Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29555 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7864-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SALP SOCIETA’ APPALTI LAVORI E PROGETTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GRECO, rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO BRIGANTI, PIETRO GAGLIARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8161/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello della S.A.L.P. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro la cartella di pagamento emessa, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, all’esito di controllo automatizzato, per imposte dichiarate e non versate per l’anno d’imposta 2012.

La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente prodotto memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20,25 e 30.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello, ha erroneamente annullato la cartella perché essa non avrebbe esposto i criteri seguiti al fine di computo degli interessi dei quali richiedeva il pagamento. Infatti, secondo la ricorrente, la cartella (riprodotta nel ricorso) era conforme al modello ministeriale e conteneva, anche in ordine ai criteri relativi al calcolo degli interessi, tutti i dati richiesti dalla normativa in materia, da valutare peraltro tenendo conto che si trattava di un atto impositivo emesso all’esito di controllo automatizzato e per il pagamento di importi dichiarati, ma non versati, dalla contribuente.

Il motivo è fondato.

Infatti, è pacifico (e risulta comunque dal ricorso, che riproduce l’atto tributario) che la cartella di pagamento sia stata emessa, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, all’esito di controllo automatizzato, per imposte dichiarate e non versate.

Al riguardo, come questa corte ha già chiarito, con orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36-bis, è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8508 del 27/03/2019).

Ha quindi errato la CTR che, -a fronte del contenuto della cartella riprodotto nel ricorso, conforme al modello legale ed ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza richiamata- ha ritenuto necessaria, a pena di nullità, una motivazione dell’atto che, in merito agli interessi, eccedesse i predetti elementi, e per tale ragione ha annullato interamente l’atto.

All’accoglimento del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata, compresa quella, evidenziata dalla stessa CTR, dell’assunto anatocismo che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente praticato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice a quo si sarebbe pronunciato ultra petita, avendo annullato interamente la cartella, benché la contestazione della contribuente attingesse esclusivamente gli accessori.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e dalla conseguente cassazione, con rinvio, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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