Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29531 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11333-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5146/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di liquidazione d’imposta con il quale l’Ufficio aveva proceduto alla determinazione dell’imposta di registro del contratto di ramo d’azienda stipulato per atto pubblico, ritenendo che l’atto accertato scontasse l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3%;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ne accoglieva l’appello rilevando che il contratto in questione ha per oggetto un ramo d’azienda individuato nei contenziosi in atto e instaurandi dalla società concedente con un corrispettivo certo e attuale, consistente nel pagamento di un canone mensile di Euro 500: il contratto prevedeva poi la retrocessione del 50% degli utili eventualmente percepiti dall’attività giudiziale, prestazione non attuale ma incerta nell’an e nel quantum, e pertanto non appare legittima l’operazione compiuta dall’Ufficio che ha calcolato l’imponibile sulla base del valore dichiarato delle controversie.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 35,41 e 53, in quanto l’imponibile nella tassazione del contratto di cessione di azienda in oggetto non può limitarsi al canone mensile di cinquecento Euro ma deve prendere in considerazione anche il valore dei contenziosi che formano l’oggetto del ramo d’azienda ceduto.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti:

la natura demaniale di un bene non costituisce ostacolo giuridico né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti. Ne consegue che, qualora sia accertato, attraverso la complessiva interpretazione riservata al giudice di merito – del titolo costitutivo (cioè dell’atto di concessione), che è stato conferito al privato un diritto reale di godimento su un immobile demaniale, l’atto con cui quest’ultimo alieni tale diritto è soggetto ad INVIM, ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, comma 1 (Cass. n. 31642 del 2019);

in tema d’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, l’Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici (Cass. n. 722 del 2019);

l’accertamento dell’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, tenendo soprattutto conto della natura e dell’oggetto del contratto (Cass. n. 10353 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale – affermando che il contratto in questione ha per oggetto un ramo d’azienda individuato nei contenziosi in atto e instaurandi dalla società concedente con un corrispettivo certo e attuale, consistente nel pagamento di un canone mensile di Euro 500 e che la previsione della retrocessione del 50% degli utili eventualmente percepiti dall’attività giudiziale costituisce una prestazione non attuale ma incerta nell’an e nel quantum e pertanto non appare legittima l’operazione compiuta dall’Ufficio che ha calcolato l’imponibile sulla base del valore dichiarato delle controversie – ha svolto una legittima e ragionevole operazione di interpretazione del contratto fondata sull’intrinseca aleatorietà dell’ulteriore (rispetto al canone periodico di 500 Euro) possibilità di reddito derivante dall’esito degli instaurandi procedimenti giudiziari, interpretazione peraltro conforme alla comune volontà delle parti, dimodoché non può individuarsi la lamentata violazione di legge con la conseguenza che il motivo di impugnazione dell’Agenzia ricorrente finisce per costituire una doglianza di merito insindacabile in sede di legittimità dal momento che, nel caso di specie, la motivazione appare congrua ed immune da vizi logici (Cass. n. 10353 del 2020).

Pertanto, ritenuto inammissibile l’unico motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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