Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29550 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33010-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TULLIO MATARESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 605/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Ires, Iva, Irap notificato a società estinta, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

Il contenzioso ha origine dalla verifica fiscale nei confronti della Engeneering & consulting Team srl per l’anno d’imposta 2009, per fatture per operazioni inesistenti (da parte della società Minerva Comunicazione srl); la società veniva cancellata dal 9.2.2012 e il PVC veniva consegnato al liquidatore il *****; successivamente veniva notificato ad C.A., quale socio al 50% della cessata società Engeneering & consulting Team srl per l’anno 2009, avviso di accertamento ex art. 2495 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, sul presupposto della percezione di utili extra bilancio.

La CTP accoglieva il ricorso proposto dal C., ritenendo che non potesse considerarsi responsabile per i debiti della società, non avendo percepito utili in sede di bilancio finale di liquidazione; la CTR rigettava l’appello interposto dall’Agenzia, confermando la sentenza di primo grado.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 2945 c.c., comma 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, nonché artt. 2697,2727,2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese preclude al Fisco ogni forma di recupero dei debiti tributari gravanti sul soggetto estinto.

2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.

2.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, Cass. 23 maggio 2017, n. 12953, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31040, Cass. 17243/2018) 2.2. L’estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci e l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova (Cass. n. 13259 del 26/06/2015, n. 15474 del 22/06/2017).

2.3. Nella fattispecie l’estinzione della società è avvenuta il 9.2.2012 ed erroneamente, in base agli anzidetti principi, la CTR ha ritenuto inesistente l’atto emanato successivamente alla cancellazione della società “in quanto l’avviso di accertamento è stato emanato successivamente all’estinzione con l’effetto che al creditore è preclusa ogni forma di soddisfazione del suo credito”, ritenendo inapplicabile il D.Lgs. n. 175 del 2014 che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione ex art. 2495 c.c..

3. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 Giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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