Codice Civile > Articolo 1457 - Termine essenziale per una delle parti

Codice Civile

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Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non e' stata espressamente pattuita la risoluzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20052 del 22/07/2024

La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.823 del 12/01/2022

In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine per la stipula del contratto definitivo fissato nel preliminare può essere ritenuto essenziale, ai sensi dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito dell’indagine riservata al giudice di merito, da condursi alla luce delle espressioni usate dalle parti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti in modo inequivoco la volontà dei contraenti di considerare perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine.

Tale volontà non può desumersi dal solo uso dell’espressione “improrogabile”, quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste abbiano inteso considerare perduta l’utilità perseguita in caso di conclusione del definitivo oltre la data indicata.

  • Cfr. Cass. n. 5797/2005; Cass. n. 3645/2007; Cass. n. 21587/2007.

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