LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25048/2016 proposto da:
S.M., rappresentata e difesa dall’avvocato TIBERIO BARONI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.B., rappresentata e difesa dall’avvocato BARBARA SODI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 757/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
S.M. convenne in giudizio S.B. perché fosse accertata l’autenticità della firma apposta a una scrittura privata, con la quale il fratello N. aveva costituito in suo favore diritto d’usufrutto sulla metà degli immobili di sua proprietà, e fosse dichiarata titolare del predetto diritto reale nei confronti della convenuta, erede testamentaria di S.N..
Il Tribunale di Arezzo rigettò la domanda assumendo che l’attrice non aveva proposto istanza di verificazione della scrittura, prodotta solo in fotocopia e di non aver provveduto alla trascrizione della stessa e la Corte di Firenze rigettò l’appello di S.M..
Avverso la sentenza d’appello l’insoddisfatta appellante ricorre sulla base di tre motivi (sotto la titolazione di primo motivo, infatti, la ricorrente si limita a riportare i fatti, senza muovere censura). Resiste con controricorso S.B..
Con il primo motivo (secondo nella numerazione del ricorso) la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2644 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la decisione impugnata aveva erroneamente evocato l’art. 2644 c.c., il quale, per contro, non si attagliava al caso di specie, in quanto non si era “in presenza di due aventi causa ma di uno solo, in quanto l’erede S.B. (accettando l’eredità nemmeno con beneficio d’inventario) e il de cuius S.N. hanno la medesima personalità giuridica”, di talché B. non avrebbe potuto eccepire la mancata o tardiva trascrizione della scrittura rispetto alla data di trascrizione dell’accettazione dell’eredità, essendo costei subentrata “nella posizione del de cuius e quindi non può disconoscere i contratti che costui ha stipulato”.
Con il secondo motivo (terzo nella numerazione del ricorso) la ricorrente denunziando “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa valutazione sull’elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio”, lamenta che la esponente aveva tempestivamente avanzato richieste di prova, al fine di dimostrare l’autenticità della scrittura, che non erano state ammesse e poiché l’istanza di verificazione non necessita di formule sacramentali, una tale istanza avrebbe dovuto reputarsi implicita.
Con il terzo motivo (quarto nella numerazione del ricorso) la ricorrente denunziando “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, omessa valutazione sull’elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio. Violazione dell’applicazione delle norme di diritto ex art. 112 c.p.c.”, lamenta che la Corte locale non si era pronunciata sulla titolarità del diritto d’usufrutto, limitandosi ad affermare la non opponibilità della scrittura, nonostante che la controparte non avesse domandato accertamento sulla “validità” di essa.
Il secondo motivo, che conviene esaminare per primo a cagione della sua decisività, non supera il vaglio d’ammissibilità.
La Corte locale chiarisce (pagg. 3 e 4) che l’istanza di verificazione era comunque inammissibile per non avere l’attrice prodotto l’originale della scrittura, né i necessari scritti comparativi.
Avverso la “ratio decidendi” di cui detto la ricorrente non ha mosso censura, essendosi limitata a contestare l’altra “ratio decidendi”; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le “rationes decidendi”, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158).
In ragione dell’inammissibilità del secondo motivo il primo resta assorbito in senso improprio, poiché la questione ivi posta non sarebbe, a questo punto, risolutiva.
Il terzo e ultimo motivo appare inammissibile: per un verso, è del tutto evidente che in mancanza di verificazione la scrittura brandita dalla ricorrente non è opponibile all’erede, avendo costei dichiarato di non avere avuto mai conoscenza dell’esistenza di essa (art. 214 c.p.c., comma 2) e, pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto giammai “pronunciarsi sulla domanda” avanzata dall’attrice; per altro verso l’ipotizzata “violazione ex art. 360, comma 5, per omesso esame circa la domanda giudiziale” non rientra nei parametri tassativamente previsti dalla legge, essendo ovvio che l’omesso esame deve concernere un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), nel mentre, ove si fosse in presenza di una omessa pronunzia, ciò implicherebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della pronuncia; ipotesi che, come si è spiegato, qui non è configurabile.
siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
La ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021