LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24044/2016 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che la rappresenta difende unitamente all’avvocato DANILO DELLA ROSA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.R., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 541/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
M.L. evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Tolmezzo, M.R. ed altri deducendo che tutti erano comproprietari di tre appezzamenti di terreno siti in Comune censuario ed amministrativo di Amaro identificati al catasto terreni al foglio 19 mappali ***** e che ella aveva acquistato la proprietà di tali beni – per intero il primo e per parte gli altri due – in via esclusiva mediante usucapione.
Resisteva M.R. contestando la pretesa attorea, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci, ed all’esito il Tribunale carnico ebbe a rigettare la domanda.
La M. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Trieste, che, resistendo gli eredi di M.R. nelle more deceduto, rigettò l’appello, osservando, da un lato, come l’appellante aveva tardivamente allegato le circostanze di fatto fondanti il suo acquisto per usucapione, e, dall’altro, che comunque le prove acquisite non supportavano la sua domanda fondata sul possesso ad escludendum i contitolari del bene.
Avverso detta decisione M.L. ha interposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, illustrato anche con notai difensiva.
Tutti i resistenti, benché ritualmente evocati, sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla M. non ha fondamento giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo di impugnazione svolto la ricorrente deduce violazione della regola iuris ex artt. 112,170,180 e 184 c.p.c., poiché la Corte giuliana ha errato nell’aver ritenuto tardivamente introdotti in giudizio gli elementi fattuali lumeggianti la sua concreta condotta di possesso ad escludendum dei beni oggetto della sua domanda di acquisto mediante usucapione, poiché un tanto mai eccepito dalla controparte, né rilevato dal Giudice istruttore di prime cure nei termini di legge ed, inoltre, nemmeno risulta indicata la norma portante la preclusione rilevata dalla Corte di merito.
Parte ricorrente osserva poi come, nell’atto di citazione originario, erano stati esposti tutti i dati fattuali rilevanti ai fini dell’individuazione dei beni immobili oggetto della domanda e delle ragioni su cui si fondava la pretesa azionata, tanto che controparte aveva esposto appieno le sue difese, e come le ulteriori precisazioni era state proposte nei termini assegnati ex art. 183 c.p.c.. Con la seconda doglianza la M. denuncia la violazione delle norme ex artt. 1142,1143 e 1146 e 2697 c.c., poiché la Corte triestina ha ritenuto rilevante il possesso goduto dal padre, benché ella aveva sempre rivendicato proprio esclusivo possesso ultraventennale; nonché ha ritenuto non superato l’onere probatorio ossia aver dimostrato il possesso ad escludendum anche nei riguardi del fratello, assieme al lei erede del padre.
Con il terzo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione degl’artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte giuliana aveva malamente intrepretato le prove acquisite in causa ritenendo non concludenti quelle da lei fornite.
I primi tre motivi di ricorso possono esser trattati unitariamente poiché connessi e appaiono privi di pregio giuridico.
Difatti da diversi profili la M. attinge, in buona sostanza, la valutazione operata dalla Corte giuliana del materiale probatorio acquisito in atti, elaborando mera opzione interpretativa alternativa, così sollecitando questa Corte di legittimità ad inammissibile valutazione circa il merito della lite.
Quanto al primo motivo in effetti la Corte di merito ha posto in rilievo la tardività delle allegazioni non tanto per derivarne una decadenza correlata a precisa norma processuale, tenuto anche conto della natura autodeterminata del diritto preteso, bensì per lumeggiare la ricaduta d’un tanto sull’emergenze probatorie e loro valutazione in relazione alla specifica situazione della pretesa usucapione di bene in comunione con altri – esigenza di dar rigorosa prova d’aver escluso i comproprietari non già genericamente goduto dei beni.
Comunque la questione sollevata rimane superata, qualora intesa come autonoma ratio decidendi, poiché la Corte triestina anche ha proceduto ad esaminare il compendio probatorio acquisito per dedurne l’inadeguatezza complessiva a sostenere la domanda di acquisto mediante usucapione dei beni comuni.
Pertanto, se anche fondata la prima censura mossa, un tanto non comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata poiché sorretta da altra autonoma ratio decidendi che risulta oggetto delle altre censure in esame.
Quanto alla critica fondata sull’errato apprezzamento del suo cenno al possesso esercitato da parte del padre ed alla successione nel possesso degli eredi, la Corte distrettuale s’e’ limitata a valutare le allegazioni delle parti e porre in risalto come le prove assunte in causa non dimostravano la concorrenza del possesso esclusivo da parte della M. quando il padre ancora in vita, risultando la figlia convivente con il genitore, cui i beni di causa erano intestati e posseduti.
Anche con relazione alla successione nel possesso del padre da parte di figli eredi la Corte giuliana s’e’ limitata a rilevare un dato giuridico pacifico – in difetto di un accertamento che la M. avesse già acquistato la proprietà dei beni quando il padre ancora in vita a contro di lui – sicché le critiche mosse non paiono assumere rilevanza al fine di individuare un vizio di legittimità.
Circa infine la valutazione del compendio probatorio acquisito in atti, la doglianza benché proposta sub specie violazione di legge, in effetti, si compendia nella mera contestazione dell’apprezzamento operato dai Giudici di merito con proposizione di tesi difensiva meramente alternativa, che in concreto non lumeggia nemmeno in astratto la violazione delle regole ex artt. 115 e 116 c.p.c..
Con la quarta doglianza la M. deduce nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme ex artt. 112 e 345 c.p.c., poiché la Corte territoriale non ebbe a pronunziare circa la sua domanda subordinata, ritenendola nuova, mentre in effetti la stessa operava riferimento alle due particelle, acquistate solo per parte, ricomprese nella domanda principale.
La censura siccome proposta appare inconferente posto che è riconosciuto che la domanda proposta in via subordinata era stata articolata solo in sede d’appello, sicché effettivamente appare nuova, come rilevato dalla Corte giuliana.
Inoltre se anche – come esplicitato nel motivo di censura – la domanda subordinata operava riferimento a solo parte dei beni, il cui acquisto per usucapione era accertamento già richiesto nella domanda proposta con l’originale atto di citazione, allora la motivazione illustrata dalla Corte triestina per rigettare la domanda principale a fortiori era valevole per la medesima domanda, ma limitata solo ad alcuni beni.
Con il quinto mezzo d’impugnazione la M. rileva omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella omessa valutazione adeguata delle sue condotte di possesso esclusivo almeno delle porzioni recintate dei due terreni oggetto della domanda d’acquisto per usucapione solo per parte. La censura s’appalesa inammissibile posto che, sub specie vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, parte ricorrente propone, in effetti, la contestazione della valutazione dei dati probatori acquisiti in atti siccome operata dalla Corte giuliana, questione che nemmeno in astratto rientra nella previsione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Essendo i resistenti rimasti intimati nulla s’ha da provvedere sulle spese di questa lite di legittimità.
Concorrono in capo alla M. le condizioni processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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