LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 14017/2021 proposto da:
A.G.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Santonocito, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Rosario Villari, in Roma, via E. Gianturco, n. 5;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura n. 38/2021, depositata il 7 aprile 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso in quanto inammissibile o infondato.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Dott. A.G.M., magistrato, è stato sottoposto a procedimento disciplinare in ordine all’illecito di cui del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, lett. d), rispetto ai seguenti fatti di reato:
A) delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 5, art. 600-ter c.p., comma 1, n. 2, art. 602-ter c.p., commi 5 e 6, per aver prodotto e realizzato materiale pedopornografico utilizzando le immagini fotografiche delle proprie nipoti, minori di età, che successivamente diffondeva in rete, con le aggravanti di avere agito in danno di minori degli anni sedici ed in rapporto di parentela con le stesse e approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, in particolare scattando le fotografie di almeno una delle nipoti mentre dormiva;
B) delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 5, art. 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., comma 1, n. 1, per avere, mediante violenza, consistita nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, costretto la propria nipote minorenne, di anni tredici, a subire atti sessuali, segnatamente toccandole il seno mentre dormiva e scoprendola al fine di scattare le immagini pedopornografiche poi diffuse in rete; con l’aggravante di avere agito approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, in particolare agendo mentre la vittima dormiva;
C) delitto di cui all’art. 600-quater c.p., per avere detenuto materiale pedopornografico scaricato dalla rete internet, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e destinato alla diffusione;
D) delitto di cui all’art. 600-quater c.p., per avere detenuto materiale pedopornografico scaricato dalla rete internet, realizzato utilizzando minori degli atti diciotto e modificato con tecniche di elaborazione grafica quali quella di apporre il viso di soggetti minorenni, tra cui quello della propria nipote, su corpi nudi, materiale destinato alla diffusione.
All’udienza tenutasi dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il Procuratore Generale ha proceduto alla riqualificazione dei fatti come contestati, in considerazione della irrevocabilità della sentenza di condanna intervenuta nel giudizio penale, in riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. a).
2. – La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza depositata in segreteria il 7 aprile 2021, ha dichiarato il Dott. A. responsabile dell’illecito disciplinare a lui ascritto e lo ha condannato alla sanzione disciplinare della rimozione.
La Sezione disciplinare ha posto in evidenza: (a) che i fatti oggetto del procedimento disciplinare sono stati accertati con sentenza penale irrevocabile e non necessitano, pertanto, di alcun apprezzamento né nella loro materialità né nella loro qualificazione giuridica; (b) che il Dott. A. è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e di Euro 90.000 di multa, oltre che all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con sentenza della Corte d’appello di Messina n. 332 in data 23 settembre 2019, sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pronunciato dalla Terza Sezione penale della Corte di legittimità; (c) che la responsabilità penale è stata riconosciuta per tutte le ipotesi di reato di detenzione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, in parte formato anche con le nipoti minorenni, nonché per una ipotesi di violenza sessuale in danno di una di esse.
In punto di individuazione della sanzione disciplinare applicabile, la Sezione del Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che la statuizione di condanna intervenuta in sede penale rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, per la quale il legislatore impone l’irrogazione della sanzione più grave della rimozione.
Secondo la Sezione disciplinare, la sanzione imposta dall’ordinamento risulta adeguata ai fatti accertati dal giudice penale, in quanto le condotte di cui il Dott. A. si è reso responsabile, connesse a reiterati episodi di violenza sessuale e di pedopornografia, sono di inaudita ed eccezionale gravità ed hanno in sé l’attitudine a rendere definitivamente incompatibile per il magistrato l’ulteriore esercizio della funzione giudiziaria, a causa dell’evidente gravissima violazione dei più elementari principi di convivenza civile e sociale, di etica e di correttezza che l’incolpato ha determinato tenendo il comportamento accertato dal giudice penale.
3. – Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM, notificata all’incolpato il 9 aprile 2021, il Dott. A. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, con cui ha chiesto l’applicazione della sanzione più lieve possibile.
4. – Fissato all’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis e dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Il pubblico ministero, in prossimità della Camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte rigetti il ricorso in quanto inammissibile o infondato.
Il Ministro della giustizia ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per l’infondatezza del ricorso.
Anche il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, il Dott. A. censura la sentenza impugnata nella parte in cui gli ha inflitto la sanzione massima della rimozione.
Ad avviso del ricorrente, la sanzione sarebbe stata applicata in via automatica per effetto della affermazione di responsabilità in sede penale, senza tuttavia alcuna adeguata valutazione in termini di proporzionalità della stessa al fatto concreto.
Al giudice disciplinare dovrebbe essere sempre consentito – sostiene il ricorrente – di rendere la sanzione proporzionata al fatto accertato, altrimenti la previsione dell’automaticità della sanzione confliggerebbe con i principi costituzionali che governano l’entità delle pene, da determinarsi in misura adeguata e non sproporzionata rispetto alle condotte.
A sostegno della conclusiva richiesta di sostituzione della sanzione disciplinare della rimozione dal servizio con una meno grave e più lieve possibile, il Dott. A. deduce: (a) di avere spiegato sin dal primo momento di confronto processuale le ragioni che lo avevano determinato a porre in essere irrazionali ed inspiegabili condotte, precisando di avere intrapreso con successo un programma di cura e di recupero; (b) che il GUP, nella sentenza penale di primo grado, ha dato atto che la condotta accertata, pur non denotando una mancanza di capacità in senso processuale, ha evidenziato uno stato di blackout mentale e della coscienza che può trovare le sue radici nei drammi familiari sofferti dal magistrato (il suicidio di un figlio e il trauma sofferto dall’altro figlio a seguito di infortunio sul lavoro); (c) di avere cancellato le immagini ed interrotto da oltre un anno i contatti con tale M.M., unico soggetto con il quale egli aveva condiviso il triste momento della sua esistenza.
2. – Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.
3. – La sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto al magistrato incolpato la sanzione della rimozione dall’ordine giudiziario in applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5.
Il Dott. A., infatti, è stato condannato in sede penale alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione con irrogazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici – per i reati di detenzione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e di violenza sessuale – con sentenza della Corte d’appello di Messina, divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione.
4. – Correttamente la Sezione disciplinare ha affermato che, ricorrendo tale statuizione di condanna in sede penale, la sanzione disciplinare della rimozione è imposta dall’ordinamento.
Sotto la rubrica “Sanzioni applicabili”, il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, al comma 5, stabilisce infatti che “(s)i applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p.”.
Si tratta di una disposizione che prevede tre distinte ipotesi, alternative tra di loro, ricorrendo una sola delle quali la rimozione del magistrato va disposta obbligatoriamente (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2019, n. 16984).
In altri termini, il legislatore ha inteso stabilire in ogni caso la rimozione obbligatoria del magistrato allorché sopravvenga nei suoi confronti una sentenza di condanna pronunciata in sede penale che ne comporti l’interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria, questa, la cui esecuzione risulta all’evidenza incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie per tutto il tempo in cui essa opera), ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a un anno e non sospesa (sin dall’inizio, o a seguito di revoca della sospensione già concessa). A tali ipotesi il legislatore medesimo ha affiancato quella della condanna del magistrato per l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e), ossia per avere ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza (o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie), dai difensori di costoro, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.
Nella specie, il Dott. A. ha riportato in sede penale condanna alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed è incorso nella interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Ricorrono, pertanto, ben due delle tre ipotesi previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, ciascuna sufficiente a determinare, obbligatoriamente, la irrogazione della sanzione della rimozione.
5. – Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, prescrive, dunque, la rimozione nel presente caso.
6. – Tanto premesso, va disattesa la doglianza, articolata dal ricorrente, relativa alla irragionevolezza dell’automatismo sanzionatorio disciplinare discendente dall’affermazione di responsabilità e dalla condanna riportata in sede penale.
E ciò sotto un duplice punto di vista.
7. – Per un verso, non può essere ritenuta irragionevole la scelta del legislatore di colpire indefettibilmente con la sanzione della rimozione i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile del magistrato in sede penale a pena detentiva non sospesa non inferiore a un anno di reclusione o all’interdizione dai pubblici uffici.
Il principio secondo cui gli automatismi sanzionatori nell’ambito del diritto penale sono tendenzialmente incompatibili con l’art. 3 Cost. e art. 27 Cost., commi 1 e 3, non opera, allo stesso modo, nella sfera delle sanzioni disciplinari.
In particolare, nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati – ai quali sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto e a tutela dei diritti e delle libertà di ogni consociato – la sanzione disciplinare può legittimamente rispondere anche alla finalità di assicurare, pure mediante automatismi, la definitiva cessazione dal servizio di persone che, avendo riportato una severa condanna in sede penale, si siano dimostrate non più idonee all’assolvimento dei propri doveri, per la compromissione irrimediabile dei valori e delle responsabilità connessi all’essere magistrato e allo svolgimento della funzione giudiziaria (Corte Cost., sentenza n. 197 del 2018).
E’ espressione di ragionevole discrezionalità legislativa la scelta incorporata nella disposizione del citato art. 12, comma 5, cui ha dato applicazione la Sezione del Consiglio superiore con la sentenza qui impugnata – di sottrarre alla ponderazione del giudice la graduazione della sanzione disciplinare, in particolare di escludere che il magistrato che abbia riportato una severa condanna in sede penale possa vedersi inflitta una sanzione disciplinare, diversa dalla rimozione, tale da consentirgli la continuità del rapporto di servizio e lo svolgimento della funzione nonostante l’intervenuta condanna in sede penale.
8. – Per l’altro verso, la censura articolata dal ricorrente non considera che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non si è limitata ad applicare l’automatismo sanzionatorio, a constatare, cioè, che nella fattispecie in esame ricorrono due dei presupposti per la rimozione ex lege del magistrato incolpato, essendo integrate le condizioni di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5.
Il giudice disciplinare ha anche apprezzato la gravità intrinseca della vicenda e della condotta del magistrato e ha svolto un esame in termini di adeguatezza del trattamento sanzionatorio in relazione alla fattispecie concreta, ritenendo la sanzione massima, l’unica sanzione prevista, proporzionata alla gravità dei fatti accertati dal giudice penale.
La Sezione disciplinare del CSM ha al riguardo sottolineato che le condotte di cui il Dott. A. si è reso responsabile, connesse a reiterati episodi di violenza sessuale e di pedopornografia, sono di “inaudita ed eccezionale gravità” ed hanno in sé l’attitudine a rendere “definitivamente incompatibile per il magistrato l’ulteriore esercizio della funzione giudiziaria”. Tenendo il comportamento accertato dal giudice penale, l’incolpato – prosegue la sentenza – ha compiuto una “gravissima violazione dei più elementari principi di convivenza civile e sociale, di etica e di correttezza”. L’incompatibilità con la permanenza del magistrato nell’ordine giudiziario deriva dagli “inevitabili riflessi sulla stima di cui egli deve godere nell’ambiente giudiziario”, ma anche dalla “irreparabile lesione al prestigio della funzione esercitata ed alla fiducia dei cittadini nell’ordine giudiziario”.
La sanzione massima voluta dall’ordinamento è dunque, secondo l’apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, l’unica adeguata ai fatti accertati dal giudice penale.
L’apprezzamento di merito svolto dalla Sezione è insindacabile in questa sede, essendo sorretto da una motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.
La sentenza impugnata ha incisivamente evidenziato che le condotte di cui il Dott. A. si è reso responsabile – reiterati episodi di violenza sessuale e di pedopornografia – sono di gravità massima per un magistrato, compromettono irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato e determinano un profondo discredito, che si riflette negativamente anche sulla fiducia del pubblico nell’istituzione.
Il giudizio di profondo disvalore delle condotte poste in essere dal Dott. A., definite dalla Sezione disciplinare di “inaudita ed eccezionale gravità”, non appare neppure carente per la lamentata mancata considerazione dei profili prospettati dal ricorrente, consistenti nelle ragioni che avrebbero determinato l’incolpato a commettere i reati in questione, nello stato di blackout psicologico, nella cancellazione del materiale pedopornografico, nella concessione in suo favore, da parte del giudice penale, delle attenuanti generiche.
Nessuno di questi profili, preso singolarmente o nell’insieme, appare in grado di incidere sulla adeguatezza della motivazione della sentenza disciplinare o di attenuare la valutazione, in essa espressa, di radicale e irrimediabile compromissione del ruolo di magistrato derivante da quelle condotte.
Il motivo appare, dunque, inammissibile in base alla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite – richiamata dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte e dal Ministro della giustizia nella memoria – sui limiti del sindacato, in questa sede, della motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare. In generale, infatti, per essere rilevanti, i vizi della motivazione, di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), devono cadere su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, non potendo reputarsi ammissibili quelle censure che aggrediscono la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, Cass., Sez. Un., 4 agosto 2021, n. 22302).
Più in particolare, coglie nel segno l’osservazione del pubblico ministero, secondo cui non sussiste alcun vizio rinvenibile nella logica e conseguente argomentazione della Sezione disciplinare, dovendosi al riguardo rilevare che il ricorrente si è limitato a richiamare soprattutto alcuni profili soggettivi dell’incolpato e della vicenda, senza contestare specificamente la richiamata motivazione della sentenza impugnata.
9. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
10. – Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, a favore del Ministro della giustizia resistente.
11. – Ai sensi dell’art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, va disposto che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’incolpato e degli altri soggetti coinvolti.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministro della giustizia resistente, che liquida in complessivi Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’incolpato e degli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021