LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24789/2016 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. BOSCOVICH 3, presso lo studio dell’avvocato LELIO PLACIDI, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
Z.G.M., Z.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato ORESTE CASADIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1296/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
P.M. evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, Z.B. e G.M. deducendo che i convenuti occupavano abusivamente immobile – ad uso autofficina – in sua proprietà, sicché chiedeva l’ordine di rilascio del bene ed il risarcimento del danno patito per l’occupazione.
Resistevano Z.B. e G.M., contestando la legittimazione attiva del P. e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di somma a loro dovuta.
Il Tribunale felsineo ebbe a rigettare la domanda esposta dal P., mentre in corso di causa i Z. ebbero a rilasciare il bene.
L’avv. P. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Bologna, che, resistendo i consorti Z., rigettò l’appello, osservando come il P. non aveva versato negli atti della causa in appello il fascicolo di parte di prime cure, sicché nemmeno aveva provato la sua legittimazione rispetto alla domanda proposta di risarcimento danni.
Inoltre il Collegio felsineo rilevava come la declaratoria di nullità della scrittura privata di cessione del immobile, oggetto di causa, in favore del P. adottata dal Tribunale in ragione dell’indeterminatezza del prezzo, era corretta a solo tardivamente contestata in sede d’appello dal P.; come il rilievo officioso della nullità da parte del Tribunale era corretto posto anche che i Z. avevano immediatamente contestato la legittimazione attiva dell’attore poiché non proprietario del bene, di cui denunciava l’occupazione illecita.
Avverso detta decisione P.M. ha interposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.
Resistono i consorti Z. con controricorso, illustrato anche con nota difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal P. non ha fondamento giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo di impugnazione svolto il ricorrente deduce violazione della regola iuris ex art. 115 c.p.c., poiché la Corte felsinea ha errato nel ritenere non provato il suo diritto di proprietà dell’immobile, oggetto di causa, poiché non depositato nel giudizio d’appello il suo fascicolo di parte contenente il contratto di vendita, in quanto fatto non contestato dalla controparte, anzi con l’intervenuto – in corso di causa – rilascio espressamente riconosciuto.
Inoltre il P. rileva come la stessa motivazione della decisione impugnata lumeggia come la stessa Corte di merito riteneva esistente il contratto dedotto in causa.
La censura appare priva di pregio posto che il ricorrente non coglie l’effettivo senso della decisione assunta dai Giudici felsinei.
Difatti non solo la Corte territoriale ha messo in evidenza come la prova del contratto di compera-vendita, stante la forma imposta dalla legge, poteva esser fornita solo con l’atto scritto, quindi non con altri mezzi probatori – Cass. sez. 1 n. 25999/18, Cass. sez. 1 n. 11056/01 -, ma anche come, a seguito della restituzione dell’immobile avvenuta nel corso della causa di prime cure, doveva esser provata la legittimazione per il solo periodo intercorrente tra la notifica della citazione originaria ed il momento del rilascio.
Di conseguenza l’argomento critico sviluppato dal ricorrente appare irrilevante poiché si compendia nell’esposizione di dati probatori – diversi dall’indispensabile atto scritto – da cui desumere l’esistenza del contratto di compera-vendita richiedente forma scritta ad substantiam che legittimava il P. alla pretesa risarcitoria, azionata in causa ed unica residuata ad esito del primo giudizio.
Con la seconda doglianza il P. lumeggia contraddittorietà della sentenza su punto decisivo della controversia e nullità per violazione del disposto ex art. 167 c.p.c., in quanto il Collegio felsineo non ha ritenuto possibile rivalutare la declaratoria di nullità del contratto di compera-vendita del 2000 – azionato in causa – rilevata ex officio dal primo Giudice, poiché un tanto contraddittorio e contrario al principio di conservazione degli atti.
La censura svolta appare inammissibile posto che risulta del tutto scorrelata rispetto alla motivazione circa la questione svolta dalla Corte territoriale.
Difatti il Collegio felsineo ha puntualizzato come il P. non ebbe a proporre tempestivo motivo d’impugnazione rispetto alla statuizione del Tribunale di nullità per indeterminatezza del prezzo della scrittura privata del 2000, limitandosi a sostenere la nullità parziale del contratto sulla scorta del principio di conservazione degli atti.
Dunque non tanto il Collegio felsineo ha ritenuto non essere nel suo potere officioso rivalutare la statuizione circa l’esistenza o non della nullità dichiarata dal Tribunale, ma ha rilevato che la questione – nei termini poi illustrati nella comparsa conclusionale – non risultava devoluta al Giudice del gravame in difetto di specifico tempestivo mezzo d’appello azionato dal P..
Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento posto che la Corte emiliana ha ritenuto che il rilievo officioso della nullità del contratto, fondante il suo acquisto del bene oggetto di causa, non configurava ultrapetizione, mentre al contrario il rilievo officioso è consentito solo quando il contratto rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Ad opinione del P., nella specie il contratto di compera-vendita, stipulato tra lui e gli eredi L., si configurava come mero dato di fatto poiché non era chiesto in causa l’adempimento di alcuna obbligazione nello stesso prevista e, comunque, tempestiva era stata la sua contestazione della statuizione di nullità poiché aveva comune argomentato circa la deternninabilità del prezzo di vendita. La censura dianzi sunteggiata appare priva di pregio giuridico posto che, come ricordato puntualmente dalla Corte felsinea, i Z. ebbero specificatamente a contestare la legittimazione del P. rispetto alle domande proposte poiché non proprietario del bene.
Dunque l’esistenza di un contratto di vendita dell’immobile risultava elemento costitutivo delle domande azionate poiché legittimava il P. alla loro proposizione in causa.
Quanto poi alle osservazioni relative alla tempestiva proposizione della censura afferente la statuizione di nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo le stesse si compendiano nell’apodittica affermazione della propria tesi meramente alternativa alla statuizione adottata sul punto dal Collegio bolognese.
Con il quarto mezzo di impugnazione il P. lamenta violazione del disposto ex art. 1418 c.c., posto che erroneamente il Collegio felsineo ebbe a ritenere tardivamente proposta la contestazione circa la statuizione di nullità del contratto di compera vendita del 2000 in relazione alla non determinatezza del prezzo, posto che invece fu tempestiva la critica mossa con l’appello.
La censura pecca di non autosufficienza posto che il ricorrente non ritrascrive il passo del suo atto di gravame nel quale era sviluppata la necessaria specifica contestazione alla statuizione afferente la nullità dichiarata dal Tribunale.
Al rigetto dell’impugnazione segue la condanna del P. alla rifusione verso i consorti Z., in solido fra loro, delle spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti, in solido fra loro, le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021