Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29516 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3118/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.R., G.W. e A.M., rappresentate e difese dall’Avv. Francesco Ventarola e dall’Avv. Donatella Ventarola, con studio in Foggia, ove elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Foggia il 10 giugno 2019 n. 1805/27/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 26 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Foggia il 10 giugno 2019 n. 1805/27/2019, che, in controversia promossa da G.A. e G.C. (il primo, anche in qualità di difensore di sé medesimo e del secondo) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per l’impugnazione di due avvisi di accertamento per la rideterminazione di rendita catastale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.M., nella qualità di erede legittima di G.A., nonché nei confronti di G.R. e G.W., nella qualità di eredi legittime di G.C., avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il 15 aprile 2016 n. 1135/05/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell’appello era stata eseguita presso il difensore domiciliatario dopo la morte di G.A. e G.C. nel corso del giudizio di primo grado. A.M., G.R. e G.W., nelle qualità predette, si sono costituite con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., dell’art. 330c.p.c., comma 1, dell’art. 164 c.p.c., dell’art. 1722 c.c., n. 4, e dell’art. 1723 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che la costituzione delle eredi legittime degli appellati aveva sanato il vizio della notifica dell’appello.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Preliminarmente, si rileva che l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il 15 aprile 2016 n. 1135/05/2016 era stato notificato a G.A. e G.C. presso il difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado, Avv. Nicola Saracino da Foggia, il *****, dopo che entrambi erano deceduti, rispettivamente, l'***** ed il *****.

1.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295; Cass., Sez. 5", 9 maggio 2018, n. 11072; Cass., Sez. 6-5, 21 febbraio 2019, n. 5883; Cass., Sez. 2, 7 ottobre 2020, n. 21574; Cass., Sez. 2, 9 ottobre 2020, n. 21869).

1.3 Peraltro, qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non degli eredi, sebbene la controparte fosse a conoscenza dell’evento, la nullità dell’impugnazione per omissione del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, , è sanata, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio degli eredi, attesa l’applicabilità anche alle notificazioni del principio di sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicché non si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Cass., Sez. 2, 14 marzo 2016, n. 4935; Cass., Sez. 2, 20 novembre 2018, n. 29900; Cass., Sez. 2, 26 novembre 2020, n. 26989).

1.4 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno dei principi enunciati, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello per “inesistenza” della relativa notifica presso il difensore domiciliatario degli appellati deceduti (di cui l’uno difensore di sé stesso e dell’altro), nonostante la rituale costituzione in giudizio delle eredi legittime degli appellati.

Peraltro, anche la premorienza di G.A., che pure era difensore, al contempo, di sé medesimo e di G.C., non determinava l’inesistenza della notifica dell’appello presso l’Avv. Nicola Saracino da Foggia, che era il difensore domiciliatario di entrambi nel giudizio di primo grado.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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