Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29547 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7212/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

l’EDILTECNA S.r.l.”, con sede in *****, in persona dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 9 novembre 2018 n. 716/01/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 9 novembre 2018 n. 716/01/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2008, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’EDILTECNA S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso col n. 844/01/2015. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che il postumo versamento (mediante la traenza di assegni bancari) della somma corrispondente al prezzo pagato dall’acquirente per la vendita di un terreno non costituisse un maggior ricavo non contabilizzato ai fini fiscali, essendo stata simulata la precedente dichiarazione di avvenuto pagamento al momento della stipulazione del rogito notarile. L’EDILTECNA S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,21,24 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver motivato il rigetto dell’appello in relazione ad una questione (il versamento del prezzo per la compravendita del terreno) non costituente motivo di impugnazione, senza esaminare la questione (le operazioni incontestate per Euro 31.802,60) costituente motivo di impugnazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 36, degli artt. 132 e 274 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso il rigetto dell’appello con motivazione inesistente o apparente.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 2, 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., Sez. 5, 24 ottobre 2019, n. 27269; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2020, n. 5644; Cass., Sez. 5, 16 luglio 2020, n. 15193; Cass., Sez. 5, 23 luglio 2020, n. 15754; Cass., Sez. 5, 6 agosto 2020, n. 16776; Cass., Sez. Lav., 29 ottobre 2020, n. 23925; Cass., Sez. 1, 21 ottobre 2020, n. 22946; Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 2020, n. 28345; Cass., Sez. 2, 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., Sez. 1, 19 aprile 2021, n. 10260).

1.2 Nella specie, il giudice di appello aveva confermato la sentenza di prime cure, che aveva annullato in toto l’avviso di accertamento, ancorché la contribuente avesse impugnato col ricorso originario soltanto il recupero relativo alle operazioni connesse alla compravendita del terreno per Euro 41.066,40 (come si può evincere dalla trascrizione fattane nel ricorso per cassazione), comprendendo nella statuizione ablativa anche le operazioni non contestate dalla contribuente per Euro 31.802,60 (somma risultante dalla differenza tra l’importo delle operazioni ingiustificate per Euro 72.869,00 e l’importo delle operazioni contestate col ricorso originario per Euro 41.066,40). Così facendo, però, la sentenza impugnata ha reiterato (e consolidato) il vizio di ultrapetizione in cui il giudice di prime cure era palesemente incorso con l’annullamento integrale dell’atto impositivo. Là dove, secondo l’orientamento costante di questa Corte, posto che il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio, il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria ed a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27560; Cass., Sez. 5, 6 marzo 2019, n. 6469; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2019, n. 19967; Cass., Sez. 5", 7 agosto 2020, n. 16839; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2020, n. 21615; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22347; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3080; Cass., Sez. 5, 12 marzo 2021, nn. 6972 e 6973).

3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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