LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10668-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 197/03/2019, depositata il 12 febbraio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, giudice del rinvio, ha accolto l’appello di F.U. (ex dirigente ENEL) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso il rigetto della richiesta di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (fondo *****, poi *****) con la stessa aliquota applicata sull’indennità di fine rapporto, piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa).
Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e dell’art. 384 c.p.c..
Premette infatti la ricorrente che questa Corte, con la sentenza n. 12491 del 22 maggio 2013, accogliendo il ricorso erariale (per vizio di motivazione e vizio di violazione di legge, per aver escluso nel caso di specie l’applicazione della tassazione di cui all’art. 16 Tuir), ha cassato con rinvio la precedente sentenza emessa nella stessa controversia dalla medesima CTR, così argomentando: ” In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.
Sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Piemonte perché accerti, in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore.”.
All’esito di tale pronuncia di legittimità, la medesima CTR si è quindi nuovamente pronunciata, quale giudice del rinvio, accogliendo l’appello del contribuente.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia e questa Corte, con l’ordinanza n. 23239 del 4 ottobre 2017, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello impugnata, per errore in procedendo, consistito nell’identità di due dei membri del collegio giudicante di secondo grado di rinvio con altrettanti giudici che avevano pronunciato la sentenza d’appello già cassata con rinvio dalla precedente sentenza n. 12491 del 22 maggio 2013.
Tanto premesso, assume la ricorrente che la CTR, quale giudice dell’ulteriore rinvio, conseguente a cassazione della seconda sentenza d’appello per vizio meramente processuale, avrebbe dovuto uniformarsi al principio elaborato da questa Corte con la sentenza n. 12491 del 22 maggio 2013, in particolare laddove quest’ultimo prevedeva la necessità di “un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, rinviando al giudice a quo “perché accerti, in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore.”.
Viceversa, secondo la ricorrente, la CTR, con la pronuncia qui impugnata, ha sostituito a tale doverosa e concreta verifica in fatto la propria convinzione contraria astratta che “il rendimento assoggettato alla ritenuta del 12,50% si determina ex Lege 26 settembre 1985, in base alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi senza operare un qualunque riferimento al rendimento imputabile alla gestione di mercato da parte del fondo del capitale accantonato (…) “.
Il motivo è ammissibile e fondato.
Infatti, la lettura della motivazione della sentenza impugnata evidenzia sia la totale omissione di ogni riferimento all’accertamento concreto che il principio di diritto espresso da Cass. n. 12491 del 2013 richiedeva, in particolare per quanto attiene al ” rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti “; sia la sostituzione di tale concetto di rendimento con quello di “rendimento di polizza”, reinterpretato dalla CTR discostandosi dal ridetto principio di diritto.
Principio che questa Corte, nella motivazione della stessa sentenza n. 12491 del 2013, aveva peraltro ulteriormente specificato anche con riferimento alla prassi erariale, definita espressamente conforme all’orientamento giurisprudenziale di legittimità applicato: ” Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una risoluzione – la n. 102/E del 26 novembre 2012 – la quale, correttamente interpretando la ricordata decisione delle Sezioni Unite, afferma che “qualora un Fondo pensione corrisponda una prestazione in forma di capitale a un “vecchio iscritto”, il trattamento fiscale è indifferente alla natura della gestione sottostante (assicurativa o finanziaria), dovendo le somme erogate essere comunque assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento di cui alla L. n. 482 del 1985, citato art. 6, per la quota relativa al rendimento finanziario, e all’aliquota del TFR per quella corrispondente ai contributi versati.., la ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul mercato finanziario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale””.
Il principio di diritto applicabile era quindi inequivocabilmente determinato anche con riferimento a quelli che la richiamata circolare definiva “”vecchi iscritti” (iscritti, cioè, a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993)”.
Pertanto era consentito al giudice di rinvio procedere ai necessari accertamenti in fatto, in base alle direttive impartite dalla precedente decisione di legittimità, ma non gli era concesso di sottrarsi alla vincolatività del principio di diritto espressamente enunciato in sede rescindente, che non può essere rimesso in discussione neppure in questa sede.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo, affinché si uniformi al principio di diritto già espresso da questa Corte con la sentenza n. 12491 del 2013.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021