LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31780-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 781/29/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. M.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto l’intimazione di pagamento che faceva seguito ad una cartella di pagamento per il recupero dell’imposta del registro dovuta per l’anno 1997 nell’importo di Euro 376.459,09.
2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso riconoscendo la sussistenza della motivazione dell’atto e rilevando che, pur in mancanza di una formale censura sul punto, la cartella era stata regolarmente notificata.
3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello sull’assorbente rilievo che la notifica della cartella di pagamento non era stata validamente notificata.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Non si è costituito il contribuente.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 57, nonché dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR abbia errato nell’esaminare la questione della validità della notifica della sottesa cartella esattoriale in quanto il contribuente con il ricorso introduttivo aveva dedotto solamente il vizio di carenza di motivazione del susseguente avviso di intimazione 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente rilevato l’invalidità della notifica della cartella di pagamento 2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo.
2.1 Come si desume dalla lettura dell’originario ricorso del contribuente, riprodotto in estratto nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, M.A. si era limitato solamente a contestare la validità dell’avviso di intimazione per vizi propri, muovendo la censura di carenza di motivazione. Il contribuente non aveva dedotto alcun profilo di invalidità derivata dell’impugnato atto.
2.2 Sul punto anche la sentenza di primo grado ha dato atto della assenza di una specifica doglianza sulla invalidità della notifica del prodromica cartella di pagamento.
2.3 Ciò premesso, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, dispone che “nel giudizio di appello non possono proporre domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”.
2.4 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, (Cass. 24 luglio 2018, n. 19616). Nel giudizio tributario d’appello è quindi inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento (Cass. 24 ottobre 2014, n. 22662 conf. Cass. n. 20142 del 2019).
3. Dall’accoglimento del motivo di ricorso deriva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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