Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29524 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33623-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. C.F., socio accomandatario della società Cereale Rosarnese di O.A. e C. sas, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria avverso la cartella di pagamento, notificata in data 11.12.2009, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento per Iva e Irap relativi agli anni di imposta 1998 e 1999, divenuti definitivi in seguito all’estinzione dei giudizi di impugnazione dichiarata dalla CTP di Reggio Calabria con decreto del 13.5.2009.

2. La CTP accoglieva il ricorso essendo stata la cartella notificata oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello confermando l’annullamento della cartella per intempestività della notifica.

3. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazìone l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossioni sulla base di unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, in combinato disposto con la L. 746 del 1969, art. 1; si sostiene che la Commissione di merito, avendo scorrettamente individuato nel 23.12.2006 la scadenza del termine per la riassunzione del processo interrotto (che invece andava individuata nel 7/2/2007 o nel 23/1/2007), non tenendo conto del termine feriale, ha erroneamente ritenuto intempestiva la notifica della cartella di pagamento.

1.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo del ricorso per avere i ricorrenti solo nel ricorso per Cassazione proposto la questione del mancato conteggio del termine feriale.

1.2 Si tratta all’evidenza non di una eccezione o di una prospettazione di nuovi fatti o temi da decidere ma di una mera difesa in diritto attraverso la quale si evidenzia un errore della CTR nell’applicazione di norme giuridiche.

2 Il motivo è fondato.

2.1 Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), la notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto al ruolo o al coobbligato nei confronti si procede deve avvenire a pena di decadenza il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello di accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamento d’ufficio”.

2.1 Secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 45, una volta dichiarata l’interruzione del processo nel corso del giudizio la parte colpita dall’evento, i suoi successori e qualsiasi altra parte devono riassumere il processo, presentando istanza di trattazione al Presidente di Sezione, in mancanza il processo si estingue con decreto presidenziale o con sentenza della Commissione.

2.2 Nel caso di specie è pacifico che il processo relativo all’impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento è stato dichiarato interrotto per decesso del difensore dei contribuenti con provvedimento comunicato alle parti il 23/6/2006.

2.3 Il procedimento, non essendo stato riassunto dal nessuna delle due parti, è stato dichiarato estinto con provvedimento della Commissione in data 13/5/2009.

2.4 Orbene anche a voler ritenere fondata la tesi formulata dalla società e accolta dalla CTR circa la decorrenza del termine decadenziale previsto dal D.Lgs. citato, art. 25, non dal procedimento giudiziario di estinzione, stante la sua natura meramente dichiarativa, ma dall’inutile decorso del termine semestrale entro il quale le parti avrebbero dovuto riattivare il processo, le conclusioni cui sono giunti i giudici di seconde cure non possono essere condivise.

2.5 La CTR, infatti, nel calcolare la scadenza del termine semestrale per la riassunzione, sulla cui natura processuale non vi è dubbio alcuno, non hanno tenuto conto del regime della sospensione dei termini feriali prevista dalla L. n. 746 del 1969, art. 1, che prima della modifica introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, era di 46 giorni.

2.6 Per effetto di detta sospensione la scadenza dei sei mesi doveva ritenersi differita al 6/2/2007 sicché il termine di decadenza previsto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), andava fissato nel 31/12/2009 e non, come affermato dalla CTR, nel 31/12/2008.

2.7 Poiché è pacifico che la cartella esattoriale è stata notificata l’11/12/2009 l’Ufficio non è decaduto dalla pretesa fiscale.

2.8 Va precisato che anche nel caso in cui si volesse applicare la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, con riduzione a 31 giorni del periodo di sospensione feriali, il risultato non muterebbe.

2.9 Gli avvisi di accertamento risultano definitivi, per mancata riassunzione del processo, in data 23/1/2007 con conseguente tempestività dell’esercizio della pretesa fiscale 3. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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