dell’estensione della responsabilità della cedente alla cessionaria, ai sensi dell’art. 2560 c.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14.

Solo nel corso del giudizio, rileva la CTR, l’Agenzia delle dogane ha esplicitato le ragioni per le quali la contribuente s.r.l., con la cartella di pagamento controversa, veniva chiamata a rispondere, in sede esecutiva, di un debito che faceva capo ad una società diversa. Ne’, ha aggiunto la CTR, è stata dimostrata comunque la conoscenza dei presupposti dell’obbligazione della cedente e le ragioni, giuridiche e di fatto, della sua estensione alla cessionaria, neppure potendosi desumere tale circostanza dalla mera coincidenza delle persone fisiche del legale rappresentante e del difensore delle due società, come invece assunto dall’Ufficio nel merito.

La ratio decidendi relativa all’assenza, nella cartella, del contenuto minimo sufficiente ad enunciare, in diritto ed in fatto, a quale titolo venisse richiesto alla contribuente di adempiere un debito erariale altrui, è stata quindi declinata ripetutamente ed ampiamente nella motivazione della sentenza impugnata, ma non è attinta puntualmente dal motivo di ricorso per cassazione, che si sofferma genericamente sulla motivazione per relationem dell’atto e sulla consapevolezza dell’atto di cessione d’azienda, da parte della contribuente.

Rammentato quindi che “In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata.” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017), il ricorso è quindi ulteriormente inammissibile.

2. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata contribuente.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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