LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1833/2016 proposto da:
I.S.R.A.A. – Istituto per servizi di ricovero e assistenza, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante C.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati GABRIELE MASO, e MARCO ETTORE VERINO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13;
contro
P.M.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANNI SANTALENA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Marco Ranni, in ROMA, VIA PROPERZIO 27;
– controricorrente –
e contro
UNICREDIT s.p.a. (già UNICREDIT BANCA s.p.a.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1701/2015 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione avanti il Tribunale di Treviso, l’I.S.R.A.A. – Istituto nazionale di ricovero ed assistenza agli anziani, conveniva in giudizio P.M.C. per ottenere in restituzione i titoli di valore nominale pari a Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07) che la stessa avrebbe ereditato, in qualità di nipote erede universale, da P.A. e Pa.Am., deceduti rispettivamente il ***** e *****. In particolare, l’istituto attoreo esponeva che con contratto stipulato per atto pubblico in data 6.3.1992, P.A. e Pa.Am. avevano donato la nuda proprietà dei suddetti titoli all’Istituto che, in persona del suo presidente Cr.An., si era impegnato ad accettare, una volta ottenuta, in forza della previgente normativa di cui all’art. 17 c.c., la preventiva autorizzazione governativa; in particolare rappresentava che il proprio Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di accettare la donazione con atto n. 24/402 del 10.10.1994, e che la Delib. veniva autorizzata dal Comitato Regionale di Controllo con nota del successivo 26.10.1994. L’attrice riferiva che, dopo la dipartita di Pa.Am. (che con la morte di P.A. era divenuto titolare unico dei titoli), con missiva del 10.5.2002, aveva chiesto a UNICREDIT BANCA s.p.a. (ora UNICREDIT s.p.a.) la consegna di tali titoli, ma che questa aveva rifiutato posto che “a causa del perdurare, nel corso degli anni, della mancata comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’iter relativo all’accettazione della donazione tutte le somme appartenute al signor Pa.Am. erano state liquidate, in data 7.2.2002, alla signora P.M.C., nipote nominata erede universale in forza di testamento olografo pubblicato l’8.1.2002 dal notaio M. di Treviso n. *****”.
Con sentenza n. 2208/2010, depositata il 28.12.2010, il Tribunale di Treviso, ritenendo che la donazione non si fosse perfezionata nei modi e nei termini di legge, rigettava le domande dell’ISRAA e lo condannava alle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva impugnazione l’ISRAA, alla quale resisteva P.M.C..
Con sentenza n. 1701/2015, depositata in data 1.7.2015, la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese di lite. In particolare, la Corte territoriale rilevava che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che non potesse dirsi perfezionata la donazione, mancando la prova dell’avvenuta notifica dell’accettazione dell’atto di liberalità ai donanti; il Tribunale qualificava l’atto notarile del 6.3.1992 come “proposta irrevocabile di donazione”, alla luce del dato letterale e della disciplina prevista, al momento della stipula, in caso di donazione a favore di persone giuridiche, che prevedeva la necessità di preventiva autorizzazione governativa per l’accettazione della liberalità da parte dell’istituto pubblico ex art. 17 c.c.; l’autorizzazione da parte del Co.Re.Co. era avvenuta solo in data 26.10.1994, cioè in seguito alla stipula del suddetto atto pubblico; successivamente, però, non risultava effettuata alcuna accettazione della donazione ex art. 782 c.c., né alcuna notifica al donante dell’atto di accettazione. Secondo l’appellante l’autorizzazione di cui all’art. 17 c.c., non sarebbe elemento costitutivo della fattispecie, ma la Corte di merito riteneva che la questione fosse irrilevante in quanto la donataria non aveva accettato la donazione nelle forme di legge, né aveva notiziato i donanti dell’accettazione. Aggiungeva la Corte d’Appello che l’abrogazione dell’art. 17 c.c., da parte della L. n. 127 del 1997, art. 13, valeva anche per le acquisizioni deliberate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge. Osservava la Corte d’Appello che, nonostante l’atto del 6.3.1992 fosse denominato “donazione”, tale terminologia era però compatibile con la qualificazione dell’atto come proposta irrevocabile di donazione, mentre il fatto che l’istituto non avesse contestualmente accettato (e la donazione non si fosse perfezionata) si evinceva dal testo dell’atto stesso, ove si leggeva che l’istituto si impegnava ad accettare. Tale dato testuale non consentiva di affermare che già con l’atto notarile del 6.3.1992 l’ente avesse manifestato l’accettazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’I.S.R.A.A. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste P.M.C. con controricorso, e con memoria. L’intimata Unicredit Banca non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 17,782,1362,1363,1366,1367 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, osservando come l’impugnata sentenza avesse interpretato l’atto notarile di donazione del 6.3.1992, disattendendo la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l’interpretazione letterale non va resa sulla base dell’atomistica considerazione di una singola clausola, ma deve intendersi riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 111 Cost.. Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà della motivazione”. La Corte distrettuale, rigettando il quarto motivo d’appello affermava che l’accettazione “avrebbe dovuto essere espressa in modo inequivoco e trasfusa in un atto notarile notificato al donante ex art. 782 c.c., comma 2”. Ma, la stessa Corte, esaminando il primo motivo e pur ritenendo irrilevante la questione ivi sollevata, aveva riconosciuto che l’autorizzazione ex art. 17 c.c., non costituiva elemento di un contratto a formazione progressiva, bensì fosse da intendersi quale condizione legale di efficacia del negozio di accettazione.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – La stessa Corte distrettuale, esaminato e rigettato il quarto motivo di appello, si limitava ad osservare (testualmente) che “in effetti l’atto del 6 marzo 1992, è denominato “donazione” e tale termine compare più volte nell’atto, ove i sig.ri P. erano indicati come “donanti”; tale terminologia, però, è compatibile con la qualificazione dell’atto come proposta irrevocabile di donazione, mentre il fatto che l’Istituto non abbia contestualmente accettato (e la donazione non si sia, quindi, perfezionata) si evince dal testo dell’atto stesso, ove si legge che l’Istituto “con animo grato si impegna ad accettare”” (sentenza impugnata, pag. 9). E che “tale dato testuale non consente di affermare che già con l’atto notarile del 6 marzo 1992 l’ente ha manifestato l’accettazione ex art. 782 c.c.; accettazione che avrebbe dovuto essere espressa in modo in equivoco e trasfusa in un atto notarile notificato al donante ex art. 782 c.c., comma 2” (in tal senso evocava Cass. n. 15121 del 2001; contra Cass. n. 8082 del 2005; Cass. n. 4779 del 2007; Cass. n. 24813 del 2008).
2.2. – Rappresenta un principio non controverso quello secondo cui l’interpretazione di un negozio giuridico costituisce un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al Giudice di merito; laddove, qualora il ricorso per cassazione deduca l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del Giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi a un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero a una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1893 del 2009; Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13587 del 2010).
Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Dovendosi escludere che alcuna di tali censure avesse potuto risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziatosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.
2.3. – Va infatti posto in evidenza che “le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362-1371 c.c., secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362-1365 c.c., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366-1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dell’art. 1362 c.c., comma 1, vale a dire il criterio dell’interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa” (Cass. n. 26690 del 2006; ex pluimis Cass. n. 5595 del 2014; Cass. n. 12082 del 12082; Cass. n. 10896 del 2016).
Sicché, “nella interpretazione del contratto (…) il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche là dove il testo dell’accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. n. 20294 del 2019; conf. Cass. n. 13595 del 2020).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).
Pertanto, qualora deduca la violazione dei citati canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. sez. un. 1914 del 2016; cfr. Cass. n. 3657 del 2016; Cass. n. 25728 del 2013; Cass. n. 1754 del 2006).
2.4. – Ne consegue che, nella fattispecie, la Corte distrettuale ha trascurato gli indicati canoni interpretativi, omettendone, in realtà, di darne natura e significato; e venendo quindi, nella sostanza, a determinare una rilevante anomalia motivazionale (determinante il vulnus arrecato al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che si traduce in termini di mera apparenza e di apoditticità della attività di interpretazione dell’atto e del negozio giuridico. Ciò, in particolare, quantomeno avuto riguardo della analitica affermazione del ricorrente circa la assai rilevante incidenza della operatività della specifica regola ermeneutica applicabile, richiamata nel ricorso introduttivo, in particolare con riferimento alla interpretazione delle clausole nn. 1, 8, 9 e 10 contenute nel suddetto atto notarile (v. ricorso, pagg. da 11 a 34).
3. – In conclusione, va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo. La sentenza imugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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