Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29554 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12251-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA n. 1478, presso lo studio dell’avvocato GIULIA TRAICA, rappresentato e difeso da sé stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3295/39/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che il contribuente C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, sezione staccata di Latina, di parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso di esso contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2006.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con quale il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 139,148,156,160 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per essere inesistente od insanabilmente nulla la notificazione dell’impugnato avviso di accertamento, in quanto la notifica era avvenuta nelle mani di un soggetto, tale C.C., privo di qualsiasi collegamento con il suo domicilio fiscale, essendo stata eseguita in un luogo privo di ogni riferimento al notificando; inoltre C.C. non era persona addetta alla casa e l’ignoto luogo della notifica era diverso da quello del destinatario, si che la notifica era da ritenere inesistente, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.; la notificazione in esame era invero totalmente difforme rispetto al modello legale e non era stato raggiunto nemmeno il risultato di stabilire, nel percorso dell’atto, un affidabile collegamento fra il soggetto agente ed il destinatario; la notificazione era inoltre priva dell’apposita ed indispensabile relazione di notificazione, prevista a scopo di certificazione dall’art. 148 c.p.c., nella quale avrebbe dovuto essere riportato, in entrambi gli esemplari dell’atto, e specie in quello rivolto al destinatario, la data, le generalità e la sottoscrizione del soggetto che eseguiva la notificazione, nonché l’indicazione della persona alla quale era stato consegnato la copia dell’atto, con le sue relative qualità, nonché l’indicazione del luogo della consegna;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con atto depositato oltre i termini di legge, al solo fine di una sua eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1;

che il ricorso è stato trattato una prima volta all’udienza camerale del 24 novembre 2020, in esito alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito, avendo il contribuente eccepito l’inesistenza della notifica nei suoi confronti dell’impugnato avviso di accertamento;

che, una volta acquisito il fascicolo di merito, la causa è stata nuovamente trattata all’odierna udienza camerale;

che il ricorrente ha presentato due memorie illustrative;

che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 946 del 2020; Cass. n. 10037 del 2019), in materia di attività accertativa degli uffici finanziari, qualora, come nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento sia stata eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’ufficio e consegna a persona diversa dal destinatario, è unicamente richiesto che tale ultima persona sia individuata dal notificante come legittimata alla ricezione; e, nella specie, sussisteva tale legittimazione, essendo stata rinvenuta in atti la relata di notifica del citato avviso di accertamento, notifica effettuata il ***** presso il domicilio del contribuente (via *****), mediante consegna a C.C., qualificatosi fratello del destinatario; in tal caso era solo richiesto che quest’ultimo apponesse la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, adempimento questo eseguito, senza che fosse necessario inviare una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti la consegna dei plichi per il tramite del servizio postale ordinario e non le norme contenute nella L. n. 890 del 1982;

che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dal contribuente, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente e lo condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 7.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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