Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29567 del 22/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12517-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato IRENE NATELLIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DE VINCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8741/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro B.M., impegnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2011. Secondo la CTR l’Ufficio non avrebbe dimostrato che la ditta resistente fosse una cartiera, poiché non solo le fatture assurgevano già a mezzo di prova delle operazioni, ma in più il contribuente aveva dimostrato l’effettiva realizzazione dei lavori, il pagamento con assegni o bonifici tracciabili.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo la ricorre deduce l’omessa pronunzia su una parte dell’appello, concernente la ripresa a tassazione fondata sulla parziale evasione di ricavi che era stata oggetto dell’avviso di accertamento unitamente alla parte relativa alle fatture per operazioni inesistenti e che aveva dato luogo a ripresa con accertamento di tipo induttivo. Su tale questione, oggetto di impugnazione in sede di appello come risultava dalle parti riprodotte nel ricorso per cassazione, il giudice di appello non si sarebbe pronunziato.

Il motivo è fondato.

Non vi è traccia nella decisione qui esaminata della questione relativa alla mancata dichiarazione di ricavi determinati in via induttiva dall’Agenzia nell’avviso di accertamento per come risulta dallo stralcio dell’atto di appello. La censura di omessa pronunzia coglie pertanto nel segno.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c.. La CTR non avrebbe considerato gli elementi indicati a sostegno del carattere inesistente delle operazioni indicati nell’avviso di accertamento, valorizzando il deficit di motivazione che era già stato escluso in primo grado.

Per tale ultima ragione la ricorrente, nell’ambito del secondo motivo di ricorso, contesta la violazione degli artt. 324 e 325 c.p.c., nonché degli artt. 342 e 343 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e 54, poiché la CTR avrebbe riesaminato la questione relativa al difetto di motivazione dell’atto che il giudice di primo grado aveva già escluso ancorché non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del contribuente.

Il secondo motivo è fondato.

La sentenza della CTR, nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha richiamato non solo gli elementi relativi alla esistenza di fatture, l’effettività della prestazione ed il pagamento delle stesse, ma anche il deficit di motivazione.

E tuttavia, la motivazione relativa al deficit motivatorio è stata resa chiaramente in violazione del giudicato interno parziale formatosi sulla questione, non risultando che la parte contribuente parzialmente vittoriosa in primo grado abbia proposto impugnazione incidentale sulla questione relativa alla motivazione dell’atto ritenuta infondata dal giudice di primo grado, come risulta dallo stralcio della sentenza riportata a pag.12 del ricorso per cassazione e dalla stessa sentenza impugnata.

Anche il terzo motivo è fondato.

La motivazione espressa dalla CTR per rigettare l’appello dell’ufficio è stata che “…lo stesso non riesce a dimostrare che la ditta resistente sia cartiera, anzi le fatture già assurgono a idoneo mezzo di prova delle operazioni, incombendo sulla A.F. l’onere di fornire prove della loro emissione per operazioni inesistenti. E comunque il contribuente già in 1 aveva dimostrato la effettiva realizzazione dei lavori, con relativa fatturazione, nonché la tracciabilità dei relativi pagamenti attraverso assegni bancari o bonifici bancari. Tutto ciò corroborato dal difetto motivazionale dell’impugnato avviso di accertamento”.

Orbene, la censura proposta dall’ufficio, in cui si deduce una sostanziale inversione dell’onere della prova, laddove prospetta una violazione di legge è fondata.

In effetti la sentenza non si è attenuta ai principi più volte ribaditi da questa Corte in punto di operazione inesistenti e del relativo onere probatorio.

Si è detto, in particolare, che in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia – cfr. Cass. n. 33915/2019 -.

Ed invero, la CTR ha fatto malgoverno dei principi espressi da questa Corte in tema di operazioni inesistenti.

Ed invero, il giudice ha escluso l’esistenza del carattere di cartiera dell’emittente delle fatture in più valorizzando elementi attestanti la realità delle operazioni e che nemmeno sarebbe stato necessari offrire da parte del contribuente, in assenza di prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione che incombeva sull’amministrazione fiscale.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472