LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18567/2016 R.G. proposto da:
ASSICURAZIONI C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Malandrino, con domicilio eletto in Roma, al Viale delle Milizie n. 1.
– ricorrente –
contro
ASSIMOCO – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO S.P.A. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Lombardi, e Alessandro Graziani, con domicilio eletto in Roma, alla Via Monte Zebio n. 37.
– controricorrrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4883/2015, pubblicata in data 1.9.2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.5.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Le Assicurazioni C. s.n.c. ha evocato in giudizio l’Assimoco dinanzi al tribunale di Roma, esponendo di aver svolto l’attività di agenzia su mandato della convenuta a far data dall’1.10.1987; che nel corso del rapporto vi era stata una progressiva contrazione del volume di affari fino a quando, in data *****, l’Assimoco aveva esercitato il recesso, contestando all’attrice una molteplicità di violazioni.
Sull’assunto che il recesso doveva ritenersi privo di giusta causa, la società attrice ha chiesto la liquidazione delle indennità di risoluzione del rapporto e per riduzione del portafoglio, nonché le differenze provvigionali anche derivanti dal calcolo delle spettanze sulla quota di premio dovuta a titolo di contributo al Servizio sanitario locale e al Fondo di garanzia vittime della strada.
L’Assimoco si è costituita in giudizio, esponendo che nel corso di talune ispezioni presso la sede della controparte, erano state rilevate plurime irregolarità (l’incasso di 51 titoli, mai registrati, per l’importo di Lire 19.622.213; il mancato versamento della differenza tra Lire 46.639.000 e Lire 31.030.000 percepite dall’agente; l’ulteriore incasso di 16 titoli non registrati; l’utilizzazione, per la polizza auto a nome di P.R., di sette diversi numeri identificativi e la mancata registrazione dei premi versati dall’assicurata; la mancata regolarizzazione del debito di Lire 15.609.000), per cui il recesso era pienamente giustificato, competendo alle Assicurazioni C. solo Lire 58.861.480, con esclusione di ogni altra pretesa.
Esaurita l’istruttoria, il tribunale ha condannato l’Assimoco al pagamento di Euro 89.907,44, disponendo la parziale compensazione delle spese processuali.
La sentenza è stata riformata dalla Corte capitolina, che – in accoglimento dell’appello principale dell’Assimoco – ha escluso la spettanza delle provvigioni computate sulla quota di premio dovuta a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale e al fondo di garanzia vittime della strada, e ha ritenuto legittimo il recesso della preponente per la ravvisata gravità delle violazioni contestate, riconoscendo all’agente l’indennità per riduzione del portafoglio conseguente alla disdetta, per una perdita pari al 6,8%, con condanna dell’Assimoco al pagamento di Euro 16.988,00 e con ordine di restituzione di quanto percepito indebitamente dalle Assicurazioni C. in esecuzione della sentenza di primo grado.
La cassazione della sentenza è chiesta dalle Assicurazioni C. con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
L’Assimoco resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 dell’Accordo nazionale agenti e dell’art. 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la ricorrente aveva titolo a percepire le provvigioni anche sulla quota del premio della responsabilità civile auto destinato al FGVS e al SSN. Difatti, l’accordo nazionale prevede che le provvigioni includano qualsiasi compenso al netto di storni e rimborsi, conseguenti ad annullamenti, e di tasse e imposte e poiché i due contributi non costituiscono voci di natura tributaria, vanno inclusi nella base provvigionale del premio assicurativo, considerato che l’agente effettua gli incassi dietro corrispettivo.
La censura è infondata.
Come già evidenziato da questa Corte proprio con riferimento all’interpretazione delle clausole dell’accordo nazionale agenti 2003, il criterio ermeneutico della ricerca della comune volontà delle parti deve considerarsi violato allorquando ad un termine giuridico adoperato dai contraenti, si attribuisca un significato diverso da quello accolto dal legislatore e convalidato dall’usus fori (Cass. 11142/2010).
Su tale premessa, le somme di denaro non costituenti corrispettivo in senso proprio del contratto di assicurazione e, per di più, destinate a soggetti diversi dall’assicuratore, quali imposte e tasse, non possono annoverarsi tra le componenti del premio assicurativo.
Quest’ultimo (art. 1882 c.c.) è la somma intascata dall’assicuratore e diretta, insieme a quelle versate dagli altri assicurati, a coprire il rischio proprio della causa negoziale, onde non può comprendere importi che l’assicuratore è obbligato a versare ad altri soggetti, tra i quali i contributi spettanti ad enti pubblici.
In definitiva, gli importi corrisposti a titolo di contributo per i Servizio sanitario nazionale e il Fondo di garanzia vittime della strada non costituiscono premio e non rientrano nella base di calcolo della provvigione (Cass. 21629/2013; Cass. 18513/2014; Cass. 26242/2018).
Integra – quindi – errore di diritto l’includere nella nozione giuridica del premio assicurativo anche i suddetti contributi obbligatori (Cass. 21629/2013).
2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2697 e 2119 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Nel contestare il mancato rimborso delle provvigioni indebitamente percepite, la pronuncia avrebbe omesso di considerare che la prova dell’assenza di una giusta causa degli accrediti effettuati in favore dell’agente competeva alla preponente, che aveva esercitato il recesso. Le somme contabilizzate in favore dell’agente derivavano da addebiti per storni provvigionali registrati a cassa, che l’Assimoco aveva poi rettificato, tanto da procedere al loro riaccredito all’Assicurazione C. e comunque, poiché gli storni sono consentiti dalla contrattazione di categoria in casi tassativi, neiie altre ipotesi la prova della legittimità dello storno compete alla preponente e non all’agente, come invece infondatamente ritenuto dalla Corte distrettuale.
Il motivo è inammissibile.
Non si rinviene nella sentenza alcuna imposizione a carico dell’agente dell’onere della prova del carattere indebito dell’accredito delle provvigioni.
Anche dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che, in effetti, la ricorrente aveva sostenuto in sede ispettiva di nulla dovere e che le somme chieste in restituzione riguardavano addebiti noti all’Assimoco o effettuati d’ufficio, ma non riconosciuti dalla controparte (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4), invocando tuttavia in giudizio, a giustificazione del proprio operato, l’effettuazione di un riaccredito (contabile) delle somme da parte di Assimoco.
In sostanza, la tesi difensiva della ricorrente non verteva direttamente e specificamente – sulla mancanza di prova della legittimità dello storno provvigionale, ma su un’asserita rettifica ad opera della preponente che, dopo averne richiesto la restituzione, aveva emendato le annotazioni contabili, riconoscendo all’agente la spettanza di tali provvigioni.
Per tale ragione entrambi i giudici di merito hanno dato rilievo solo alla mancanza di prova dei riaccrediti, essendo in discussione la sussistenza di una circostanza – la rettifica contabile – che, per la stessa prospettazione di parte, avrebbe eliso l’obbligo di rimborso. Il fatto che l’Assimoco fosse tenuta a provare l’insussistenza di una giusta causa dell’accredito per ottenere il rimborso è – pertanto questione non specificamente esaminata dalla sentenza impugnata e che resta preclusa in questa sede di legittimità.
3. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2119 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il recesso era stato esercitato sulla base di contestazioni del tutto generiche, effettuate mediante un rinvio privo di specificità a ben sette verbali ispettivi, nei quali erano riportate molteplici violazioni, talune delle quali ormai datate e mai portate a conoscenza dell’agente.
Inoltre la Corte di merito non avrebbe valutato la rilevanza dei fatti addebitati all’agente secondo un parametro di gravità oggettiva e in base alla loro idoneità a minare il vincolo fiduciario con la preponente, risultando omessa anche la doverosa verifica di proporzionalità tra le violazioni ed il recesso della preponente alla luce del volume di affari e delle ricadute sull’equilibrio sinallagmatico. Poiché il rapporto si era svolto dal 1987 senza alcuna anomalia ed era stato caratterizzato da un importante incremento degli affari, le condotte contestate dovevano ridimensionarsi a meri disguidi del tutto fisiologici e non intenzionali, tanto che neppure l’Isvap in sede ispettiva aveva rilevato irregolarità.
Il motivo è infondato.
Le questioni riguardanti la carenza di specificità e tempestività della contestazione dei fatti costituenti giusta causa di recesso non sono state esaminate dalla sentenza ed il ricorso non indica dove e quando siano state sollevate nei gradi di merito, sicché la censura – che esigerebbe nuovi accertamenti in fatto preclusi in cassazione – non può avere ingresso in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 23675/2013; Cass. 324/2007, Cass. 3664/2006).
Quanto alla sussistenza della giusta causa, è opportuno ribadire che il recesso previsto dall’art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini della legittimità del recesso, è perciò sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. 11728/2014; Cass. 29290/2019).
Sul punto la Corte distrettuale, senza affatto attribuire rilievo decisivo alla mancata restituzione delle somme indebitamente accreditate alla ricorrente, ha – motivatamente – evidenziato le molteplici anomalie nella gestione delle pratiche rilevate in sede ispettiva, che presentavano un’oggettiva gravità (il mancato rinvenimento e la mancata registrazione dei contratti assicurativi repertoriati, l’eliminazione di un consistente numero di polizze sul protocollo, le attestazioni di rischio presentate da assicurati e riconosciute non valide, la mancata registrazione di incassi di una polizza auto e la ripetuta inosservanza dell’obbligo di tempestiva registrazione dei premi), e che che correttamente ha valutato non atomisticamente ma globalmente, reputandole caratterizzate da un disvalore capace di minare il vincolo fiduciario che connota fisiologicamente il rapporto di agenzia (cfr. sentenza, pag. 5).
Quanto – infine – alla mancata considerazione delle violazioni in rapporto al rilevante volume di affari, al lungo protrarsi del rapporto di agenzia senza che fossero emerse altre anomalie e alla mancanza di rilievi disciplinari da parte dell’Isvap, il ricorso non dà conto di tali allegazioni nel giudizio di merito, che pertanto appaiono enunciate solo in questa sede, peraltro senza alcun elemento di dettaglio o di specificazione, restando ininfluenti ai fini dello scrutinio di legittimità. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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